Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20820 del 08/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20820 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ZAZA CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Receputi Massimiliano, nato a Forlì il 12/03/1973
avverso la sentenza del 26/06/2014 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Forlì
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di Massimiliano
Receputi, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi sette di
reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta e semplice commesso quale
liquidatore della Lattoneria Elle Pi s.r.I., dichiarata fallita in Forlì il 18/03/2011,
distraendo somme di denaro, non aggiornando la contabilità in modo da
impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della
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Data Udienza: 08/04/2016

società, effettuando pagamenti preferenziali in favore della commercialista
Annarita Balzani e omettendo di richiedere il fallimento nonostante lo stato di
insolvenza della società.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge sull’omesso giudizio di
comparazione fra le attenuanti generiche e l’aggravante della pluralità di fatti di
bancarotta; la fattispecie di cui all’art. 219 legge fall. sarebbe stata ricondotta ad
un’ipotesi di continuazione in base ad un’erronea lettura della sentenza delle
Sezioni Unite di questa Corte del 27/01/2011, che in realtà rilevava come la

continuazione, costituiva dal punto di vista formale una circostanza aggravante a
tutti gli effetti, fra i quali quello dell’assoggettabilità al giudizio di comparazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il rilievo del ricorrente è giuridicamente corretto, con riguardo non solo alla
esatta lettura della richiamata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.
U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665), ma anche ai principi di seguito
costantemente affermati in ordine alla qualificazione della fattispecie della
pluralità dei fatti di bancarotta, di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1 legge
fall., come circostanza aggravante ai fini della sottoposizione della stessa al
giudizio di comparazione con le attenuanti (Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014,
Dalla Torre, Rv. 261346; Sez. 5, n. 51194 del 12/11/2013, Carrara, Rv. 258675;
Sez. 5, n. 21036 del 17/04/2013, Bossone, Rv. 255146). La conseguente
erroneità della valutazione della fattispecie come ipotesi particolare di
continuazione, nella specie denunciata, non dà luogo tuttavia all’applicazione di
una pena che possa essere definita come illegale; condizione, questa, necessaria
per la proponibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine a questioni relative al trattamento
sanzionatorio (Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, Duric, Rv. 263431; Sez. 6, n.
44909 del 30/10/2013, Elmezleni, Rv. 257152; Sez. 3, n. 10286 del
13/02/2013, Matteliano, Rv. 254980). Il ricorso in discussione risulta pertanto
presentato per motivi non consentiti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.30.

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previsione, pur atteggiandosi strutturalmente come una forma speciale di

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 08/04/2016

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