Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20829 del 26/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20829 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAVARISE RAFFAELE N. IL 08/08/1967
avverso la sentenza n. 1243/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Savarise Raffaele propone ricorso avverso la sentenza del 27/11/2014 con la quale
la Corte d’appello di Salerno, ha confermato la sua affermazione di responsabilità per il reato di
cui all’art. 367 cod. pen.
Nel ricorso sì eccepisce vizio di motivazione con riferimento all’accertamento di responsabilità
ed al mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche.

Generica è la deduzione attinente alla mancata argomentazione sul rigetto dell’istanza di
valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche già concesse, in quanto non viene
evidenziata sulla base di quali elementi di fatto, tali da richiedere una specifica confutazione
l’istanza è stata formulata.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. ove, come
nella specie, la prescrizione del reato sarebbe maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso, (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.

Q. m

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Consigliere est.

‘L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza all’atto in cui ripropone censure di
fatto, sulla base delle quali si assume insussistente il reato, senza confrontarsi con le specifiche
argomentazione svolte sul punto dalla Corte territoriale, né contestarne gli elementi di fatto su
cui è fondata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA