Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20824 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20824 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CI
DI FRANCESCO ALDO nato il 01/12/1960 a TERAMO
DI FRANCESCO MARTINA nato il 25/04/1991 a TERAMO
nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l’ordinanza del 12/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di TERAMO..

Data Udienza: 08/03/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

del 12 ottobre 2017 con la quale il Tribunale di Teramo confermava il decreto del
Giudice per le indagini preliminari in sede del 19 settembre 2017, dispositivo del
sequestro preventivo delle quote della Fin Television s.r.I..
Le quote erano sequestrate, in quanto oggetto del reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale, per essere state distratte dalla fallita Ladis s.p.a., della
quale Aldo Di Francesco era amministratore di fatto, mediante una prima
cessione alla RZ s.r.I., anch’essa amministrata di fatto dal Di Francesco, e
un’ulteriore cessione da quest’ultima società a Martina Di Francesco, figlia di Aldo
Di Francesco.

2. I ricorrenti propongono due motivi.
2.1. Con il primo motivo, premesso che una precedente richiesta di
sequestro preventivo delle stesse quote era stata rigettata con ordinanza del 9
marzo 2017, e che la richiesta successivamente accolta era fondata sulle
sopravvenute risultanze di cui alla nota della Guardia di Finanza del 14 giugno
2017, deducono violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità di
dette risultanze in quanto acquisite successivamente alla scadenza, il 12 febbraio
2017, del termine delle indagini preliminari nei confronti di Aldo Di Francesco,
lamentando che la ritenuta utilizzabilità, fra gli atti in esame, di quelli tratti dal
fascicolo della procedura fallimentare, in quanto provenienti da altro
procedimento e come tali sempre acquisibili quali documenti ai sensi dell’art. 234
cod. proc. pen., veniva motivata in base a precedenti giurisprudenziali non
pertinenti, trattandosi nella specie di atti aventi efficacia probatoria nel processo
penale, formati non in altro procedimento penale ma in un procedimento
fallimentare, e la cui acquisizione, soprattutto, costituiva risultato di indagini
specificamente disposte per colmare le lacune che avevano motivo il rigetto della
precedente richiesta di sequestro. I ricorrenti rilevano altresì l’illegittimità
dell’utilizzazione degli atti in discussione a carico di Martina Di Francesco,
motivata in base all’iscrizione della stessa nel registro degli indagati in epoca
successiva ed al mancato decorso del relativo ed autonomo termine per le
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1. Aldo Di Francesco e Martina Di Francesco ricorrono avverso l’ordinanza

indagini preliminari, denunciando l’irrilevanza di tale argomentazione nel
momento in cui la configurabilità del reato era ipotizzata per la Di Francesco in
quanto estranea concorrente nel reato proprio del padre, non ravvisabile per
quanto detto in precedenza.
2.1. Con il secondo motivo deducono violazione di legge sulla ritenuta
configurabilità, nei confronti di Martina Di Francesco, della subordinata ipotesi di
ricettazione fallimentare, oggetto di una non consentita imnnutazione del fatto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sul rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità delle
risultanze in base alle quali veniva disposto il sequestro è infondato.
Sono in primo luogo infondate le censure sull’utilizzabilità degli elementi di
cui alla nota della Guardia di Finanza del 9 marzo 2017, comunque ritenuta a
carico di Martina Di Francesco per non essere scaduti nei confronti della stessa, a
differenza della posizione di Aldo Di Francesco, i termini delle indagini
preliminari. Posto che i ricorrenti non discutono quanto rilevato nel
provvedimento impugnato in ordine alla decorrenza dei predetti termini dalla
data di iscrizione della posizione di Martina Di Francesco nel registro degli
indagati, avvenuta solo il 20 febbraio 2017, il fatto che alla predetta sia
addebitato il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ipotizzato
nei confronti del padre, commesso quale soggetto estraneo all’amministrazione
della fallita in quanto destinataria finale delle quote distratte, non ha alcuna
incidenza, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, sul regime di
utilizzabilità degli atti in relazione al rapporto temporale con la scadenza dei
termini delle indagini preliminari, che rimane distinto per i singoli indagati in
base al principio di autonomia della decorrenza dei predetti termini per ciascun
indagato, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 32776 del
06/07/2006, Meinero, Rv. 234822; Sez. 6, n. 19053 del 12/03/2003, Fumarola,
Rv. 227380). Tale principio comporta infatti che ai fini dell’utilizzabilità degli atti
debba aversi riguardo unicamente alla scadenza del termine decorrente per
ciascun indagato dalla data di iscrizione nel registro, essendo irrilevante che a
carico degli indagati si proceda per reati diversi o per il concorso nel medesimo
reato.
Quanto invece alla posizione di Aldo Di Francesco, nei confronti del quale il
termine delle indagini preliminari era indubbiamente scaduto il 12 febbraio 2017,
e quindi in data precedente a quella della citata nota della Guardia di Finanza,
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per il quale il sequestro era stato disposto.

l’utilizzabilità degli atti trasmessi con tale nota era ritenuta nel provvedimento
impugnato per essere gli stessi tratti dal fascicolo della procedura fallimentare, e
pertanto formati in un procedimento diverso e non nell’ambito di indagini
disposte nel procedimento penale a carico dei Di Francesco. Orbene, è senza
dubbio corretto il rilievo dei ricorrenti per il quale taluni dei precedenti di
legittimità, menzionati dal Tribunale a sostegno della conclusione appena
riportata, riguardano il caso diverso degli atti assunti in procedimenti penali
diversi a seguito di indagini disposte per individuare gli autori di altri reati (Sez.

04/05/2004, Strisciuglio, Rv. 228513); e per il quale, soprattutto, nelle stesse
occasioni si ribadiva il principio per il quale l’utilizzabilità degli atti presuppone
che gli stessi non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed
all’approfondimento degli elementi emersi nel procedimento penale i cui termini
delle indagini preliminari siano scaduti (Sez. 1, n. 36327 del 30/06/2015,
Sgarannella, Rv. 264527). Quest’ultimo principio risulta tuttavia puntualmente
rispettato nel caso di specie, in cui gli atti acquisiti, in quanto già esistenti nel
fascicolo della procedura fallimentare, non erano per l’appunto formati a seguito
di indagini dirette ad integrare gli elementi già raccolti nel procedimento penale.
Ed in tal senso era pertinente il richiamo del provvedimento impugnato
all’ulteriore precedente di legittimità (Sez. 2, n. 44819 del 06/11/2012,
Principato), in tema di utilizzabilità degli accertamenti effettuati nella diversa
sede amministrativa in tempi successivi alla scadenza del termine delle indagini
preliminari, trattandosi di atti che, come pure affermato dalla Corte Suprema,
hanno autonoma natura documentale e sono pertanto acquisibili ai sensi dell’art.
234 cod. proc. pen. quali prove dei fatti oggettivi in essi rappresentati (Sez. 6, n.
10996 del 17/02/2010, Vanacore, Rv. 246686); caratteristiche, queste, alle quali
sono assimilabili quelle degli atti della procedura fallimentare acquisiti nel
procedimento penale per reati di bancarotta, di cui si tratta nella situazione
esaminata.

2. Le precedenti considerazioni in ordine all’irrilevanza della contestazione a
Martina Di Francesco dello stesso reato addebitato ad Aldo Di Francesco, rispetto
alla distinta decorrenza del termine delle indagini preliminari nei confronti della
prima indagata, rendono superato il tema della configurabilità in via subordinata,
a carico di Martina Di Francesco, del diverso reato di ricettazione fallimentare;
con riguardo al quale, peraltro, è comunque infondata la dedotta censura di
illegittima immutazione del fatto, esclusa dalla datata, ma non smentita
giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 5, n. 59 del 11/10/1971, dep. 1972,
Priotti, Rv. 119743).

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2, n. 7055 del 28/01/2014, Di Nardo, Rv. 259067; Sez. 1, n. 24564 del

I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuaii.

Così deciso i 08/03/2018

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