Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20827 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20827 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GABRIELLI EZIO N. IL 16/04/1942
avverso la sentenza n. 3032/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
16/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Gabrielli Ezio propone ricorso avverso la sentenza del 16/12/2014 con la quale la
Corte d’appello di Ancona, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui
all’art. 388 cod. peri.

Con memoria trasmessa via fax il 21/04/2016 la difesa proposta che solo due giorni prima
l’interessato avrebbe rinvenuto una proposta di acquisto di un nuovo autoveicolo, con
conferimento di quello vecchio sottoposto a vincolo per rottamazione e connette alla
sottoscrizione di tale atto la consumazione del reato, in luogo che alla cancellazione del veicolo
dal PRA, successiva di oltre un mese, circostanza che, secondo la propsettazione, imporrebbe
l’accertamento di prescrizione del reato in questa sede, non precluso dall’inammissibilità del
ricorso assumendone la sopraggiunta prescrizione.
L’impugnazione è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza all’atto in cui si limita
a reiterare le osservazioni poste a base del gravame di merito, senza confrontarsi con
l’argomentazione espressa dal giudice territoriale, che non viene concretamente aggredita con
l’individuazione dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., ma contesta
esclusivamente quanto alla determinazione finale, così rivelando la sollecitazione in questa
sede ad una nuova, non consentita, valutazione di fatto.
Né a diversa conclusione può giungersi in forza di quanto esposto nella memoria, pervenuta
fuori dal termine previsto dall’art.585 comma 4 cod. proc. pen. che pone peraltro un problema
.di identificazione della consumazione del reato, mai sollevato nella fase di merito, ed
unilateralmente collocando tale circostanza in fase più antica chiede, con domanda nuova, che
si accerti in questa sede la prescrizione che si assume maturata medio tempore.
Esclusa ogni possibilità di un accertamento di fatto sulla data di effettiva consumazione del
reato, mai contestata in precedenza, si deve rilevare che l’inammissibilità del ricorso originario
preclude la possibilità di qualsiasi valutazione attinente all’ulteriore decorso del termine di
prescrizione in epoca successiva alla proposta impugnazione, circostanza che rende
inammissibile anche l’ulteriore istanza.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi infatti
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. ove, come nella specie, la prescrizione del reato sarebbe maturata successivamente alla
sentenza impugnata con il ricorso. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266)..
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

spese

Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Pres ente

Nel ricorso si eccepisce violazione di cui all’art. 606 lett. b ed e) cod. proc. pen. in relazione
alla mancata assunzione di una prova sul dolo specifico richiesto dalla disposizione
incriminatrice, al suo comma 4, elemento che doveva escludersi sia per le condizioni del
mezzo, che per le scarse competenze tecniche del ricorrente, oltre che per le condizioni di
piena disponibilità del mezzo a lui riconosciute con la consegna di chiavi e documentazione,
eccezioni sul cui accoglimento si basava la sollecitazione ad escludere la fondatezza delle
pretese della parte civile.

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