Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20830 del 28/04/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20830 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 8511/2013 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
18/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 28/04/2015

R.G. 34048/2014

PATTO E DIRITTO

1.-A.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP
del Tribunale di Verona che ha applicato la pena concordata in ordine al reato di truffa
aggravata, lamentando il vizio di carenza di motivazione circa l’affermazione di
2. Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.
Questa Corte,con una decisione che questo Collegio fa propria, ha già ritenuto che : “Nel

procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.),
(queste) non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la
richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata
non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti,
presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa
da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché,
in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il GIP del Tribunale di Verona ha dato conto del controllo effettuato
circa la sussistenza dei fatti e della assenza di concreti elementi che possano indurre ad
un proscioglimento; sicche la pena è stata ritenuta congruamente determinata.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del
fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza
versare

in

colpa

nella

determinazione

della

causa

inammissibilità” . (CorteCo st. N . 186 / 2000) .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Ro
Il coni

amera di consiglio del 28 aprile 2015
re estensore

Il Presidente

di

responsabilità.

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