Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20823 del 05/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20823 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LUCA MAURIZIO nato il 02/02/1962 a NAPOLI

avverso la sentenza del 29/03/2017 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZ
lette/sentite le conclusioni del PG

tAnt”-Aln

Data Udienza: 05/03/2018

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Roberto Aniello, ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. del 29.3.2017 a carico di De Luca Maurizio
e Sommaiolo Roberto per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il
G.I.P. presso il Tribunale di Napoli ha altresì disposto la confisca delle somme depositate sui
conti correnti delle società SIAIT s.r.I., FINADEL s.p.a. e PITTOGRAMMA s.r.l. presso la Banca
di Credito Cooperativo di Napoli.

Luca Maurizio affidandolo ad un unico articolato motivo.
Lamenta il ricorrente l’assenza di un’adeguata motivazione da parte del G.I.P. in ordine
alla confisca delle somme depositate sui conti correnti delle società sopra menzionate,
trattandosi di persone giuridiche del tutto estranee ai fatti oggetto di contestazione e del reato
per cui è intervenuta condanna.
Il ricorrente non aveva, infatti, mai fatto parte della compagine sociale dei predetti enti,
rimando del tutto estraneo ai loro assetti patrimoniali. Nessun argomento di prova certo
consentiva di individuarlo quale titolare delle quote in tali società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di confisca di somme di denaro
depositate su conti correnti intestati a società terze.
E’ evidente che il ricorrente non sia legittimato a far valere un diritto altrui, essendo
secondo la sua stessa prospettazione lo stesso del tutto estraneo alle predette società.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che si stima equo fissare in
euro duemila in favore delle cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro duemila in favore delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2018
Il consigliere estensore

Il presidente

2.2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione De

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