Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20819 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20819 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MASULLI MARIA LEONARDA nato il 23/07/1953 a CANDELA
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 18/04/2017 del TRIBUNALE LIBERTA’ di MONZA
sentita la relazione svolta dal ‘Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;
lette le conclusioni del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/4-2/5/2017 il Tribunale di Monza ha rigettato
l’appello

ex

art.322

bis

cod.proc.pen. proposto da Maria Leonarda Masulli

avverso il provvedimento del 9/3/2017 con cui il Collegio aveva rigettato
l’istanza da lei proposta il 1/3/2017, volta ad ottenere il dissequestro e la
restituzione delle cose sequestrate ai sensi dell’art.321, comma 3, cod.proc.pen.
Maria Leonarda Masulli era imputata per i reati di cui all’art.110 cod.pen.,
216, comma 1, n.1, 219, commi 1 e 2, 223, legge fall. in relazione ai quali era
in corso dinanzi al Tribunale di Monza istruttoria dibattimentale in seguito a
decreto di giudizio immediato custodiale.

Data Udienza: 12/02/2018

2. Con l’istanza

ex art.321, comma 3, cod.proc.pen. Maria Leonarda

Masulli aveva richiesto in via principale la revoca del sequestro preventivo
avente ad oggetto l’importo di C 1.200.000,00=, corrispettivo della cessione di
ramo di azienda, avvenuta in data 3/10/2014 tra le società Omnitalia s.p.a. e
Omnitalia GSA s.r.l. e in subordine, la revoca del sequestro preventivo,
limitatamente alla minor somma di C 837.432,00=, pari alla differenza fra il
corrispettivo complessivo e il maggior valore dell’avviamento accertato dal

da parte di quest’ultima dello stesso ramo aziendale a Omnitalia s.r.l. il
27/10/2011.
Il Tribunale aveva respinto l’istanza, limitandosi ad affermare che era ancora
in corso l’istruttoria dibattimentale e che solo all’esito si sarebbe potuto valutare
la permanenza del sequestro.

3. Il Tribunale adito con l’appello ha ritenuto corretta la decisione di rigetto
di una istanza di revoca del sequestro preventivo, basata, in via prevalente, se
non esclusiva, su considerazioni attinenti a vizi genetici del provvedimento, non
impugnato a suo tempo con richiesta di riesame ex art.322 cod.proc.pen.
L’appello è stato respinto perché nessun fatto sopravvenuto o anche
preesistente era stato dedotto come idoneo a giustificare l’accoglimento
dell’istanza di revoca del provvedimento cautelare, ossia nessun fatto capace di
dimostrare la modifica delle condizioni che avevano giustificato l’applicazione
della misura a suo tempo non tempestivamente impugnata.
Quindi il Tribunale ha aggiunto che persisteva comunque un adeguato fumus
del reato addebitato, ha prospettato ulteriori considerazioni di merito a conforto
della distrazione ipotizzata, ha ravvisato un elemento sfavorevole nell’unico
elemento nuovo rappresentato dall’istante (ossia la valutazione espressa
dall’Agenzia delle Entrate circa il valore dell’azienda oggetto della prima
cessione, di natura distrattiva, da GSA, poi Fifa Film, a Omnitalia) e ha mostrato
adesione al parere contrario manifestato dal Pubblico Ministero all’accoglimento
dell’istanza.
Nel dispositivo il Tribunale monzese ha rigettato il ricorso (e l’impugnazione)
e per l’effetto confermato il provvedimento impugnato.

4. Ha proposto ricorso l’avv. Andrea Zimbaldi, difensore di fiducia munito di
procura speciale di Maria Leonarda Masulli, proponendo quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con
riferimento agli artt.322 e 322 bis cod.proc.pen. in ordine alla configurazione

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Curatore del Fallimento Fifa Film s.r.l. ( già GSA s.r.I.) al momento della cessione

del riesame, quale unico mezzo di gravame consentito per i vizi genetici del
provvedimento di sequestro.
Il ricorrente nega la sussistenza di alcun giudicato cautelare, esclude la
sussistenza di un percorso obbligato in tema di impugnazioni e sottolinea la
possibilità di chiedere la revoca non solo, ma anche, per fatti sopravvenuti.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi
motivazionali con riferimento agli artt.185 cod.pen. e 539, comma 2,
cod.proc.pen., poiché il giudice di appello non aveva risposto alle doglianze

provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare del
9/3/2017.
Il Giudice di appello non ha risposto alle doglianze difensive sul difetto di
motivazione, in difetto di una motivazione richiamata per relationem e con
lesione del diritto di difesa pregiudicato dall’eliminazione di un grado di
giurisdizione.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con
riferimento agli artt.322 bis e 325 cod.proc.pen. e 240 cod.pen. e carenza e
illogicità della motivazione in riferimento all’adozione di metodi di corretta
valutazione del valore effettivo dei beni sequestrati e in particolare per aver
illogicamente disatteso le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate.
L’istante aveva rappresentato che il valore dei beni sottoposti a sequestro
era di gran lunga superiore a quello stimato come oggetto del reato a cui si
riferiva il procedimento penale, visto che la distrazione sarebbe avvenuta solo
con la prima operazione di cessione di ramo di azienda fra GSA Italia e Omnitalia
il 27/10/2011, e non con la seconda cessione, sfuggita ad ogni censura.
L’aumento di valore dell’azienda fra il 2011 e il 2014 era stato ampiamente
giustificato.
La valutazione del carattere controproducente della valutazione emessa
dalla Agenzia delle Entrate era del tutto immotivata
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge per avere i
giudici erroneamente ritenuto che l’istanza di revoca fosse proposta in difetto di
elementi nuovi, omettendo l’esame della documentazione inedita proposta a
supporto dell’istanza.

5. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato con riferimento alla ravvisata fondatezza del primo
motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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difensive in punto di mancata o apparente motivazione, vizio affliggente il

1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con

riferimento agli artt.322 e 322 bis cod.proc.pen. in ordine alla configurazione
del riesame, accolta nel provvedimento impugnato, quale unico mezzo di
gravame consentito per i vizi genetici del provvedimento di sequestro.
Il ricorrente, a sostegno dell’affermata possibilità di chiedere la revoca non
solamente sulla base della deduzione di fatti sopravvenuti, nega la sussistenza di
una sorta di preclusione da giudicato cautelare ed esclude la sussistenza di un

1.1. Il provvedimento impugnato, nelle pagine 2 e 3, sia pur dando atto di
un quadro giurisprudenziale variegato, ha accolto la tesi opposta a quella
propugnata dal ricorrente, sostenendo che con la richiesta di revoca sia
consentito discutere solo la sussistenza o la permanenza delle condizioni
legittimanti il sequestro, mentre per la verifica anche nel merito della correttezza
del provvedimento impositivo il percorso obbligato era la richiesta di riesame,
nel caso non proposta dagli interessati. I Giudici monzesi hanno quindi finito con
il concludere che l’appellante aveva proposto surrettiziamente questioni che
dovevano essere fatte valere con lo strumento del riesame e cioè con il tipico
mezzo di impugnazione della legittimità formale e sostanziale del sequestro
preventivo.
Siffatte considerazioni parrebbero preludere a una pronuncia di
inammissibilità dell’impugnazione, sennonché «per mera completezza», con
riserva due volte formulata, alle pagine 4 e 5 della motivazione, il Tribunale di
Monza si è indotto a valutare anche nel merito, e con ampio grado di
approfondimento, la fondatezza delle doglianze dell’appellante, per poi statuire
inequivocabilmente il loro rigetto con le seguenti testuali espressioni « rigetta il
ricorso (e l’impugnazione) e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato.»
1.3. Le considerazioni contenute nel provvedimento finiscono con l’attingere
anche il merito delle doglianze e quindi risultano articolate su di un piano
logicamente assorbito dalla motivazione circa l’inammissibilità del ricorso.
Tale tecnica motivazionale delinea un’alternativa non eludibile: o le
affermazioni attinenti al merito costituiscono un mero
di una opinione del giudice, ormai spogliatosi della

obiter dictum, espressivo
potestas iudicandi, quindi

priva di valore giurisdizionale, ovvero, pur contraddicendo la prima parte della
motivazione, esplicitano una reale ragione concorrente di rigetto del ricorso.
Le conseguenze non sono modeste perché nel primo caso l’impugnante deve
solo dimostrare l’erroneità della prima motivazione, senza aggredire quella
esposta obiter, mentre nel secondo caso la censura deve affrontare e confutare
entrambe le ragioni.

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percorso obbligato in tema di impugnazioni.

Il Procuratore generale mostra di inclinare per la prima ipotesi, perché,
ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ne desume la necessità di un
annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
1.4. Al proposito appare significativo l’insegnamento delle Sezioni Unite
civili, suscettibile per la sua generalità di estensione all’intera giurisdizione di
legittimità, che afferma che «Qualora il giudice, dopo una statuizione di
inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è
spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia

soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è
ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è
viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui
pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta

ad

abundantiam nella sentenza gravata» (Sez. U, n. 3840 del 20/02/2007, Rv.
595555; Sez. 5, n. 7838 del 17/04/2015, Rv. 635230; Sez. L, Sentenza n.
22380 del 22/10/2014, Rv. 633495; Sez. 1, n. 24591 del 23/11/2005, Rv.
584332; Sez. 3, n. 13068 del 05/06/2007, Rv. 597597).
Tale orientamento mette a fuoco il fondamentale principio discretivo fra

l’obiter dictum, privo di valenza giurisdizionale, e la concorrente ratio decidendi
che esige la pertinente censura impugnatoria, non potendo essere assoggettate
a identiche valutazioni – in termini di efficacia e conseguente suscettibilità di
consolidazione nel giudicato – tutte le subordinate

rationes decidendi

additivamente comunque svolte in sentenza, non tenendo conto della profonda e
radicale diversità degli schemi decisori, assunti in comparazione, e del ruolo ben
differente che l’argomentazione aggiunta può assumere.
Si deve, tuttavia, distinguere il caso in cui la motivazione ulteriore sia
volta a sorreggere con più argomenti (anche su piani gradati) la decisione di un
medesimo profilo – in relazione al quale il gravame avverso la sentenza deve
«vincere» tutti quegli argomenti, ciascuno dei quali si pone come autonoma ed
autosufficiente

ratio decidendi –

dalla ipotesi in cui la motivazione

ad

abundantiam attiene, viceversa, ad altri aspetti, diversi da quello delibato in via
principale ma il cui esame sarebbe precluso al giudice in ragione della natura
della questione (di rito) decisa principaliter.
1.5. Occorre tuttavia sempre verificare la coerenza delle motivazioni con la
statuizione contenuta nel dispositivo; nel caso i Giudici di Monza, dopo aver
sostenuto l’inammissibilità dell’impugnazione l’hanno non solo esaminata nel
merito ma anche rigettata, sicché il dispositivo è in realtà coerente con la
seconda parte della struttura motivazionale.

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impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte

Per questa ragione, il Collegio dissente dalle conclusioni del Procuratore
generale pur condividendo la sua valutazione circa la fondatezza del primo
motivo di ricorso.
1.6. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Secondo le Sezioni Unite la mancata tempestiva proposizione, da parte
dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di
una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle
condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. La Corte ha

riproposti motivi già dedotti in sede di riesame e che, in assenza di un
mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la
riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione
definitiva (Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, C. fall. in proc.Romagnoli, Rv.
228117).
In conformità a tale autorevole indirizzo, la giurisprudenza di questa
Corte ha più volte ribadito che la mancata proposizione della richiesta di riesame
avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non
determina alcun giudicato cautelare implicito e non preclude all’interessato la
possibilità di richiedere, anche in assenza di fatti sopravvenuti, la revoca della
misura cautelare, eccependo l’originaria insussistenza dei presupposti del
sequestro (Sez. 5, n. 3838 del 20/10/2016 – dep. 2017, Gambini, Rv. 269086;
Sez. 1, n. 19504 del 05/02/2014, Costantino e altro, Rv. 263402; Sez. 2, n.
17201 del 20/04/2012, Scognamiglio, Rv. 252817; Sez. 3, n. 23641 del
20/12/2012 – dep. 2013, La voglia soc. Ltd, Rv. 256155).
La preclusione derivante dal cosiddetto «giudicato cautelare» attiene alle
singole questioni e non al procedimento previsto dall’art. 299 cod. proc. pen.,
sempre attivabile dall’interessato; con la conseguenza che il giudice adito con la
richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego
della revoca può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti
procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in
precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in forza del giudicato
cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto
ad accertare d’ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate
dall’interessato, indicative dell’insussistenza dei presupposti della misura. (Sez.
3, n. 32707 del 07/04/2015, Mandrillo, Rv. 264730).
Del resto, come osserva correttamente il ricorrente, l’art.321, comma 3,
prevede la revoca quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le
condizioni di applicabilità, così implicitamente ma inequivocamente

6

peraltro precisato che, in sede di istanza di revoca, non possono essere

contemplando anche l’ipotesi in cui dette condizioni manchino ma non per fatti
sopravvenuti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi
motivazionali con riferimento agli artt.185 cod.pen. e 539, comma 2,
cod.proc.pen., poiché il giudice di appello non aveva risposto alle doglianze
difensive in punto di mancata o apparente motivazione, vizio affliggente il
provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare del

pregiudicato dall’eliminazione di un grado di giurisdizione.
Il Tribunale del riesame

invero alle pagine 4 e 5 del provvedimento

impugnato ha ampiamente integrato l’esigua motivazione

addotta nel

provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, prendendo concretamente in
esame le ragioni prospettate dall’istante.
Non sussiste nell’ambito del

giudizio di appello

ex

art.322

bis

cod.proc.pen. un divieto di integrazione analogo a quello contenuto per le
misure coercitive a carico del giudice del riesame ex art.309, comma 9,
cod.proc.pen.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il giudice di
appello cautelare, quale giudice del merito, può, nell’ambito del

devolutum,

integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, senza annullare
il provvedimento stesso per tale vizio.
La regola è espressione di un principio generale in tema di appello, come,
d’altra parte, è previsto nel procedimento principale nel quale viene emessa la
decisione sul merito della notitia criminis, in cui le ipotesi di annullamento sono
espressamente previste dall’art. 604 cod. proc. pen. e si presentano come
eccezionali rispetto al principio della piena cognitio del giudice di secondo grado
nei limiti dei motivi proposti (Sez. 6, n. 1108 del 03/03/2000, Galluccio S, Rv.
215849; Sez. 1, n. 27677 del 10/06/2009, Genchi, Rv. 244718).
Tale orientamento è stato ribadito in tema di appello cautelare, anche in
seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, dovendosi ritenere
che il giudice può integrare il provvedimento impugnato, rispetto a motivazioni
mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle
esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l’art. 310 cod.
proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l’art. 309,
comma 9, cod. proc. pen.; quest’ultima norma ha carattere eccezionale, e quindi
è insuscettibile di applicazione analogica, nella misura in cui deroga al principio
generale secondo il quale la motivazione del provvedimento impugnato è, di
regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dalla pronuncia del giudice

7

9/3/2017; il ricorrente ravvisa, di conseguenza, lesione del diritto di difesa

dell’impugnazione (Sez. 3, n. 845 del 17/12/2015 – dep. 2016, De Gol, Rv.
265646).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento
agli artt.322 bis e 325 cod.proc.pen. e 240 cod.pen. e carenza e illogicità della
motivazione in riferimento all’adozione di metodi di corretta valutazione del
valore effettivo dei beni sequestrati e in particolare per aver illogicamente
disatteso le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate.

era di gran lunga superiore a quello stimato come oggetto del reato perseguito,
visto che la distrazione sarebbe avvenuta solo con la prima operazione di
cessione di ramo di azienda fra GSA Italia e Omnitalia il 27/10/2011, e non con
la seconda cessione, sfuggita ad ogni censura.
L’aumento di valore dell’azienda fra il 2011 e il 2014 era stato ampiamente
giustificato.
La valutazione del carattere controproducente della valutazione emessa
dalla Agenzia delle Entrate era del tutto immotivata.
3.1. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di appello
cautelare ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. è proponibile solo per
violazione di legge.
Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di
impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di
legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.,
anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente
previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. e), stesso codice. (Sez. 1, n.
40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468; Sez. 5, n. 2879 del 08/05/1998,
Bonelli C, Rv. 210934).
3.2. In ogni caso il Tribunale ha chiarito che il fatto distrattivo ravvisato
nella cessione del ramo aziendale da GSA Italia s.r.I., poi Fifa Film s.rl., società
fallita, a Omnitalia s.r.l. aveva una duplice consistenza offensiva: da un lato,
perché a fronte di un prezzo di cessione, al netto dell’accollo delle passività,
fissato in C 220.000,00= ne era stato pagata solo la modesta frazione di C
38.888,92=, con la sottrazione ai creditori di C 181.008,00=; dall’altro, che
l’accollo delle passività per C 770.922,00= era stato meramente fittizio per
l’avvenuta distrazione a favore di Omnitalia s.r.l. di C 1.903.302,00= mediante
fatturazione di operazioni inesistenti (le cosiddette «FOI»), sicché le passività
risultavano compensate con una parte del denaro sottratto alla fallita.

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L’istante aveva rappresentato che il valore dei beni sottoposti a sequestro

La somma pertinente

al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva

ipotizzato equivale così alla somma dei due valori di C 181.008,00= e di C
770.922,00= pari a C 951.930,00=.
Infine, non si vede come criticare il rilievo del Tribunale che considera
sfavorevole il fatto nuovo dedotto dall’appellante, ossia la successiva
determinazione del prezzo di vendita da parte dell’Agenzia delle Entrate in C
1.184.342,00=, sostanzialmente conforme a quello della transazione di vendita
successiva del 2014 a Omnitalia GSA, che, al netto delle passività equivale a un

Il che porta semmai ad aggiungere ulteriori C 191.420,00= al pregiudizio
considerato, con un totale di C 1.143.350,00=
Quanto all’incremento di valore fra le quotazioni 2011 e 2014, contestato dal
Tribunale con riferimento alle valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, il ricorrente
neppure si confronta con le specifiche motivazioni addotte dal Pubblico Ministero
ma recepite dal Tribunale a pagina 5 del provvedimento.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge per avere i
giudici erroneamente ritenuto che l’istanza di revoca fosse proposta in difetto di
elementi nuovi, omettendo l’esame della documentazione inedita proposta a
supporto dell’istanza.
Il motivo è da un lato generico perché non indica gli elementi nuovi
trascurati, per altro infondato, se riferito alle valutazioni dell’Agenzia delle
Entrate, effettivamente valutate dai Giudici di Monza.

5. Il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 12/2/2018

valore di vendita stimato di C 413.420,00=.

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