Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20832 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20832 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA GENNARO N. IL 16/10/1969
avverso la sentenza n. 1694/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PESCARA, del 11/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Annunziata Gennaro propone ricorso avverso la sentenza del 11/12/2014 con la
quale il Gip del Tribunale di Pescara ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione ai
reati di cui all’art.73 d.P.R. n. 309/90 riguardante la detenzione e trasporto di hashish.
Nel ricorso si deduce violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. poiché risulterebbe mancante
l’analisi sull’inapplicabilità di formule di proscioglimento in fatto.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Pr sidente

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché non emerge
dall’impugnazione quale elemento di segno opposto, risultante dalle indagini poste a base della
decisione, richiedessero una valutazione favorevole, e per contro non si confrontano con
.quanto analiticamente riferito nella pronuncia in merito riguardo agli elementi che dimostrano
il diretto intervento del ricorrente nell’illecito.

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