Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20822 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20822 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IRRERA PIETRO N. IL 16/11/1963
avverso la sentenza n. 1677/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Irrera Pietro propone ricorso avverso la sentenza del 06/10/2014 con la quale la
Corte d’appello di Messina, ha accertato la sua responsabilità per il reato di cui all’art. 73
comma 5 d.P.R. n- 309/90.
Nel ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
all’accertamento di sussistenza del reato ed alla graduazione della sanzione, anche in relazione
alla negata applicazione delle attenuanti generiche.

Nello stesso senso deve concludersi anche con riferimento all’entità della pena, ed in
particolare in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la cui applicazione
viene rivendicata con deduzioni generiche, omettendo qualsiasi indicatore favorevole,
ingiustamente non valorizzato dal giudicante, che ha dato conto proprio dell’assenza di
elementi di fatto positivamente valutabili a tal fine.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Presi nte i

L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza poiché la pronuncia impugnata
argomenta specificamente in ordine agli elementi in base ai quali doveva escludersi l’uso
personale della sostanza rinvenuta, che supera di molto la dose media detenibile, ed il cui
valore economico eccedeva le possibilità dell’interessato, argomenti con i quali il ricorso non si
confronta riproponendo le proprie alternative sollecitazioni di merito.

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