Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20825 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20825 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

CARLO CITTERIO
ANNA PETRUZZELLIS
PIERLUIGI DI STEFANO
ANGELO CAPOZZI

– Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ALFONSI MASSIMO N. IL 22/09/1973
MANTOVANI PAOLA N. IL 02/05/1960
avverso la sentenza n. 8907/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
24/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

REGISTRO GENERALE
N. 32453/2015

Data Udienza: 26/04/2016

y

D’Alfonsi Massimo e Mantovani Paola propongono ricorso avverso la sentenza del 24/02/2015
con la quale la Corte d’appello di Perugia, ha confermato l’accertamento di responsabilità per il
reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, riguardante coltivazione di canapa indiana.

Le impugnazioni sono inammissibili per manifesta infondatezza, poiché costituiscono la
riproposizione delle tesi difensive su cui era fondata l’impugnazione di merito, prive di alcun
rilievo critico rispetto alle argomentazioni specifiche contenute nella pronuncia impugnata al
riguardo, malgrado questa costituisca l’oggetto di analisi del giudizio di legittimità, che è
tenuto a valutare oltre che la corretta applicazione della legge, l’ampiezza e coerenza delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito.
L’ulteriore rilievo, riguardante la pretesa carenza di prove sull’offensività della condotta per
mancata analisi dell’effetto drogante della sostanza, risulta privo di qualsivoglia elemento di
concretezza, non essendovi neppure una indicazione sulla presenza di accertamenti, emergenti
dagli atti, difformi da quelli posti a base della decisione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) ciascuno in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016

DEPOSITATA

Nei ricorsi si contesta violazione di legge e vizio di motivazione reiterando contestazioni di
fatto in merito all’efficienza drogante della sostanza e conseguentemente alla sussistenza del
reato.

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