Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20821 del 05/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20821 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
IMPERIA
nei confronti di:
DAMELE MARCO nato il 01/11/1974 a SANREMO
GASTALDO MARIELLA nato il 21/10/1968 a VENTIMIGLIA

avverso l’ordinanza del 04/04/2017 del TRIB. LIBERTA’ di IMPERIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 05/03/2018

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Giuseppina Fodaroni, ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza n. 8/17 emessa in data 4 aprile 2017 il Tribunale del Riesame di Imperia
ha annullato il decreto del 20.12.2016 con cui il G.I.P. presso lo stesso Tribunale aveva
disposto il sequestro preventivo di una serie di beni immobili analiticamente indicati al punto
A) dello stesso decreto nonché della somma di € 4.192.387,03, rinvenibile sui conti correnti
intestati o nella disponibilità di Damele Marco e Gastaldo Mariella, indagati rispettivamente di

aggravata nell’ambito della successione ereditaria di Elena Celestini Trucchi deceduta il
25.1.2012.
2.2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Imperia
affidandolo ad un unico articolato motivo.
E’ stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 490,491, 640 c.p. e 321 c.p.p..
Lamenta il ricorrente che l’ordinanza impugnata è incorsa in un travisamento della prova e
in un’errata valutazione del materiale probatorio.
L’ordinanza impugnata ha travisato il materiale probatorio sia in ordine al delitto di cui
all’art. 491 c.p. – essendo emerso dalla consulenza grafologica disposta dal P.M. e da quella
svolta in sede civile la natura apocrifa del testamento apparentemente datato 3.11.2011 e la
sua riconducibilità alla mano dell’indagata Gastaldo Mariella – sia in relazione al delitto di truffa
aggravato.
Essendo emerso dagli accertamenti bancari che Damele Marco si è spartito con Gastaldo
Mariella la somma di oltre quattro milioni di euro, sulla base del testamento autentico del
11.9.2002 il Damele non avrebbe potuto acquisire legittimamente la disponibilità di tali beni,
conseguiti, invece, sulla scorta del falso testamento.
Analogamente, la Gastaldo, senza il testamento falso, non avrebbe potuto acquisire la
disponibilità di altro bene immobile diverso dalla casa di abitazione principale.
Infine, il Procuratore ricorrente contesta l’assunto dell’ordinanza impugnata secondo cui i
beni oggetto della successione ereditaria sarebbe rimasti nella disponibilità degli aventi diritto,
essendo emerso dalle operazioni intraprese dagli indagati dopo la pubblicazione del falso
testamento che tutti i beni del compendi ereditario erano entrati nella disponibilità formale e
sostanziale degli indagati, percependo i loro frutti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va osservato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a
Sezioni unite e del resto in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazione contro
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per
violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in
procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo
2

occultamento di un testamento vero e formazione di un testamento falso ed entrambi di truffa

posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario
logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; in motivaz.
Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 – dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 261677).
Nel caso di specie, il Procuratore ricorrente, pur formalmente deducendo la violazione di
disposizioni di legge, in realtà, sul rilievo che il giudice di merito ha fondato il proprio
convincimento su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, fa valere il
vizio “di travisamento della prova”, riconducibile al vizio di motivazione di cui all’art. 606 lett e)

Peraltro, il Procuratore ricorrente, nel sostenere l’erronea

valutazione del materiale

probatorio, e, conseguentemente, del fumus commissi delitti, da parte dell’ordinanza
impugnata, svolge censure che implicano valutazioni di mero fatto e si risolvono nella
sollecitazione ad una valutazione del materiale probatorio diversa da quella operata dal
Tribunale del Riesame, che è preclusa nel giudizio di legittimità.
In particolare, con specifico riferimento all’impugnazione dei provvedimenti adottati dal
giudice del riesame, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione neppure per le
misure cautelari personali alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti
nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura
cautelare, nonché del Tribunale del riesame, essendo il controllo di legittimità circoscritto alla
mera verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato
l’applicazione della misura e dell’assenza di illogicità evidenti (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011,
Rv. 251760).
Tale ragionamento vale a maggior ragione per le misure cautelari reali , in ordine alle
quali, in virtù del chiaro disposto dell’art. 325 comma 1° c.p.p.., non può neppure essere
sindacato il vizio di motivazione.
Nulla per le spese essendo il ricorrente una parte pubblica.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2018
Il consigliere estensore

Il presidente

cod. proc. pen., il quale non è sindacabile nel sequestro preventivo.

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