Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20826 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20826 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERUCCI LAMBERTO N. IL 18/03/1969
avverso la sentenza n. 1247/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
02/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

I

Perucci Lamberto propone ricorso avverso la sentenza del 02/02/2015 con la quale la Corte
d’appello di Ancona, ha confermato l’affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt.
337 e 594 cod. pen.

L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza poiché la pronuncia impugnata
argomenta specificamente sulla condizione di fatto, relativa all’individuazione di quattro diversi
cantieri in cui l’interessato era autorizzato a svolgere attività di lavoro, previa comunicazione
giornaliera del luogo ove avrebbe espletato l’attività, condizione che comportava la piena
,consapevolezza della sottoposizione costante a controllo, in presenza della quale non poteva
assumere alcun effetto scriminante la richiesta di una diversa prestazione a cura del datore di
lavoro. Si rileva che con la prospettazione si richiedeva di attribuire di rilievo all’ignoranza della
legge penale, che ai sensi dell’art. 5 cod. pen., non assume alcun effetto scriminante.
Con l’impugnazione proposta si reiterano le osservazioni di merito, sollecitando in questa fase
una difforme valutazione, estranea all’ambito valutativo del giudizio di Cassazione.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. ove, come
nella specie, la prescrizione del reato sarebbe maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Presente’

Nel ricorso si eccepisce violazione di cui all’art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen. in relazione
alla mancata assunzione di una prova decisiva, e violazione di legge, quanto all’individuazione
degli elementi costitutivi dei reati contestati.

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