Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20825 del 23/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20825 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAPOTTO ALFIO nato il 18/07/1981 a BRONTE

avverso il decreto del 17/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Sost. Procuratore generale PASQUALE FIMIANI, che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 15 maggio 2017, la Corte di appello di Catania ha confermato il decreto
con cui il Tribunale della stessa città aveva applicato ad Alfio Papotto la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di
soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre, imponendo il
versamento di una cauzione di euro 5000.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di
fiducia del proposto articolando due motivi.
2.1. Con il primo, il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione
all’art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 perché la Corte territoriale avrebbe
confermato il decreto di primo grado nonostante la proposta del pubblico
ministero avesse erroneamente indicato il Papotto come soggetto indiziato del
reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., mentre il predetto non era mai stato

Data Udienza: 23/03/2018

indagato o imputato per tale reato, ma solo per quelli di cui agli artt. 73 e 74
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne conseguirebbe che il Papotto non poteva
essere inquadrato in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 d.lgs. 6 settembre
2011 n. 159.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione
all’art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
3. Il Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani ha concluso per

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo fonda — inutilmente — sull’erronea impostazione della
proposta del pubblico ministero, mentre non si confronta con le argomentazioni
che, nel provvedimento impugnato, sono alla base del giudizio di pericolosità,
quali l’adesione a ben due distinte associazioni criminali dedite al traffico di
stupefacenti e la commissione di una rapina con sequestro di persona ai danni di
una gioielleria. Il motivo di ricorso è, pertanto, in parte qua, privo del necessario
requisito della specificità giacché, come si evince dalle motivazioni di Sez. U, n.
8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, i motivi di ricorso per
cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente
indeterminati, ma altresì quando difettano della necessaria correlazione con le
ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Per il resto il
ricorrente, quando intende sostenere che la misura di prevenzione è stata
applicata al di fuori delle ipotesi consentite dall’art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011 n.
159, incorre in un’evidente erronea lettura della norma.
Solo per completezza, giova osservare che, se quello che il ricorrente
intende censurare è la divergenza tra i presupposti individuati dal pubblico
ministero proponente e quelli ritenuti dal Giudice della prevenzione, tale scarto è
stato ritenuto pienamente legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6,
n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro e altri, Rv. 271220)
2.

Il secondo motivo è del pari aspecifico perché si risolve in una

dissertazione teorica sui concetto di pericolosità, scevra da qualsiasi confronto
con il decreto impugnato, finendo, peraltro, per sostenere, in maniera
palesemente contraddittoria, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato
in punto di pericolosità.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

2

l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso il 23/03/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA