Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20815 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20815 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FRACASSO MARIA ENRICA nato il 10/03/1944 a BASELGA DI PINE’
TASCEDDA FABIO nato il 12/09/1960 a BARI SARDO

avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per FRACASSO MARIA ENRICA, annullamento senza rinvio
sul punto non menzione della pena rigetto nel resto;
per TASCEDDA FABIO rigetto
Udito il difensore
l’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , chiede il rigetto dei ricorso,
contestualmente deposita conclusioni e nota spese.
l’avvocato MURGO CATERINA, chiede la conferma della sentenza, si riporta alle
conclusioni che deposita unitamente alla nota spese.
l’avvocato CANURI FABRIZIO, chiede l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 17/04/2018

l’avvocato VACCA MARIA ANNA, si riporta ai motivi del ricorso e concorda con il

P.G. per la non menzione della pena.

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30 settembre 2016, la Corte di Appello di Bologna ha confermato
la condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città nei
confronti di Fracasso Maria Enrica e di Tascedda Fabio, imputati del delitto di falso ideologico in
atto pubblico – in esso assorbito quello originariamente contestato di tentato abuso di ufficio -,
commesso il 19 marzo 2008, in concorso fra loro e con Gandolfi Ottavio Maria, quali componenti

scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia dell’invecchiamento) indetto dalla Facoltà di
medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Farmacologia, con
specifico riferimento alla prova orale sostenuta dalla candidata Polazzì Elisabetta, la cui audizione
era stata sospesa e posposta al termine dell’esame degli altri candidati, senza che di tale
circostanza fosse stato dato atto nel verbale n. 6 e nell’allegato C), redatti dal Prof. Tascedda,
quale segretario della commissione d’esame, e sottoscritti dai componenti della stessa,
riformando la decisione gravata limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato all’imputata
Fracasso per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Ha ritenuto il giudice distrettuale che l’omessa verbalizzazione della sospensione della
prova orale della candidata Polazzi e la sua posposzione al termine dell’audizione degli altri
candidati, giacché integrante una procedura anomala rispetto allo schema ritraibile dalle norme
di legge e di regolamento disciplinanti le modalità di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (art. 4 d.P.R. 23 marzo 2000,
n. 117, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390; decreto rettorale n. 4762 del 21 dicembre 2000, come modificato dal decreto
rettorale n. 1065/35519 del 26 luglio 2007) – visto il criterio stabilito dalla commissione
giudicatrice di procedere all’espletamento della prova orale seguendo l’ordine alfabetico dei
candidati – avesse inciso in maniera determinante sul principio della par condicio tra i candidati,
la quale costituisce la ratio delle disposizioni che impongono la documentazione della successione
di atti che compongono la procedura di selezione del vincitore del concorso, dovendosi
ragionevolmente stimare che la Polazzi – risultata vincitrice del posto bandito -, ove non avesse
beneficiato della opportunità concessale, avrebbe riportato ben altro risultato nella prova,
riconosciuta, del resto, dalla stessa commissione come ab initio deficitaria; ha, del pari,
soggiunto che l’illustrata significativa omissione non fosse imputabile a negligenza da parte dei
commissari imputati, ma fosse consapevole e volontaria, giacché animata dallo scopo di
assecondare il volere del presidente della commissione, il Professor Gandolfi – già direttore del
Dipartimento di Farmacologia -, il quale aveva predestinato la Polazzí alla vittoria del concorso,
avendola reputata – al di là degli esiti delle prove comparative – la sola idonea a dirigere, giacchè
neurobiologa, il laboratorio di ricerca riguardante le malattie degenerative connesse
all’invecchiamento, e, comunque, perché animato da un intento ostile nei confronti degli allievi

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della commissione esaminatrice del concorso per un posto da ricercatore universitario nel settore

di docenti universitari con i quali non era in buoni rapporti, e così a favorire la candidata estranea
a tale circuito accademico.
3. Hanno proposto separatamente ricorso per cassazione i due imputati, per il tramite dei
rispettivi difensori, ciascuno per le ragioni dì seguito indicate.
3.1. Fabio Tascedda affida il ricorso a quattro motivi.
Col primo contesta la configurabilità del delitto di cui all’art. 479 cod. pen., sostenendo che
i verbali tacciati di falsità hanno fedelmente attestato lo svolgimento delle operazioni di esame,
omettendo soltanto attestazioni non richieste dalla legge, né dal bando di concorso. Osserva, al

tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice, posto che rapporta la delibazione in
ordine alla significatività dell’informazione omessa non alla funzione dimostrativa assegnata, in
maniera predeterminata e generalizzata, all’atto in sé, ma allo scopo complessivamente
perseguito dall’operazione illecita in cui il falso per omissione è inserito, la cui selezione sarebbe
attribuita alla discrezionalità giudiziale. Sottolinea, peraltro, che il Consiglio di Stato, investito
delle questioni relative alle invalidità degli atti della procura concorsuale nel suo complesso, con
l’evidenziare che la stessa, benché caratterizzata da una violazione delle norme procedimentali
della prova orale, non avesse palesato uno sviamento della potestà valutativa da parte della
Commissione esaminatrice, aveva escluso lo scopo di favoritismo che, secondo la Corte
territoriale, avrebbe contrassegnato l’omessa documentazione della sospensione e della
posposzione della prova orale della Polazzi, e con ciò aveva indirettamente riconosciuto che il
silenzio serbato dalla commissione esaminatrice su tale circostanza non potesse incidere sulla
funzione attestativa tipica dei documenti contestati.
Col secondo motivo denuncia l’illogicità della motivazione, avendo la Corte d’Appello, per
un verso, affermato che il Professor Tascedda fosse estraneo alle lotte intestine e che, ciò
nonostante, avesse assecondato l’intento favoritistíco della Polazzí manifestato dal Professor
Gandolfi in odio ai colleghi del dipartimento; per altro, verso ritenuto che la piena ammissione
delle circostanze in cui si era svolta la prova orale della candidata proclamata vincitrice contenuta
nella comunicazione inviata al Rettore, recante la data del 7 maggio 2008, fosse l’effetto del
clamore inaspettato seguito alla vicenda, le cui dinamiche sarebbero rientrate nella prassi da
tutti accettata dei concorsi universitari, quando, invece, l’indicato chiarimento doveva
considerarsi atto dovuto all’interno della procedura prevista dall’art. 9, comma 4 del decreto
rettorale del 26 luglio 2007 n. 1065/35519, onde consentire la regolarizzazione dei vizi riscontrati
dal Rettore; di talché lo stesso non poteva essere interpretato, alla stregua della maliziosa lettura
operata nei gradi di merito, come espressione di una scelta obbligata, posto che «mai prima
di allora era stato negato quanto era avvenuto durante la prova orale>> (sic pag. 8 del ricorso),
ma costituiva, piuttosto, l’indice della buona fede dei componenti della commissione.
Col terzo motivo eccepisce il vizio di mancata pronuncia su una doglianza specificamente
articolata nell’atto di appello e riguardante la sollecitazione rivolta alla Corte territoriale diretta
a verificare la sussistenza del fatto del delitto di falso ideologico contestato alla luce dell’atto
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riguardo, che il ragionamento seguito dal giudice censurato finisce per vulnerare il principio di

complesso, costituito, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto rettorale del 26 luglio 2007 n.
1065/35519, dai verbali della prova orale (segnatamente il verbale n. 6 e l’allegato C redatti e
sottoscritti dai membri della commissione esaminatrice il 19 marzo 2008) e dalla comunicazione
inviata al Rettore il 7 maggio 2008, atteso che le precisazioni rese dalla triade dei docenti erano
tali da elidere i profili di eventuale offensività rispetto alla fede pubblica insiti nei soli verbali del
19 marzo 2018.
Col quarto motivo deduce l’illogicità e la contraddittorietà che inficerebbero la motivazione
del provvedimento impugnato in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche in

essendo esclusa dal significato confessorio riconosciuto dallo stesso giudice censurato alla
comunicazione al Rettore del 7 maggio 2008 e dalle condotte riparatorie del danno da reato
effettate da esso ricorrente nei confronti di alcune parti civili costituite.
3.2. Censure sostanzialmente analoghe sono sviluppate nel primo dei due motivi di ricorso
di Maria Enrica Fracasso, con il quale è analiticamente contrastata la configurabilità nella
fattispecie concreta del falso per omissione ravvisato dalla Corte di Appello, avuto riguardo, dal
punto di vista dell’elemento oggettivo del reato, alla mancanza di norme di legge o di
regolamento che imponessero alla commissione di verbalizzare le modalità di svolgimento della
prova orale e alla visione parcellizzata della presunta omissione in chiave di alterazione della
regola della par condicio – questa potendosi dire violata soltanto se fosse rimasto accertato (e
non lo è stato) che la Polazzi fosse immeritevole di vincere il concorso sul versante della
valutazione di merito riportata -, e dal punto di vista soggettivo, alla impossibilità di desumere
la consapevole e volontaria immutazione del vero dalla sola violazione di regole procedurali;
elementi, quelli segnalati, suscettibili di riverberarsi negativamente in maniera ancor più decisiva
sulla tenuta della motivazione riguardante il contributo dolosamente offerto dalla Professoressa
Fracasso alla buona riuscita dell’operazione di favoritismo della Polazzi, lo status di docente
esperta riconosciuto all’imputata non essendo da solo sufficiente a suffragare la tesi d’accusa,
alla stregua della sua acclarata estraneità alle lotte intestine al Dipartimento di Farmacologia di
Bologna e all’assenza di rapporti con gli altri membri della commissione.
Col secondo motivo la ricorrente si duole del mancato riconoscimento in suo favore del
beneficio della non menzione della sentenza di condanna nel certificato del casellario, potendone
di contro ella beneficiare, alla stregua di affermata giurisprudenza di legittimità, che consente la
concessione del detto beneficio in favore di chi, come essa deducente, abbia riportato una
precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi non meritano accoglimento.
1. Sono infondate le deduzioni sviluppate da entrambi i ricorrenti in tema di inconfigurabilità
del reato di falsità ideologica in atti pubblici per difetto del relativo elemento oggettivo. Come si
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regime di prevalenza, l’esclusione di ogni resipiscenza posta a fondamento di tale statuizione

è ricordato in narrativa, infatti, la Corte di appello ha ravvisato la realizzazione del reato di cui
all’art. 479 cod. pen. mediante condotta omissiva, in relazione al contenuto dei verbali redatti
dalla commissione esaminatrice composta dai due imputati. La falsità per omissione vizierebbe,
secondo l’ipotesi accusatoria recepita dal giudice di merito, il verbale n. 6 e l’allegato C della
seduta di esame del concorso per l’assegnazione del posto da ricercatore in farmacologia delle
malattie degenerative dell’invecchiamento, bandito dalla Facoltà di medicina e chirurgia
dell’Università di Bologna, tenutasi il giorno 19 marzo 2008, nella parte riguardante la prova
orale sostenuta dalla candidata Polazzi Elisabetta, essendosi addebitato ai componenti della

secondo il criterio deciso dalla stessa commissione dell’ordine alfabetico, a dissertare
sull’argomento della interazione dei farmaci – era stata interrotta, avendo l’esaminanda
dimostrato gravi incertezze nell’esposizione del tema per una subentrata situazione di forte
emotività, e posposta all’audizione degli altri candidati, cui, peraltro, la Polazzi aveva assistito,
avendo modo, così, di ascoltare le risposte date da chi l’aveva preceduta su settori di disciplina
connessi a quello sul quale avrebbe dovuto vertere la propria discussione.
Il nucleo da cui muovono i rilievi censori formulati da entrambi i ricorrenti – i quali non
hanno mai negato lo svolgimento della prova orale della Polazzi secondo le cadenze indicate
dall’accusa – si coglie, invero, nella contestazione della rilevanza delle informazioni omesse,
posto che non solo le stesse non potevano dirsi ricomprese nel contenuto tipico dei verbali della
prova di esame in relazione allo scopo documentativo ad essi assegnato, ma non costituivano
neppure oggetto di un preciso obbligo giuridico di fornirle incombente sui commissari.
In effetti, avuto riguardo alla funzione del precetto di cui all’art. 479 cod. pen., diretta a
stigmatizzare con la sanzione criminale la condotta del pubblico ufficiale che <<...comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità>>, deve riconoscersi che
le informazioni che il pubblico agente è tenuto a rendere devono essere selezionate secondo il
criterio della loro rilevanza, da individuarsi nella destinazione probatoria di fatti ed eventi in
relazione allo scopo dell’atto comunicativo; scopo che si identifica con la finalità oggettiva in
vista della quale è prevista l’attestazione compiuta dal pubblico ufficiale, comprensiva di tutti i
fini, diretti ed indiretti, rispetto ai quali è necessaria una documentazione privilegiata di fatti o
eventi che ne costituiscono l’indefettibile antecedente logico -fattuale. In tal senso autorevole
giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che, in materia di falso ideologico in atto
pubblico, la rilevanza delle informazioni trasfuse nell’atto redatto dal pubblico ufficiale deriva
dallo scopo inerente alle funzioni assegnategli, in relazione al contributo che la sua attestazione
– in termini di conoscenza o di determinazione – fornisce ad un procedimento della Pubblica
amministrazione (Sez. 5, n. 44383 del 29/05/2015, Centaro e altro, Rv. 266401; Sez. 5, n. 3552
del 09/02/1999, Andronico ed altri, Rv. 213363).
Da tale indicazione di massima può trarsi il corollario secondo il quale, se è vero che la
clausola di rilevanza delle informazioni da trasfondere nell’atto pubblico, di cui all’ultima parte
dell’art. 479 cod. proc. pen., delinea la stessa tipicità – e quindi l’elemento oggettivo – del delitto

commissione di aver omesso di precisare che l’audizione della detta candidata – chiamata,

di falso ideologico, riferendosi le stesse a fatti o eventi incidenti sulla funzione probatoria del
documento, il criterio dello scopo dell’atto, considerato nella sua accezione di azione intenzionale
con la quale il dichiarante trasmette un contenuto informativo, il quale può anche consistere
nella attestazione implicita della inesistenza di fatti rilevanti in realtà verificatisi, mediante la loro
omessa documentazione, non può esaurirsi nel raggio di una espressa e specifica norma, come
sarebbe imposto se ci si trovasse al cospetto di un’autentica condotta omissiva, ma si desume
dal complesso delle norme che regolano un certo procedimento amministrativo all’interno del
quale si inserisce anche l’atto pubblico attestante implicitamente l’inesistenza di fatti o eventi

Donde, sulla base di queste indicazioni direttive, può affermarsi che il falso in atto pubblico,
inteso quest’ultimo nella sua dimensione sostanziale di genuino ed adeguato mezzo di
comunicazione di fatti o eventi costituenti il presupposto della corretta esplicazione della
funzione, appare proiettato verso la inosservanza di quelle regole di imparzialità e di trasparenza
che presidiano il buon andamento della pubblica amministrazione nella sua accezione
costituzionale. E da ciò si trae ragione per riconoscere che la fedele documentazione dell’ordine
di assunzione delle prove orali del concorso da ricercatore indetto dall’Università di Bologna era
senz’altro dovuta, ricadendo anche su circostanze, quali la sospensione e la posposizione della
prova orale della candidata Polacci, destinataria, per effetto di tale differimento, di un
trattamento ‘di favore’ rispetto a quello riservato agli altri canditati, certamente decisive sul
piano della garanzia della par condicio dei partecipanti alla selezione comparativa, e come tali
rientranti nello scopo dell’atto, proteso a registrare l’incedere della procedura selettiva secondo
canoni di imparzialità e trasparenza.
2. Nondimeno, non può sottacersi del principio di diritto unanimemente condiviso, secondo
cui:<< In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione non solo quando il pubblico ufficiale non riporta le dichiarazioni ricevute, ma anche quando un'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero o negativo dell'esistenza di dati rilevanti>> (Sez. 5, n. 48755 del 04/11/2014, P.M. in proc. Kosara, Rv. 261295; Sez. 5, n.
45118 del 23/04/2013, Di Fatta e altri, Rv. 257549; Sez. 5, n. 18191 del 09/01/2009, De Donno,
Rv. 243774; Sez. 5, n. 6244 del 14/01/2004, P.M. in Bongioannini, Rv. 228077): cosicché
integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando
un’attestazione, tace dati la cui omissione, non ultronea nell’economia dell’atto, produca il
risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al
vero (Sez. 5, n. 32951 del 21/05/2014, Saraniti, Rv. 261651; Sez. 6, n. 21969 del 14/12/2012
– dep. 22/05/2013, Bardi e altri, Rv. 256544).
Alla stregua di tale regula iuris, secondo cui il falso per omissione può configurarsi quando
il silenzio dell’atto su un determinato fatto si traduca nell’attestazione della sua insussistenza, in
contrasto con la verità, va, quindi, riconosciuto che la Corte di merito ha spiegato, con
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dissonanti rispetto alla funzione assegnata al procedimento amministrativo.

argomentare completo e plausibile, che l’aver taciuto, da parte dei commissari nei verbali di
svolgimento della prova orale della candidata Polazzi, l’interruzione e la posposizione della sua
dissertazione sul tema estratto a sorte, attribuiva a tali documenti il significato che non si era
verificato alcun accadimento concreto in grado di alterare la par condicio dei candidati e, quindi,
l’imparzialità del procedimento di selezione del vincitore del concorso. Il che non è razionalmente
predicabile, perché al di là della valutazione di merito dei candidati e della proclamazione del
vincitore del concorso – che è poi il profilo toccato, a diversi effetti e in una diversa prospettiva
dal Giudice amministrativo con il riferimento <<.. all'esclusione dello sviamento della potestà dalla commissione ha, di per sé stessa, inciso sulla parità di trattamento dei candidati, alterando le aspettative di ciascuno di essi alla imparzialità della valutazione comparativa da effettuarsi da parte della commissione costituita da organi della pubblica amministrazione. In tal senso depone, infatti, la norma di cui all'art. 4, comma 1, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210), che recita:<< Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui al comma 11 dell'articolo 2, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione». 3. Non colgono nel segno neppure le censure articolate da entrambi i ricorrenti sul versante della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato. E' jus receptum, alla stregua della linea interpretativa seguita da questa Corte regolatrice, che integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, la condotta del pubblico ufficiale che fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, considerato che, ai fini dell'elemento soggettivo del reato, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà delrimmutatio veri", mentre non è richiesto ranimus nocendi" né ranimus decipiendi", con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (Sez. 5, n. 6182 del 03/11/2010 - dep. 18/02/2011, Conforti e altro, Rv. 249701; Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia ed altro, Rv. 232138; Sez. 5, n. 4385 del 10/02/1999, Bellecca E, Rv. 213106). È, infatti, da osservare che, poichè il contestato reato di cui all'art. 479 cod. pen. si perfeziona con la formazione di un enunciato descrittivo privo di corrispondenza con il reale, senza che rilevino finalità ulteriori (Sez. 6, n. 1051 del 22/05/1998 - dep. 26/01/1999, Tritta ed altri, Rv. 213908), quand'anche la sospensione e la posposizione della prova orale della Polacci fosse stata priva di ricadute sull'esito finale del concorso, avendo la stessa riportato nella valutazione comparativa con gli altri candidati il risultato migliore - alla stregua della valutazione complessiva dei titoli presentati e delle prove espletate -, tale asserita mancanza di effetti di 6 valutativa o di un palese eccesso di essa» -, è un dato di fatto che l'anomala procedura seguita privilegio per la candidata non avrebbe potuto, in ogni caso, giustificare la conclusione che il fatto non costituisca reato. Questo perché le attestazioni contenute nei verbali di concorso non assumono rilevanza solo per quanto attiene alla documentazione del corretto esercizio della potestà valutativa di merito, ma prima ancora per quel che riguarda la garanzia di trasparenza dello svolgimento del concorso in maniera imparziale assicurando la par condicio dei candidati. Rilievi non dissimili valgono per escludere - conformemente al convincimento cui sono pervenuti entrambi i giudici di merito - che l'omessa informazione circa il reale svolgimento della prova orale fosse dovuta non alla maliziosa intenzione di favorire la candidata Polazzi, ma a dell'integrazione del delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri", questo non può coincider con il dolo in "re ipsa", la ridetta componente psicologica essendo comunque da provare, poiché non è configurabile il reato di cui all'art. 479 cod. pen. quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264). Invero, gli indici della volontarietà e consapevolezza del silenzio serbato dai membri della commissione circa lo stravolgimento dell'ordine prefissato di svolgimento della prova orale l'avere il presidente della commissione falsamente dichiarato che si era chiesto e ottenuto il consenso da parte degli altri candidati; il dirottamento dell'audizione dell'ultima candidata (la Vasina) sul tema sul quale avrebbe successivamente dissertato la Polazzi, che vi aveva assistito; la circostanza che la necessità di verbalizzare una così significativa anomalia nell'iter di espletamento delle prove orali non fosse stata avvertita né dal Professor Tascedda, che, invece, avrebbe voluto mettere agli atti l'indebito intervento sulla commissione del Professor Biagi (il quale aveva segnalato i sospetti quanto ad una predestinazione della Polacci alla vittoria del concorso), né dalla Professoressa Fracasso, la quale pure era adusa a comporre commissioni per concorsi universitari - valorizzati dalla Corte territoriale, la quale, tra l'altro, ha molto insistito sulla finalità di favoritismo della Polacci (ritenuta, comunque ed a prescindere dalle prove del concorso, la più idonea a ricoprire il ruolo di direzione del laboratorio di culture cellulari), risultano assolutamente coerenti con l'elaborazione giurisprudenziale, che, in tema di prova del dolo nel reato dì falso omissivo, al fine di cogliere il discrimen tra comportamenti dolosi e condotte meramente negligenti, ha sottolineato la necessità di individuare profili, nelle motivazioni della condotta dell'agente, idonei a far emergere i tratti del dolo generico (Sez. 5, n. 12132 del 01/12/2011 - dep. 30/03/2012, Mantovani e altro, Rv. 252162, che ha, in effetti, ancorato la prova del dolo generico della condotta di omessa informazione di dati significativi allo scopo pratico perseguito dai soggetti agenti, stimato «illuminante sulla natura volontaria e consapevole della attestazione parziale). 4. Le doglianze parimenti articolate da ambedue gli imputati in ordine alla dimostrazione della loro consapevole e volontaria partecipazione al proposito di favoritismo della candidata Polacci da parte del Professor Gandolfi, presidente della commissione di concorso e direttore del 7 leggerezza o negligenza da parte dei commissari, pur dovendosi ribadire che, sebbene ai fini dipartimento di farmacologia, trovano, in parte, risposta esauriente nelle argomentazioni si qui spese sul tema dell'elemento soggettivo del reato. Per il resto, non possono, comunque, trovare spazio perchè debordano dal perimetro dei vizi che è consentito denunciare con il ricorso per cassazione. Infatti, pur dietro la prospettazione del vizio di motivazione - da illogicità o mancanza di essa - profilano rilievi che mirano a sollecitare nel giudice di legittimità una riedizione del giudizio di merito; quand'invece, a fronte di una rilettura completa e plausibile del materiale probatorio raccolto, alla stregua degli spunti critici sollevati dagli imputati con i motivi di gravame, effettuata dal giudice di appello, non è consentito a questa Corte sindacare le scelte altri né valutare se altre piste ricostruttive avrebbero potuto essere percorse. E' un dato, comunque, che, pur in una situazione di fortissima incertezza - della quale si è lasciata traccia nei verbali valutativi - palesata nel rispondere alle domande sulla interazione dei farmaci dalla candidata Polazzi, risultata vincitrice del concorso, né il segretario della commissione - il Professor Tascedda -, né una professoressa esperta in concorsi universitari - quale la Professoressa Fracasso - avvertirono la necessità di dare conto di una circostanza anomala, atipica e straordinaria, quale quella rappresentata dalla inversione dell'ordine delle prove. Né il significato di tale evidenza probatoria è suscettibile di un ridimensionamento invocando il fatto che la suddetta inversione avvenne coram populi, posto che è il già menzionato art. 4 del d.P.R. 117/2000 che, al comma 10, stabilisce che:« La prova orale la prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche sono pubbliche». Nondimeno deve rammentarsi che non è neppure deducibile il vizio di omessa motivazione in relazione alla mancata specifica risposta ad un profilo di censura devoluto con i motivi di appello - nel caso che ci occupa con riferimento al rilievo, articolato dalla difesa del Tascedda con il secondo motivo di ricorso , in ordine al fatto che la comunicazione inviata al Rettore, recante la data del 7 maggio 2008, non fosse l'effetto del clamore inaspettato seguito alla vicenda, ma costituisse un atto dovuto all'interno della procedura prevista dall'art. 9, comma 4 del decreto rettorale del 26 luglio 2007 n. 1065/35519, onde consentire la regolarizzazione dei vizi riscontrati dal Rettore -, poiché è massima condivisa quella secondo la quale:« In sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005 - dep. 13/01/2006, Mirabilia, Rv. 233187). Sicchè, alla stregua del criterio indicato, va riconosciuto che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie e delle deduzioni difensive, il giudice censurato ha spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni per le quali ha ritenuto che la piena ammissione delle modalità di svolgimento della prova orale nella comunicazione predetta fosse, da parte dei commissari, una scelta obbligata, tenuto conto del fatto che la detta prova era avvenuta pubblicamente ed erano convergenti le segnalazioni al Rettore in ordine all'anomalo svolgimento di essa (cfr. pag. 3 della narrativa in fatto della sentenza impugnata). 8 compiute dallo stesso giudice in ordine alla valorizzazione di alcuni risultati probatori rispetto ad 5. Non meno infondata è la censura del Tascedda secondo la quale il potenziale rilievo offensivo della mancata documentazione nei verbali redatti il 19 marzo 2008 del sovvertimento dell'ordine di audizione dei candidati sarebbe stato neutralizzato dalla comunicazione al Rettore del 7 maggio 2008, integrando gli uni e l'altra nel loro insieme un atto complesso, atteso che tale incedere argomentativo - peraltro non del tutto giustificato alla luce del tenore della disposizione di cui all'art. 9, comma 4, del decreto rettorale del 26 luglio 2007 n. 1065/35519, che pare riferirsi a vizi formali della procedura complessivamente considerata e non ai singoli atti che la compongono - non si confronta con il pacifico insegnamento di questa Corte che si consuma nello stesso istante della falsa attestazione>> (Sez. 5, n. 4132 del 09/09/1996,
P.G. in proc. Rebuzzini, Rv. 206564).
Tanto affermato quanto al più immediato profilo di rilevanza sistematica, è d’uopo avvertire
che, fatto proprio l’approdo interpretativo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità,
secondo cui: «Ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico,
costituisce atto pubblico non solo l’atto destinato ad assolvere una funzione attestativa o
probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A., ma anche gli
atti cosiddetti interni cioè sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo,
offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano nel contesto di
una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come
necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012 dep. 29/01/2013, Camera, Rv. 254388; nello stesso senso Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013 dep. 26/02/2014, Budetta, Rv. 258952; Sez. 6, n. 11425 del 20/11/2012 – dep. 11/03/2013,
Serritiello, Rv. 254866; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini e altro, Rv. 249858; Sez. 5, n.
49417 del 06/10/2003, Della Rocca e altri, Rv. 227659), la deduzione articolata è fallace anche
sul piano della pretesa inoffensività del fatto avuto riguardo all’inidoneità decettiva della falsa
attestazione per omissione di dati rilevanti ove considerata nel contesto della sequela
procedimentale di cui all’invocato art. 9, comma 4, del decreto rettorale del 26 luglio 2007 n.
1065/35519.
Alla stregua della pluriennale elaborazione sul tema dell’offensività dei reati di falso, infatti,
la verifica in ordine alla mancanza di incidenza della condotta in concreto tenuta dal soggetto
agente sulla integrità del bene giuridico tutelato, vale a dire sull’efficacia probatoria del
documento in relazione all’aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti del tipo legale di
rappresentazione, deve essere compiuta, alla luce dell’art. 49, comma 2, cod. penale – quale
norma che governa la materia de qua – con riferimento « al significato ed al valore dell’atto
di cui si tratta>> e non con riguardo:«all’effettiva realizzazione di un inganno, che non è
elemento della fattispecie>> (Sez. 5, n. 9934 del 22/10/1993, Amalfi, Rv. 196439; Sez. 5, n.
2629 del 01/02/1992, Zippo, Rv. 194322; Sez. 5, n. 15193 del 02/10/1990, Giliberti, Rv.
185798).

9

nomofilattica secondo il quale il reato di falso ideologico è:<>

Donde, può ribadirsi che, in caso di falso ideologico, non ricorre l’ipotesi del reato impossibile
per inidoneità dell’azione ove la contestata falsità dell’attestazione non emerga dal documento
stesso in cui questa è trasfusa, ma ab extra, per effetto di enunciati descrittivi o valutativi di
segno contrario incorporati in altri documenti. Il reato impossibile, infatti, presuppone
l’originaria, assoluta inefficienza causale dell’azione, da valutare oggettivamente in concreto e
con giudizio ex ante, con la conseguenza che il verificarsi dell’evento e, conseguentemente, il
pericolo di offesa per il bene tutelato, debbono profilarsi come impossibili a causa delle
intrinseche caratteristiche dell’azione.

seduta di esame del 19 marzo 2008 non risultava dalla stessa formulazione degli enunciati
descrittivi (quanto all’ordine seguito nella prova orale espletata del concorso per il posto da
ricercatore) che ne integravano il contenuto, ma è stata acclarata successivamente – a seguito
delle segnalazioni di irregolarità procedurali inviate al Rettore – grazie ad una distinta azione
costituita dalla comunicazione del 7 maggio 2008 a firma dei componenti della commissione che
ammettevano la difformità rispetto al vero di quanto attestato in quei verbali, l’invocata
irrilevanza della falsità documentale afferente a questi ultimi è priva di fondamento.
6. Non colgono nel segno neppure le doglianze che si appuntano sulla determinazione del
trattamento sanzionatorio.
Il rilievo censorio formulato dal Professor Tascedda, nel suo ultimo motivo di ricorso, non
tiene conto del principio di diritto affermato da questa Corte, nella sua più autorevole
espressione, secondo cui: <

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