Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20824 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20824 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA CARMELO N. IL 01/01/1964
avverso la sentenza n. 1149/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
17/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

Messina Carmelo propone ricorso avverso la sentenza del 17/11/2014 con la quale la Corte
d’appello di Messina, ha confermato la sua affermazione di responsabilità per il reato di cui
a’ll’art. 388 cod. pen.
Nel ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato
accertamento di prescrizione del reato.

Peraltro l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. ove, come nella specie, la prescrizione del reato sarebbe maturata successivamente alla
sentenza impugnata con il ricorso. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Pre dent‘

L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza all’atto in cui il reato, commesso il
17/04/2008, potrebbe considerarsi prescritto solo dopo la pronuncia d’appello, come
dimostrato dalla circostanza che in quella sede non vennero proposte conclusioni in tal senso.

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