Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2082 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2082 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VILLANI FRANCESCO N. IL 16/04/1958
avverso la sentenza n. 529/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
07/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

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Ritenuto:
— che la Corte di appello di Salerno con sentenza del 7.10.2011 ha confermato la decisione in data
29.9.2008 del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva affermato la responsabilità penale di
VILLANI Francesco per violazioni del T.U. edilizia, d.P.R. 380\01
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la
violazione di legge in relazione alla circostanza che, sebbene fosse stato indicato nell’imputazione
come committente ed esecutore materiale delle opere, nell’impugnata decisione è stato ritenuto
responsabile in quanto proprietario e condannato, quindi, per una qualità non contemplata
nell’imputazione; 2) vizio di motivazione, risultando la sentenza contraddittoria laddove lo si
accusava di aver commissionato e personalmente eseguito le opere, attività tra loro incompatibili e
lo si indica come proprietario dell’area; 3) violazione di legge in relazione all’acquisizione di un
certificato sulla natura sismica dell’area interessata dai lavori; 4) violazione di legge in relazione
all’entità della pena ed alla mancata applicazione dell’indulto,
— che le censure svolte in ricorso appaiono manifestamente infondate in quanto la natura e
consistenza degli interventi edilizi abusivamente realizzati non risulta oggetto di contestazione ed il
fatto storico indicato nell’imputazione non risulta mutato. La più recente giurisprudenza riconosce
ai reati urbanistici la natura di reati comuni, salvo alcune eccezioni e, in quanto tali, essi possono
essere commessi da qualsiasi soggetto (Sez III n 8407, 28 febbraio 2007), inoltre le figure
contemplate dall’articolo 29 del TU edilizia (titolare del permesso di costruire, committente
proprietario dell’area) possono, in alcuni casi, essere in tutto o in parte sovrapponibili, nel senso che
le diverse qualificazioni di titolare del permesso, committente e proprietario dell’area edificata
abusivamente possono riguardare la stessa persona. Ne consegue che è irrilevante la qualifica
attribuita all’autore del reato. Risulta inoltre dalla sentenza impugnata che i giudici del gravame si
senso soffermati sulla posizione dell’imputato quale proprietario dell’area perché tale veste era stata
posta in discussione con l’atto di appello. Sul punto, inoltre, il ricorso risulta articolato in fatto.
— che il certificato di destinazione urbanistica, dal quale è stata individuata la classificazione
dell’area come zona sismica ha certamente natura di documento acquisibile ex art. 234 cod. proc.
pen.
— che, come recentemente stabilito anche dalle SS.UU. di questa Corte, con la sentenza di
condanna, non può essere contestualmente applicato l’indulto e disposta la sospensione condizionale
della pena, in quanto quest’ultimo beneficio prevale sul primo (SS.UU. n.36837, 15 ottobre 2010)
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
.0 11
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato i 7 O 11
Ila camera di consiglio del 16.11.2012

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