Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20817 del 17/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20817 Anno 2016
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da:
G.I.P. TRIBUNALE DI AVELLINO nei confronti di:
G.I.P. TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
con l’ordinanza n. 8308/2015 G.I.P. TRIBUNALE DI AVELLINO, del 01/12/2015
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, che
chiedeva dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore;

Data Udienza: 17/03/2016

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/11/2015 il G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore emetteva misura
cautelare nei confronti di vari indagati per reati di bancarotta e per reati tributari e, contestualmente, in relazione al solo reato di cui al capo E) dichiarava la propria incompetenza territoriale e disponeva la trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. al G.I.P. del
Tribunale di Avellino.
1.1. La vicenda criminosa in questione concerneva le contestazioni per i reati di bancarotta

Filomena e Vicidomini Filomena nella qualità di amministratori di diritto o di fatto della società
L’Astuto s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Avellino del 12/05/2015.
In proposito, il G.I.P. riteneva i presupposti per l’emissione di misura cautelare ai sensi
dell’art. 291, comma 2, cod. proc. pen., ma contestualmente dichiarava l’incompetenza territoriale e disponeva la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Avellino, rilevando che il
reato doveva ritenersi consumato in Avellino, avendo detto Tribunale emesso la sentenza dichiarativa di fallimento.
2. Con ordinanza del 01/12/2015, il G.I.P. del Tribunale di Avellino sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28 ss. cod. proc. pen. e disponeva la trasmissione degli
atti del procedimento alla Corte di Cassazione.
2.1. In motivazione, il G.I.P. rilevava che la contestazione del reato di associazione a delinquere di cui al capo A) della rubrica concerneva gli indagati De Santis, Vicidomini e Paolino (oltre alla Scarpati), che si associavano tra loro allo scopo di commettere più pelitti di bancarotta
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fraudolenta nella gestione delle società tra le quali anche L’Astuto s.r.I.; pertantoNanche i relazione al delitto di bancarotta trasmesso per competenza territoriale con la conseguenza che il
G .I.P. presso il Tribunale di Avellino – investito della relativa domanda ex art. 27 cod. proc.
pen. non poteva essere ritenuto territorialmente competente per l’emissione della misura coercitiva nei confronti del De Santis, della Vicidomini e della Paolino.
2.2. A suo avviso si determinava un’ipotesi di conflitto negativo ex art. 28, comma 1, lett.
b), cod. proc. pen., in ordine alla competenza a conoscere del medesimo fatto attribuito al De
Santis, alla Vicidomini ed alla Paolino, rilevando la sussistenza di un’ipotesi di connessione ai
sensi dell’art. 12, lett. a) e b), cod. proc. pen. nei casi di reati commessi tra più persone in
concorso o cooperazione tra loro o di reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Sussistendo un’ipotesi di competenza per connessione i reati dovevano essere attribuiti al
giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il
primo reato (art. 16 cod. proc. pen.).

fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale a carico di De Santis Fernando, Paolino

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto sussiste perché due giudici hanno formalmente ricusato di prendere cognizione
dello stesso procedimento, determinandosi una situazione di stasi processuale, prevista
dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è stata demandata a questa Corte.
Tale conflitto deve essere risolto, con attribuzione della competenza al G.I.P. del Tribunale di
Nocera Inferiore, che per primo l’ha declinata.

petenza, l’espressione “medesimo fatto” è assunta nel suo significato comune per designare
l’elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall’evento e
dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona,
nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del
fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo: con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nel due distinti
procedimenti impedisce la possibilità di considerare esistente il presupposto dell’identità ontologica del fatto, ostativo alla stessa ipotizzabilità di un conflitto di competenza ai sensi dell’art.
28, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Cass., Sez. 1, 08/06/1998 n. 3357, Confl. comp. in
proc. Sama, Rv. 210880; Sez. 1, 10/01/2001 n. 12969, PM in proc. Giambra, Rv. 218422).
2.1. Muovendo dal rilievo che l’ambito della connessione, anche a seguito della modifica legislativa introdotta dal D.L. n. 367 del 1991, conv. in L. n. 8 del 1992, rimane, in linea di principio, rigorosamente monosoggettivo, questa Corte ha anche costantemente affermato che, in
tema di competenza determinata dall’ipotesi di connessione oggettiva, prevista dall’art. 12 lett.
b), cod. proc. pen., fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le
analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l’identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione,
sia per materia, sia per territorio, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, gli episodi in
continuazione riguardino gli stessi imputati, giacché non si sono determinati pregiudizi a danno
di eventuali coindagati a non essere sottratti al giudice naturale secondo le regole ordinarie
della competenza.
2.2. Infine, secondo ricorrenti pronunce di legittimità, la connessione tra più procedimenti,
ferma restando la sua natura di criterio originale e autonomo di attribuzione della competenza,
può determinarne lo spostamento anche in quanto i procedimenti si trovano nella stessa fase
processuale (tra le altre, Cass., Sez. 1, 10/06/2010 n. 26857, Confl., comp. in proc. Piras, Rv.
247728; Sez. 1, 14/05/2009 n. 24072, Confl. comp. in proc. Macaluso, Rv. 244027).
3. Tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, sono stati esattamente interpretati e
correttamente applicati dal Giudice remittente, che, in coerenza coi predetti principi, ha verificato la sussistenza della connessione indicata dall’art. 12, lett. a) e b), cod. proc. pen. a fondamento della sua decisione declinatoria della propria competenza.

2. La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di conflitto di com-

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Infatti, in base all’esame dei capi di imputazione di cui in rubrica, la contestazione a carico
degli indagati De Santis, Vicidomini e Paolino riguarda un’associazione finalizzata a commettere più delitti di bancarotta e, tra questi, anche la bancarotta trasmesso per competenza territoriale al P.M. presso il Tribunale di Avellino, per essere stato dichiarato il fallimento della società
“L’Astuto s.r.l.” appunto in Avellino in data 12/05/2015. Trattandosi di un caso di connessione
previsto dall’art. 12 cit. cod. proc. pen. e di imputazioni a carico dei medesimi indagati, va affermata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen.,

gravità, al giudice competente per il primo reato.
4. Ricorrono, pertanto, i presupposti per determinare lo spostamento della competenza per
territorio determinata dalla connessione, e, conseguentemente, il conflitto negativo dedotto
deve essere risolto nel senso indicato dal G.I.P.. del Tribunale di Avellino con conseguente trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore.
Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, cui dispone trasmettersi
gli atti.
Così deciso in Roma il 17 marzo 2016.

dovendo i reati essere attribuiti al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari

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