Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20816 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20816 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CALABRESE MAURIZIO nato il 25/06/1980 a LOCRI
LONGO ANNA nato il 20/12/1959 a LOCRI
LONGO ALESSIO nato il 18/09/1987 a LOCRI

avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
l’avvocato MOCAVINI MARCO, si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede
l’accoglimento.

Data Udienza: 17/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Calabrese Maurizio, Longo Anna e Longo Alessio, per il tramite del difensore,
propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio
Calabria, in data 24 novembre 2016, di conferma di quella emessa dal Tribunale di Locri, in
data 1°aprile 2014, che aveva riconosciuto la loro responsabilità in ordine al reato di lesioni
personali, aggravate dall’essere stato il fatto commesso da più persone riunite e con l’uso

Sobchynska Nelya, e, per l’effetto, previa esclusione della contestata recidiva per Longo
Anna e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, li aveva
condannati alla pena di mesi tre di reclusione per ciascuno.
2. La comune impugnativa è affidata a tre motivi, che denunciano:
2.1. Il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle persone
offese, ritenute irrimediabilmente contraddittorie in ordine a circostanze rilevanti nella
ricostruzione della vicenda (il numero e il tipo delle armi improprie asseritannente utilizzate
nella colluttazione) e il travisamento della prova in ordine a evidenze decisive (il calibro delle
lesioni riportate dalle parti offese rispetto al genere dei corpi contundenti);
2.2. l’invalidità della querela presentata da Sobchynska Nelya, giacché priva di una chiara
manifestazione di volontà di perseguire i suoi aggressori;
2.3. il vizio di violazione di legge in relazione alla contestata recidiva nei confronti di Longo
Anna.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo sviluppa doglianze non consentite nel giudizio di legittimità per più
ordini di ragioni.
In primo luogo esse costituiscono la mera riproduzione delle deduzioni già rivolte alla
sentenza di primo grado con i motivi di gravame. Sul punto va richiamato il consolidato e
condivisibile orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611;
Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002,
Palma, Rv. 221693) a mente del quale è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che
riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (quand’anche con
l’aggiunta di frasi incidentali contenenti stralci della sentenza impugnata e contestazioni,
meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della stessa) senza prendere in
considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano
stati accolti.
Tale impostazione costituisce, invero, il portato della concezione che assegna
all’impugnazione la funzione di critica argomentata al provvedimento cui si riferisce e che si
realizza attraverso il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui
dispositivo si contesta (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita e altri, Rv. 244181; Sez. 6, n.
1

di armi improprie (un bastone in legno ed una sbarra di ferro) in danno di Longo Pietro e

20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). A ciò deve aggiungersi che il motivo di
ricorso in cassazione, in virtù del proprium del sindacato di legittimità, che attinge il suo
fondamento nella revisione critica della motivazione del provvedimento di merito secondo i
parametri della logica e delle regole del diritto, è caratterizzato da una ‘duplice specificità’, perché
oltre a dovere contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono la richiesta presentata al giudice dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 581, lett. c),
cod. proc. pen., deve, altresì, enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia
chiaramente sussumibile fra i soli previsti dall’art. 606, comma 1, cod.proc.pen. e dedurre,

giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione
differente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).
Donde risulta evidente che, se – come nel caso all’esame – il motivo di ricorso si limita a
riprodurre il motivo d’appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice
l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento),
posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente “attaccato”, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Le stesse, inoltre, evocano un controllo inesigibile da parte della Corte di legittimità, essendo
dirette, pur dietro la prospettazione del difetto di motivazione, a suggerire una diversa lettura
dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, posto che è estraneo al giudizio di
cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori. Invero,
dalla lettura della decisione impugnata, emerge, piuttosto, che il giudice di appello ha dimostrato
di avere proceduto ad una rivisitazione critica dei temi affrontati nel primo giudizio devolutigli
con i motivi di gravame – in particolare con riguardo alla dinamica dell’aggressione subita dalle
parti offese ed al tipo di armi improprie con le quali vennero attinte – ed ha fornito una
spiegazione esaustiva e non palesemente illogica della responsabilità di tutti gli imputati.
I rilievi formulati sono, infine, pure manifestamente infondati laddove denunciano il
malgoverno da parte della Corte territoriale delle regole di valutazione della prova dichiarativa,
in particolare, della testimonianza delle persone offese. La lettura della motivazione consente di
apprezzare che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi desumibili dall’art.
192, comma 1, cod.proc.pen., provvedendo all’apprezzamento delle testimonianze non solo alla
luce degli apporti di tutte le fonti dichiarative, ma anche raffrontandone i risultati con le evidenze
documentali in atti (certificati medici). Si tratta di apprezzamento giuridicamente corretto e che
qui non può essere rinnovato, sia perché la determinazione giudiziale andrebbe confrontata con
tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito nella sede propria, sia perché il giudizio di
legittimità non può risolversi in una rinnovata valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni
assunte – che è di tipo fattuale, e quindi di merito – se il relativo giudizio trova il conforto di una
motivazione magari opinabile, ma non illogica (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, dep.
18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).

2

altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal

Va, altresì, soggiunto, con riferimento all’eccepito travisamento della prova, che le censure
che si dirigono sull’apprezzamento del tipo di lesioni refertate in certificati medici in rapporto al
genere di strumenti utilizzati per cagionarle non trova spazio nel giudizio di cassazione, poiché
si tratta di valutazione in fatto che è demandata al giudice del merito e che, in presenza di una
motivazione immune da vizi logici, è sottratta all’intervento del giudice di legittimità.
3.2. Palesemente aspecifici sono i rilievi censori formulati con il secondo e il terzo motivo,
posto che la doglianza che si dirige sulla validità della querela della Sobchynska è del tutto
irrilevante nell’economia della decisione, atteso che la responsabilità degli imputati è stata

quella che attiene alla contestazione della recidiva in capo a Longo Anna non tiene conto della
statuizione del Tribunale di Locri, non appellata dal Pubblico Ministero, che aveva escluso il
ricorrere della detta circostanza aggravante.
4. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna di ciascun ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/04/2018.

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia
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affermata per il delitto di lesioni personali aggravate pacificamente procedibile d’ufficio; mentre

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