Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20814 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20814 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MERGIOTTI DANIELA nata il 12/11/1970

avverso la sentenza del 07/02/2017 del GIUDICE DI PACE di PESCARA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 7 febbraio 2017, il Giudice di pace di Lucca
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Daniela Mergiotti per i reati di
cui agli artt. 594 e 612 cod. pen. perché estinti per remissione di querela,
condannando la querelata al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello il difensore di fiducia della
Mergiotti, chiedendo l’assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge
come reato quanto all’ingiuria e chiedendo il non doversi procedere quanto alla
minaccia perché l’azione penale non doveva essere iniziata, dato che la querela
era intempestiva. La ricorrente si doleva della condanna al pagamento delle
spese processuali, che non sarebbe stata pronunziata se il Giudice di pace
avesse deciso nel senso auspicato. L’appello veniva qualificato ricorso per

Data Udienza: 23/03/2018

cassazione dal Giudice monocratico del Tribunale di Pescara ex art. 568, comma
4, cod. proc. pen. e trasmesso a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza va annullata senza rinvio.
1.1. Quanto all’ingiuria, deve osservarsi che, in virtù del d.lgs 15 gennaio
2016 n. 7, detta fattispecie è stata depenalizzata prima della sentenza

per estinzione del reato da remissione di querela.
1.2. A proposito del reato di cui all’art. 612 cod. pen., la doglianza del
ricorso è del pari fondata dal momento che l’unica espressione minatoria
confluita nel capo di imputazione

(«ti faccio gambizzare»)

è collocata

temporalmente dal querelante il 18 aprile 2013, mentre la querela è stata
ratificata il 27 novembre 2013, quindi ben oltre il termine di tre mesi previsto
dall’art. 124 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di ingiuria non è
previsto dalla legge come reato e, quanto al reato di minaccia, perché l’azione
penale non poteva essere iniziata per mancanza di tempestiva querela.
Così deciso il 23/03/2018.

impugnata e tale causa di proscioglimento nel merito doveva prevalere su quella

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