Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20815 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20815 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Gubendreanu Cristian
Constantin, n. in Romania il 02.01.1985, rappresentato e assistito
dall’avv. Alessandro Cristofori, di fiducia, avverso la sentenza del
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, n.
9452/2015, in data 11.11.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta in data 23.02.2016 del Sostituto
procuratore generale dott. Aurelio Galasso con la quale si è chiesto di
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con ogni conseguenza
accessoria.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 10/05/2016

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 11.11.2015,
nell’ambito di procedimento per rapina aggravata in concorso ed altri
reati, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Bologna, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
con giudizio di equivalenza, applicava nei confronti di Gubendreanu
Cristian Constantin la pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione

ed euro 1.800,00 di multa, con condanna al pagamento delle spese
processuali e di custodia e la declaratoria di interdizione temporanea
dai pubblici uffici.
2. Avverso detta sentenza, viene proposto ricorso per cassazione
lamentandosi da parte dell’imputato la violazione degli artt. 62, 62 bis
e 69 cod. pen. nonché il difetto di motivazione, essendosi il giudice
limitato a condividere il prospettato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche con giudizio di equivalenza senza alcun apporto
argomentativo autonomo e senza valutare lo stato di
tossicodipendenza del ricorrente al momento del fatto, circostanza
che avrebbe imposto un diverso giudizio di comparazione tra
circostanze nel senso della prevalenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato
inammissibile.
2. Va preliminarmente evidenziato come nel procedimento ex art. 444
cod. proc. pen., il giudice si deve limitare a verificare la correttezza
giuridica del calcolo della pena e della comparazione delle
circostanze, non potendo sovrapporre la propria valutazione di merito
a quella delle parti che hanno concordato la pena: verifica, nella
specie, pienamente compiuta sia con riferimento al riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche che in ordine al giudizio di
bilanciamento (nel senso dell’equivalenza) con le contestate
circostanze aggravanti.
La verifica in parola, atteso il suo carattere delibativo, non impone
affatto l’adozione di una motivazione analitica, dal momento che
l’accertamento della correttezza e della condivisibilità del giudizio di
bilanciamento effettuato dalle parti consente un implicito richiamo per

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relationem a quel giudizio ed alle valutazioni ivi sottese (cfr., Sez. 6,
sent. n. 1892 del 11/11/1992, dep. 26/02/1993, P.M. in proc. Farana
ed altri, Rv. 193536).
Né, infine, si può ritenere che il giudice, in sede di applicazione pena
su richiesta, possa modificare l’accordo raggiunto dalle parti
modificando la pena a seguito dell’effettuazione di un giudizio di
comparazione tra circostanze in termini diversi da quelli prospettati

P.G. in proc. Farci, Rv. 217597, in cui la S.C. ha annullato la sentenza
di patteggiamento nella quale il giudice aveva ritenuto le attenuanti
generiche prevalenti rispetto all’aggravante contestata mentre le
parti, nell’accordo raggiunto, le avevano considerate equivalenti).
3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 2.000,00

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.5.2016

Il Consigliere estensore
Dott. Andrea

Ilegrino

Il Presidente
Dott. Mario Gentile

gittAke

dalle parti (Sez. 3, sent. n. 1191 del 16/03/2000, dep. 22/05/2000,

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