Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20827 del 23/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20827 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IACOVONE ILARIA nata il 27/11/1986 a AGNONE
parte offesa nel procedimento c/
RIVELLINO NICOLA nato il 25/02/1973 a CAMPOBASSO
MIGNONA ANTONIO nato il 07/04/1974 a CAMPOBASSO
avverso l’ordinanza del 04/07/2017 del GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSO
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Sost. Procuratore generale FRANCA ZACCO, che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Il 4 luglio 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Campobasso ha archiviato il procedimento nei confronti di Nicola Rivellino e
Antonio Mignogna, indagati per il reato di falso ideologico in atto pubblico; il
provvedimento è stato emesso dopo la celebrazione, su opposizione di
Alessandra Paolucci, dell’udienza ex art. 409 cod. proc. pen.; con lo stesso
provvedimento, il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato inammissibile
l’opposizione alla richiesta di archiviazione, sancendo l’omessa pertinenza, la
superfluità e la natura esplorativa delle indagini suppletive indicate.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di
Ilaria Iacovone, lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 408,

Data Udienza: 23/03/2018

comma 2, 409, comma 2 e 127, comma 5, cod. proc. pen. Parte ricorrente si
duole, in particolare, di non aver mai ricevuto la notifica della richiesta di
archiviazione del pubblico ministero, nonostante l’avesse richiesta nella denunzia
presentata. Passa poi a censurare il merito della scelta del Giudice per le indagini
preliminari di disporre l’archiviazione e di ritenere inammissibile l’opposizione di
Alessandra Paolucci.
3. Il Sostituto Procuratore generale Franca Zacco ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, non ritenendo violato il contraddittorio in quanto

del reato rubricato, Alessandra Paolucci.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.1. La richiesta di avviso ex art. 408 cod. proc. pen. può essere utilmente
formulata solo dalla persona offesa del reato per cui si procede. In proposito, le
Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto interpretativo quanto alla natura mono o
plurioffensiva dei reati di falso, hanno statuito che i delitti contro la fede pubblica
tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla
veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato
sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la
conseguenza che egli, in questo caso, riveste la qualità di persona offesa dal
reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di
archiviazione (Sez. Un. n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, rv. 237885; in
termini, Sez. 5, n. 7187 del 09/12/2008, dep. 2009, P.O. in proc. Cucciniello e
altri, Rv. 243154).
Nel caso di specie, se la notizia di reato concerne la falsificazione della firma
della Paolucci in calce ai verbali redatti dai pubblici ufficiali indagati, la Iacobucci
non risulta persona offesa né ella, nel ricorso, ha chiarito le ragioni per cui debba
essere considerata tale nella direttrice della giurisprudenza citata. A prescindere,
poi, dal mancato avviso ex art. 408 cod. proc. pen. all’odierna ricorrente,
l’inammissibilità dell’impugnazione avverso l’ordinanza sub iudice discende anche
da altre considerazioni: non solo la Iacobucci, in quanto correttamente esclusa
dal contraddittorio sulla richiesta di archiviazione, non è legittimata a contestare
la scelta finale del Giudice per le indagini preliminari, ma il suo ricorso trascende
anche i limiti della sindacabilità dell’ordinanza di archiviazione emessa all’esito di
udienza ex art. 409 cod. proc. pen., contro la quale l’unica doglianza possibile
concerne la violazione del diritto al contraddittorio (che, nel caso di specie, è

2

correttamente il pubblico ministero aveva dato avviso alla sola persona offesa

stato correttamente assicurato, citando la Paolucci), mentre non vi è possibilità
di contestare il merito della decisione.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 23/03/2018

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA