Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20823 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20823 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EGITTO GIUSEPPE N. IL 29/04/1957
avverso la sentenza n. 1646/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
06/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Egitto Giuseppe propone ricorso avverso la sentenza del 06/02/2015 con la quale
la Corte d’appello di Messina, ha affermato la sua responsabilità per il reato di cui all’art. 336
cod. pen., in accoglimento dell’appello del P.g.

L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza all’atto in cui fonda i suoi rilievi sul
preteso accertamento di un’attività di controllo già esaurita, che non è dato evincere dal
contenuto della pronuncia impugnata che, in senso opposto, dà conto di un controllo in corso,
durante il quale irruppe l’interessato con forza oppositiva, circostanza che integra il reato
contestato.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. come nella
‘specie ove la prescrizione del reato sarebbe maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Pre (Jente(

Nel ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’accertamento di fatto diverso da quello contestato, reso evidente dalla narrativa della
sentenza, che dava conto di un’operazione amministrativa già conclusa all’atto dell’intervento
della forza pubblica.

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