Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20817 del 17/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20817 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEROLA ALBERTO GIULIO nato il 31/03/1955 a MILANO

avverso la sentenza del 15/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
l’avvocato PIRRO ANTONELLA, si riporta ai motivi del ricorso.

Data Udienza: 17/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano confermava quella emessa dal
Tribunale della stessa città in data 30 gennaio 2015, con la quale Alberto Giulio Merola veniva
ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod.pen., per avere, quale
commercialista incaricato della tenuta della contabilità e del versamento dei contributi INPS
nell’interesse di Aram Foundoukiam e di Maria Salvatrice Capozzi, formato una falsa visura,
estratta dal sistema informatico dell’Agenzia del Territorio di Pavia in data 21 novembre 2011,

parti offese; cancellazione di fatto inesistente.
2. L’imputato ricorre avverso la detta dichiarazione di responsabilità deducendo il vizio di
violazione di legge, sul rilievo che avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere che la condotta
ascrittagli potesse consistere nella formazione di un documento falso, realizzato mediante la
eliminazione dalla visura in originale – con la tecnica della fotocopiatura – della parte relativa
alla iscrizione delle ipoteche legali, essendosi egli limitato a rilasciare ai fruitori delle proprie
prestazioni professionali un documento diverso e non un documento falso. Quel che, invece, gli
si sarebbe dovuto semmai contestare era, piuttosto, di avere alterato il supporto informatico;
condotta, che, tuttavia, egli giammai avrebbe potuto compiere non essendo un operatore del
relativo sistema e non essendo, comunque, in possesso delle necessarie cognizioni tecniche.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. La Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione certosina, come dal confronto tra
la visura consegnata dal commercialista imputato alle parti civili, estratta dal sistema informatico
dell’Agenzia del territorio di Pavia in data 21 novembre 2011, e quella originale, estratta dallo
stesso sistema in data 14 maggio 2013, emergesse che la seconda pagina del primo documento
(quello asseritamente falsificato) era mancate dei dati relativi alle iscrizioni ipotecarie legali n. 7
e 8 e come si dovesse ritenere, per effetto della visione dei detti documenti, che l’occultamento
dei dati in parola, nel documento consegnato alle parti civili consistente in una fotocopia
dell’originale, fosse il risultato della copertura dell’ultima parte del secondo foglio del documento
genuino.
Alla stregua di tale compiuta e del tutto plausibile argomentazione, deve riconoscersi, in
primo luogo, che le doglianze articolate sul punto costituiscono nient’altro che la mera
riproduzione delle censure già rivolte alla sentenza di primo grado, cui la Corte territoriale ha
dato ampia e condivisibile risposta, con la conseguenza che le stesse, già sotto questo profilo, si
condannano all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è il ricorso
per cassazione è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con
siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente “attaccato”, lungi dall’essere
destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Sul punto va richiamato
il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016,
Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 4, n. 15497
1

attestante la cancellazione della iscrizione di due ipoteche legali su un immobile di proprietà delle

del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693) a mente del quale è inammissibile per difetto di specificità
il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello
(quand’anche con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti stralci della sentenza impugnata e
contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della stessa) senza
prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di
appello non siano stati accolti.
In secondo luogo evocano un controllo inesigibile da parte della Corte di legittimità, essendo
dirette a provocare una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle

motivazione in rapporto ai dati probatori.
L’incedere deduttivo del ricorso dell’imputato – laddove sviluppa la tesi del cd. ‘falso
informatico’ da alterazione del supporto stesso dal quale sarebbe stata estratta la visura tacciata
di falsità, quale ipotesi alternativa, qualificatoria e ricostruttiva, non vagliata dai giudici di merito
– non si confronta, infine, con il pacifico criterio interpretativo secondo il quale, una volta che il
giudice di merito abbia ritenuto dimostrata la fattispecie di reato in tutte le sue componenti,
dando conto nella motivazione dei risultati delle prove espletate posti a fondamento del proprio
raggiunto convincimento senza incorrere in errori giuridici o in manifeste incongruenze logiche,
non è consentito richiedere allo stesso giudice che si soffermi su eventuali “ipotesi” che la difesa
prospetti come teoricamente capaci di indirizzare la ricostruzione fattuale verso piste alternative,
salvo che si tratti di fatti specifici ed oggettivamente certi e che siano tali da far seriamente
vacillare il giudizio che deriva dagli elementi probatori acquisiti. Pretendere, infatti, che il giudice
di legittimità, pur al cospetto di una motivazione completa e dotata di logica plausibilità, esamini
la fondatezza delle formulate ipotesi alternative significherebbe trasfigurare il ruolo e la funzione
propri della Corte di ultima istanza.
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/04/2018.

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

Presi9lette
9razia

\

prove, posto che è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA