Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20828 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20828 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARELLA MASSIMILIANO N. IL 06/04/1976
avverso la sentenza n. 967/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 15/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Carella Massimiliano propone ricorso avverso la sentenza del 15/05/2015 con la
quale la Corte d’appello di Reggio Calabria, ha confermato l’affermazione di responsabilità per
il reato di cui all’art. 385 cod. pen.

L’impugnazione è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza all’atto in cui si limita
a reiterare le osservazioni poste a base del gravame di merito, senza confrontarsi con
l’argomentazione espressa dal giudice territoriale, che non viene concretamente aggredita con
l’individuazione dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod, proc. pen., ma contestata
esclusivamente quanto alla determinazione finale.
Con l’impugnazione proposta conseguentemente si reiterano le osservazioni in fatto,
sollecitando in questa fase una difforme valutazione, estranea all’ambito valutativo del giudizio
di Cassazione.
Inidonee a generare l’invalidità della sentenza risultano le erronee annotazioni contenute
nell’intestazione, che costituiscono frutto di errore materiale, inidoneo a creare qualsiasi
pregiudizio ai danni del ricorrente, che infatti nell’impugnazione si limita all’individuazione degli
errori, facendone discendere la nullità, senza indicare sulla base di quali norme sarebbero
imposte tali conseguenze.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Pre dente

Nel ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e di rito,
sostenendo tali rilievi con ampi richiami al fatto, di cui si esclude l’antigiuridicità, e lamentando
là non corretta indicazione nell’intestazione della sentenza del numero di registro generale,
‘oltre che la citazione di una disposizione, l’art. 87 d.P.R. n. 309/90, del tutto estranea
all’ambito del giudizio, elementi in relazione ai quali si assume essersi verificata la nullità del
provvedimento.

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