Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20831 del 26/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20831 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VOCI DANIELA N. IL 24/03/1978
avverso la sentenza n. 39/2015 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 25/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa dì Voci Daniela propone ricorso avverso la sentenza del 25/03/2015 con la quale la
Corte d’appello di Catanzaro, ha confermato la sua affermazione di responsabilità per il reato
di cui agli artt. 81- 385 cod. pen.
Nel ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto all’accertamento di
responsabilità, poiché manca la verifica della presenza dell’interessata al di fuorì dalla sua
abitazione nel corso dei due controlli più antichi, rispetto a quello svolto presso la sua
abitazione oggetto del procedimento.

L’impugnazione è inammissibile manifesta infondatezza all’atto in cui sì limita a reiterare le
osservazioni poste a base del gravame di merito, senza confrontarsi con l’argomentazione
espressa dal giudice territoriale, che non viene concretamente aggredita, ma contestata
esclusivamente quanto alla determinazione finale.
In particolare il giudicante ha rilevato che la mancata risposta nei due controlli più antichi alle
ripetute chiamate attraverso il campanello funzionante, e la vana attesa di circa venti minuti
‘seguita nelle due occasioni dalle forze dell’ordine, prima dì stilare la notizia di reato che ha
dato inizio al procedimento, è elemento sufficiente a dimostrare la mancanza da casa della
persona sottoposta a misura, operando una valutazione corretta, attinente all’accertamento
dell’assenza del ristretto da tale luogo, che non richiede ulteriori dimostrazioni, quale la verifica
del suo rientro nell’abitazione, che si è realizzata solo nella terza occasione.
Né tale valutazione può ritenersi concretizzare un’impropria inversione dell’onere della prova, e
la violazione dì legge lamentata nel ricorso, atteso che la mancata risposta al suono del
campanello, protrattasi per un arco di tempo significativo, ed in mancanza di qualsiasi difforme
chiave di lettura, non può che assumere valenza univocamente dimostrativa dell’assenza del
controllato dal domicilio, con la conseguenza di fornire solido impianto probatorio in merito alla
violazione degli obblighi imposti. Invero l’accertamento della evasione va effettuato secondo le
normali regole in tema di libero convincimento senza alcuna previsione di prova legale;
conseguentemente la possibilità di una verifica indiretta dell’assenza del domicilio va affrontata
sotto il profilo dell’adeguatezza dì una motivazione fondata sulla modalità dì accertamento.
Tale adeguatezza va considerata in relazione all’onere che non può che fare carico alla parte
sottoposta al regime di detenzione domiciliare di porsi in condizione di garantire la possibilità di
effettivo controllo della sua presenza in casa, in qualsiasi orario. In tale contesto, quindi, l’aver
dato atto della completezza dei controlli eseguiti dalla polizia giudiziaria costituisce motivazione
adeguata ed esente da vizi logici.
Analogamente la sentenza, in maniera argomentata ha escluso, in relazione alla reiterazione
“degli episodi, di desumerne la gravità, e di escludere in maniera argomentata la sollecitata
valutazione di prevalenza delle attenuanti già concesse, decisione che nella specie si contesta
richiedendo una difforme valutazione di merito, con valorizzazione, peraltro incongrua, di una
ridotta gravità dei fatti discendente dalla scarsa valenza probatoria.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in ordine alla contestazione attinente
all’entità della pena, peraltro determinata nel minimo edittale.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’

I medesimi vizi vengono denunciati quanto alla determinazione della pena, per il mancato
riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche e la non corretta applicazione dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA