Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20830 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20830 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPOSATO ALESSANDRO N. IL 09/12/1977
avverso la sentenza n. 2509/2014 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 16/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

Sposato Alessandro propone ricorso avverso la sentenza del 16/03/2015 con la quale la Corte
d’appello di Catanzaro, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art.
385 cod. pen.
Nel ricorso si eccepisce violazione di legge, per non essere stata disposta la sua traduzione per
l’udienza, malgrado la notifica del decreto di citazione intervenuta presso la Casa di reclusione
di Paola, mentre era ivi astretto.

L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza.
In particolare, quanto all’eccezione procedurale, vertendosi in giudizio definito con il rito
abbreviato si doveva applicare l’art. 599 comma 2 cod. proc. pen. che comporta la necessità di
disporre la traduzione all’udienza solo in caso di richiesta dell’interessato, che, sulla base del
ricorso, non risulta proposta, né emerge la sua presenza dall’esame degli atti.
Nel merito l’impugnazione ripropone la propria chiave di lettura dei fatti, senza confrontarsi
con il contenuto della sentenza, che contiene un’argomentazione, ancorché implicita, a
giustificazione della mancata concessione delle attenuanti generiche, poiché dalla sua analisi
complessiva, che attesta la gravità del fatto, protrattosi per più giorni in assenza di indicazioni
alle autorità preposte per il controllo, hanno dato conto della specifica pericolosità della
condotta che ha giustificato, in uno con la considerazione dei precedenti a carico
dell’interessato, l’esclusione del trattamento più favorevole genericamente rivendicato in
questa sede.
Analogamente deve concludersi, per la genericità del motivo di ricorso riguardante
l’applicazione del comma 4 della disposizione incriminatrice, non risultando dalla sentenza
l’individuazione di un fatto astrattamente idoneo a tale inquadramento, posto che l’interessato
è stato sorpreso in luogo diverso da quello ove era tenuto a permanere.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016

DEPOSITAT A

Si assume inoltre violazione di legge, nell’individuazione dell’ipotesi di reato nella condotta
tenuta, che si ritiene integrare esclusivamente la violazione alle prescrizioni di cui all’art. 276
cod. proc. pen.; si lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche e
dell’attenuante di cui al comma 4 della norma incriminatrice.

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