Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20828 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20828 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MATTEO ANGELO nato il 14/12/1958 a CERVINO

avverso la sentenza del 28/03/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 17/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. A mezzo del suo difensore e procuratore speciale, De Matteo Angelo ha
proposto ricorso, ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc.pen., avverso la sentenza di
questa Suprema Corte, Sezione II` penale n. 35697 del 28 marzo 2017 (depositata
il 19 luglio 2017), che ha rigettato il ricorso presentato nel suo interesse avverso
la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 24 novembre 2015, che,
confermata la sua responsabilità per il delitto di concorso in omicidio commesso in

stesso fosse stato commesso per motivi futili e con crudeltà nonché per agevolare
il ‘clan’ camorristico operante in Maddaloni, aveva ridimensionato la pena nella
misura di anni trenta di reclusione.
2. Deduce, al riguardo, che la pronuncia della Suprema Corte sarebbe viziata
da plurimi profili di errore di fatto.
Il primo dovrebbe cogliersi nell’avere il Collegio ritenuto convergenti le
dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Farina Antonio e Martino Nicola,
ancorché il primo avesse riferito di avere appreso da lui che egli era stato
l’esecutore materiale dell’omicidio di D’Angelo Vincenzo e il secondo avesse
narrato di avere appresso da altri che egli ne era stato il mandante. Tale
fraintendimento del dato processuale si renderebbe evidente nell’affermazione
secondo la quale il De Matteo sarebbe stato ‘quantomeno il mandante’ della
vicenda omicidiaria.
Il secondo sarebbe da ravvisare nella mancata considerazione del motivo di
ricorso con il quale era stata censurata l’immotivata stigmatizzazione – da parte
della Corte di assise di appello – di inattendibilità del collaboratore di giustizia
Mastropietro Giuseppe, il quale aveva smentito le dichiarazioni rese da altro
collaboratore di giustizia, Pesce Francesco, secondo le quali questi avrebbe
appreso proprio dal Mastropietro che egli era stato l’autore dell’omicidio e che
l’arma utilizzata per commetterlo gli sarebbe stata fornita dallo stesso
Mastropietro.
Il terzo andrebbe colto nella mancata considerazione della doglianza secondo
cui sarebbe stato viziato da patente contraddittorietà il dato valorizzato dai giudici
di merito secondo il quale la propalazione del Farina doveva considerarsi
particolarmente attendibile, essendo la confidenza da questi ricevuta – circa la
riconducibilità alla sua persona dell’omicidio di D’Angelo – proveniente da un
affiliato nei confronti del reggente della cosca; tanto perché la stessa confidenza
egli allora avrebbe dovuto fare anche al Martino, quale esponente di vertice del
clan di Maddaloni.

1

Maddaloni il 19 gennaio 1999 in danno di D’Angelo Vincenzo ed escluso che lo

Il quarto si situerebbe nelle pieghe degli atti interni al giudizio, avendo il
Collegio affermato che la sua difesa non si sarebbe confrontata con il contenuto
delle ‘captazioni ambientale del 2006’ nelle quali la vicenda del 2009 sarebbe stata
rievocata, atteso che, invece, la stessa difesa tale contenuto aveva all’uopo
valorizzato per escludere, non solo che in quelle captazioni fosse stata rievocata
la vicenda omicidiaria del 1999, ma anche che egli ne fosse l’autore e così per
dubitare dell’attendibilità del Farina.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Secondo l’insegnamento impartito da questa cattedra nomofilattica (Sez.
U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del
14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.
221280; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 35239
del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441; Sez. 1, n. 17362 del 15/04/2009, Di
Matteo, Rv. 244067), la natura eccezionale del rimedio previsto dall’art. 625-bis
cod.proc.pen. non consente di sindacare a mezzo di ricorso straordinario altro
errore di fatto che non sia quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali
sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità,
peraltro dotati di decisiva incidenza sulla decisione adottata – la quale, in loro
assenza, sarebbe stata diversa -, la cui ingiustizia o invalidità per tale via deve,
dunque, essere emendata.
Sulla base del delineato quadro di principi occorre, pertanto, ribadire: a) che
va esclusa ogni possibilità di dedurre errori valutativi o di giudizio; b) che l’errore
di fatto censurabile secondo il dettato dell’art. 625-bis c.p.p. deve consistere in
una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al
giudizio di cassazione; c) che l’errore di fatto deve rivestire “inderogabile carattere
decisivo”; d) che può consistere anche nell’omissione dell’esame di uno o più
motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso “da una vera e propria
svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che
abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura”, ovverossia
che l’omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di
ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo “un rapporto di derivazione
causale necessaria”, una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa
da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo; e)
che deve escludersi che nell’area dell’errore di fatto denunziabile con ricorso
straordinario possano essere ricondotti gli errori percettivi non inerenti al processo
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

formativo della volontà del Giudice di legittimità, perché riferibili alla decisione del
Giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in un
ipotizzato travisamento della prova – soltanto nelle forme e nei limiti delle
impugnazioni ordinarie.
2. Affermata, dunque, l’estraneità all’ambito applicativo dell’errore di fatto
denunciabile con il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. di
ogni profilo valutativo, occorre registrare – sulla base della lettura dell’atto di
impugnativa posto a confronto con la motivazione della sentenza contestata, nel

collaboratori di giustizia Farina, Martino e Pesce – che il ricorrente ipotizza, invero,
un erroneo vaglio delibativo dello stesso contenuto delle dichiarazioni dei
chiamanti ovvero difetti di giudizio del tutto estranei al paradigma del rimedio
esperito.
Deve, in particolare, sottolinearsi che non è possibile ricondurre alla nozione
di errore di fatto, siccome dianzi enunciata alla stregua delle massime di
orientamento evocate, il denunciato travisamento ricadente sul contenuto delle
dichiarazioni del Farina – che avrebbero indicato il De Matteo come esecutore
materiale e non come mandante dell’omicidio di D’Angelo -, trattandosi di vizio
argomentativo – che tale poi non è, avendo la Corte testualmente affermato che
il Farina avrebbe indicato il De Matteo ‘quantomeno come mandante’ -, e non di
errore di percezione, desumibile senza margini di opinabilità dagli atti del giudizio
di cassazione, e comunque privo di quella valenza dirompente idonea a ribaltare
l’esito della decisione. L’essere stato, infatti, indicato come esecutore materiale
piuttosto che come mandante del delitto non è dato, infatti, suscettibile di
depotenziare la sola evidenza processuale rilevante, rappresentata dalla
circostanza che ambedue le fonti, autonomamente, avevano riferito al De Matteo
la paternità del delitto.
Le stesse considerazioni valgono per i denunciati profili di errore derivanti
dalla asserita preterizione delle doglianze riguardanti l’esclusione della attendibilità
delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mastropietro e la ritenuta
contraddittorietà degli esiti argomentativi fondati sulla peculiare affidabilità della
confidenza fatta dal Del Matteo, quale affiliato al clan di Maddaloni, al Farina quale
reggente di esso. Il ricorrente omette, infatti, di confrontarsi con il principio di
diritto affermato da questa Corte secondo cui:« È inammissibile il ricorso
straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per
l’omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del
ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso
l’esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione;
3

passaggio dedicato alla valutazione congiunta delle chiamate in reità effettuate dai

sicchè le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente
conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese (Sez. 1, n. 17847 del
11/01/2017, Barilari, Rv. 269868). Situazione, quella descritta nella massima
enunciata, del tutto corrispondente a quella della sentenza censurata, nella quale
la Suprema Corte ha diffusamente esaminato le questioni riguardanti l’attendibilità
delle dichiarazioni de relato del Farina e di quelle dirette del Pesce.
Del tutto aspecifico è, poi, il rilievo che si riferisce al ‘mancato confronto con
le captazioni del 2006’ e, comunque, estraneo al perimetro dell’errore denunciabile

suo insieme emergendo, piuttosto, che la Suprema Corte aveva inteso riferirsi alla
mancata considerazione, da parte del ricorrente, non del dato delle captazione in
sé, ma del loro contenuto, ritenuto efficace riscontro delle dichiarazioni dei
propalanti Farina, Martino e Pesce: vale a dire il movente passionale dell’omicidio
del D’Angelo, punito per avere intrattenuto una relazione, durante la detenzione
del De Matteo, con la moglie di questi, Di Vico Catia, la quale era ricaduta in una
situazione analoga anche nel 2006, ma era stata ‘perdonata’ dal marito per motivi
utilitaristici (sic pag. 4).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro
2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 17/04/2018.

Il Consigliere estensore

Il’Presiderite
Irene Scordamaglia

Grazia Miccori.
‘Sr‘A.A.A4

(

con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc.pen., dalla motivazione nel

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