Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20821 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20821 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARTINO ROBERTO N. IL 17/01/1988
avverso la sentenza n. 1125/2014 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 25/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/04/2016
Martino Roberto propone ricorso avverso la sentenza del 25/03/2015 con la quale la Corte
d’appello di Catanzaro, ha accertato la sua responsabilità per il reato di cui all’art. 385 cod.
pen., accogliendo l’appello proposto dal P.g.
,L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza poiché la pronuncia impugnata
argomenta specificamente sulla condizione di fatto, relativa all’individuazione di quattro diversi
cantieri in cui l’interessato era autorizzato a svolgere attività di lavoro, previa comunicazione
giornaliera del luogo ove avrebbe espletato l’attività, condizione che comportava la piena
consapevolezza della sottoposizione costante a controllo, in presenza della quale non poteva
assumere alcun effetto scriminante la richiesta di una diversa prestazione a cura del datore di
lavoro, risolvendosi essa in una sollecitazione alla attribuzione di rilievo all’ignoranza della
legge penale, che ai sensi dell’art. 5 cod. pen. non assume alcun effetto scriminante.
Con l’impugnazione proposta, conseguentemente, si reiterano le osservazioni di merito,
sollecitando in questa fase una difforme valutazione, estranea all’ambito valutativo del giudizio
di Cassazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
DEPOS1TATA
Nel ricorso si eccepisce vizio di motivazione con riferimento all’accertamento di sussistenza del
reato.