Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20811 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20811 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GODINO SILVANO nato il 16/03/1946 a SAN GIORGIO MONFERRATO
LOMBARDO SALVATORE nato il 19/12/1944 a BUTERA
CAGALI MARCO nato il 16/12/1958 a BERGAMO
CAVALLI ANTONIO nato il 01/04/1963 a MILANO
LUNA MASSIMO nato il 29/06/1973 a LOVERE
PONCIA GAETANO nato il 28/04/1942 a DOMASO

avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

Data Udienza: 08/03/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi nuovi depositati dal
ricorrente Godino;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Francesca Loy, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Mario De Caprio per Massimo Luna, avv. Elisabetta Mastalli
per Gaetano Poncia, avv. Franco Sotgiu per Silvano Godino e avv. Andrea Alberti
per Marco Cagali e Antonio Cavalli, che hanno concluso per l’accoglimento dei

confronti del ricorrente ai fini del riconoscimento della continuazione;

RITENUTO IN FATTO

1. Silvano Godino, Salvatore Lombardo, Marco Cagali, Antonio Cavalli,
Massimo Luna e Gaetano Poncia ricorrono avverso la sentenza del 29 novembre
2016 con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2014, confermava l’affermazione di
responsabilità del Poncia per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. e degli altri
imputati per reati di bancarotta fraudolenta e, ad esclusione del Godino, di
ricorso abusivo al credito, assolvendo il Lombardo, il Godino, il Cagali, il Cavalli e
il Luna da alcune delle imputazioni contestate e rideterminando di conseguenza
nei loro confronti le pene inflitte e le somme liquidate a titolo di provvisionale.
La responsabilità era in particolare ritenuta nei confronti del Lombardo,
quale amministratore unico dal 13 febbraio al luglio del 2009 e poi
amministratore di fatto e del Cagali quale amministratore di fatto dal 12 febbraio
2009 SCS s.r.I., dichiarata fallita in Milano il 23 luglio 2010, e altresì del Cavalli
quale collaboratore del Lombardo, per la distrazione della somma di C 1.294.172
versata su un conto corrente occulto presso la Banca Popolare di Bari, di merci di
magazzino del valore di C 2.785.864, della somma di C 130.600 trasferita a
favore della società estera MMB Investments LLC e della somma di C 283.000
trasferita in Gran Bretagna con acquisti simulati di merce, e per la tenuta della
contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento
degli affari della società; del Luna per il concorso nei fatti di bancarotta
patrimoniale quale collaboratore del Lombardo e del Cagali; dei predetti imputati
per il ricorso abusivo al credito consistito nel conseguimento di anticipazioni di
credito presso diverse banche ottenuto dissimulando lo stato di insolvenza e
producendo ricevute bancarie false in quanto relative ad attività economiche
inattive, fallite, cessate o che non avevano rapporti con la SCS, ovvero relative a
2

ricorsi, producendo il difensore del Cagali altra sentenza passata in giudicato nei

clienti effettivi ma già onorate; del Godino, quale amministratore unico fino al 22
gennaio 2009 e poi amministratore di fatto della SCS, per la distrazione della
somma di C 740.000 mediante il simulato acquisto di merce in Spagna; e del
Poncia per il riciclaggio di sessantacinque assegni per complessivi C 620.380
emessi sul conto corrente occulto di cui sopra in favore di soggetti recanti nomi
di fantasia o di società non individuabili, e di altri due assegni emessi a favore
della SCS dalla Costruzioni Ricostruzioni Service s.r.I..

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sull’affermazione di responsabilità per la distrazione delle rimanenze di
magazzino, rilevando che allorché l’imputato diveniva amministratore di fatto
della fallita nel febbraio del 2009, secondo l’imputazione contestata, il magazzino
era ormai vuoto, e che le contrarie conclusioni tratte nella sentenza impugnata in
base ad asserite movimentazioni osservate dalla Guardia di Finanza travisavano
gli atti di polizia giudiziaria, da cui risultava che le fotografie allegate alla relativa
informativa mostravano solo l’accesso di diverse persone all’unità operativa e
che il riferimento della didascalia di una delle immagini fotografiche alla presenza
di profilati e lamiere all’interno del magazzino era smentita da quanto
effettivamente rappresentato nella fotografia, ed erano fondate su informazioni
testimoniali di testi erroneamente indicati come rappresentanti della Eredi
Multinnetalli, in realtà corrispondente alla Gnutti Metalli, inutilizzabili in sede
dibattimentale e che comunque nulla indicavano in ordine alla presenza di merci
nel magazzino.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sull’affermazione di responsabilità per il reato di ricorso abusivo al credito,
lamentando l’omessa valutazione dell’acquisita informativa della Guardia di
Finanza del 14 giugno 2011, da cui risultava che l’esposizione bancaria si era in
gran parte formata precedentemente all’ingresso nella società dell’imputato e
che quest’ultimo tentava di pattuire con gli istituti di credito dei piani di
pagamento e otteneva solo un sesto dei finanziamenti erogati nel precedente
periodo in cui la società era stata amministrata dal Godino, assolto da tale
imputazione.

3. Il ricorrente Cavalli deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sull’affermazione di responsabilità, in quanto ritenuta per una condotta con la
quale l’imputato si limitava ad acquistare dal Lombardo le quote della società il
26 giugno 2009 e a cederle il 16 luglio 2009 a tale Guido Ogliosi, lamentando
omessa motivazione sulle prove a sostegno dell’affermazione per la quale il
M
3

2. Il ricorrente Cagali propone due motivi.

Lomabrdo avrebbe affidato al Cavalli le chiavi del capannone in cui si trovavano
le rimanenze e la contabilità, e contraddittorietà rispetto alla circostanza,
ammessa nella stessa sentenza impugnata, per la quale il Luna, e non il Cavalli,
garantiva presso la UniCredit il subentro dell’Ogliosi nella fallita.

4. Il ricorrente Godino propone con il ricorso principale quattro motivi,
ribaditi con motivi nuovi.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sull’affermazione di

a termine di rame dalla società spagnola Lahoje con regolare pattuizione del
versamento anticipato di due terzi del prezzo, al quale non faceva seguito la
consegna per l’inadempimento della fornitrice, nei confronti della quale era
tuttavia annotato il relativo credito. Il ricorrente lamenta omessa motivazione
sulla prova dell’interesse dell’imputato nell’operazione e della destinazione della
somma, e il riferimento a mere ipotesi in ordine alla falsità della fattura, in
assenza di indagini sulla società fornitrice, al trasferimento della somma in
Svizzera ed all’utilizzazione della stessa per l’acquisto di un immobile in
Arenzano da parte del Godino.
4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sulla qualificazione
della condotta quale bancarotta fraudolenta e non quale bancarotta semplice in
quanto operazione meramente imprudente.
4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge sul sequestro
conservativo dell’immobile in Arenzano, rilevando che il sequestro preventivo
precedentemente disposto era revocato e sostituito con la misura di cui sopra a
seguito di richiesta del pubblico ministero e non della parte civile, e che il bene è
di proprietà non del Godino, ma della Kunders Limited, e lamentando inoltre
omessa motivazione sulla prova dell’acquisto dell’immobile con il provento della
distrazione.
4.4. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione sul diniego della
prevalenza delle attenuanti generiche.

5. Il ricorrente Lombardo deduce violazione di legge sull’affermazione di
responsabilità, rilevando che l’imputato non eseguiva alcun atto di gestione e
non partecipava alle condotte contestate, e lamentando omessa motivazione
sulla consapevolezza dello stesso in ordine all’illiceità dei comportamenti dei
coimputati.

6. Il ricorrente Luna propone tre motivi.

4

responsabilità, ritenuta per un’operazione lecita in quanto consistita nell’acquisto

6.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sul rigetto dell’eccezione
di nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica all’imputato
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare e del decreto dispositivo del giudizio, ritenuta
meramente esplorativa con formule di stile a fronte della circostanza per la quale
il Luna non riceveva personalmente le notificazioni.
6.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sull’affermazione di
responsabilità, lamentando omessa motivazione sul contributo concorsuale

ricorrente necessario ai fini della configurabilità del reato, e rilevando
l’insufficienza a tal fine dell’attribuzione al Luna del ruolo di consulente e del
riferimento all’aver lo stesso persuaso un funzionario dell’Unicredit sulle
referenze di tale Bertuletti.
6.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per omessa motivazione
sul diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.
pen..

7. Il ricorrente Poncia propone due motivi.
7.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sull’affermazione di responsabilità, denunciando il mero richiamo alla sentenza di
primo grado e l’indicazione di elementi privi di concretezza in ordine alla
consapevolezza dell’imputato con riguardo all’illecita provenienza degli assegni,
quali il numero degli stessi e la loro distribuzione per l’incasso su diversi conti
correnti, e lamentando l’omessa valutazione delle dichiarazioni del coimputato
Cagali e dei testi Di Martino, Rondana e Lerede, le quali confermavano
l’affermazione dell’imputato di essersi prestato ad incassare assegni garantiti dal
Lerede fidandosi di quest’ultimo, e della circostanza per la quale uno degli
assegni era per l’appunto emesso a favore del Lerede, a conferma del
pagamento della percentuale da questi promessa all’imputato. Rileva altresì la
contraddittorietà delle conclusioni della sentenza impugnata ove nella stessa si
dava atto che il Poncia non aveva rapporti con la fallita.
7.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sul diniego delle
attenuanti generiche, in quanto motivato con mere clausole di stile e con
riferimento a precedenti penali risalenti e non significativi, al mancato
risarcimento di un danno non precisato e ad un’assenza di comportamenti
collaborativi contrastante con la partecipazione dell’imputato a tutte le udienze,
omettendo di valutare la condizione di invalidità del Poncia.

5

dell’imputato e sul dolo specifico di sottrazione dei beni ai creditori, ritenuto dal

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti dal ricorrente Cagali sono inammissibili.
1.1. Sull’affermazione di responsabilità dell’imputato per la distrazione delle
rimanenze di magazzino, le doglianze del ricorrente sono generiche nella
deduzione di travisamento delle risultanze di polizia giudiziaria con riguardo al
solo aspetto della rappresentazione o meno, nelle fotografie in atti, di materiale

dell’imputato, nel febbraio del 2009, delle funzioni di amministratore di fatto
della fallita; così trascurandosi le ulteriori argomentazioni della sentenza
impugnata, ove si osservava che i servizi di osservazione della Guardia di
Finanza e la documentazione fotografica proveniente da un fornitore avevano
comunque evidenziato movimenti di persone in entrata e in uscita dal magazzino
fino ali’apriie del 2009, indicative della persistente operatività della struttura, e
che altri fornitori riferivano della sia pur limitata presenza di materiale in quel
periodo. Irrilevante e privo di decisività è poi il rilievo sull’erronea indicazione del
fornitore, da cui proveniva la documentazione fotografica, nella Eredi Multimetalli
anziché nelia Gnutti Metalli; mentre è manifestamente infondata la censura di
inutilizzabilità delle sommarie informazioni dei rappresentanti di tale ditta
fornitrice, che in realtà non venivano poste a fondamento delle argomentazioni
della Corte territoriale, riferite unicamente alle fotografie prodotte nel corso
dell’assunzione di quelle deposizioni.
1.2. Sull’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di ricorso
abusivo al credito, il ricorso è generico nel riferimento al dato irrilevante della
proporzione fra l’esposizione bancaria realizzatasi durante la precedente gestione
del Godino e quella venutasi ad aggiungere nel periodo di amministrazione di
fatto dell’imputato, comunque tale da integrare l’elemento oggettivo del reato;
ed è manifestamente infondato nella censura di contraddittorietà rispetto
all’assoluzione da tale imputazione del Godino, motivata nella sentenza
impugnata con la specifica considerazione per la quale non vi era la prova che il
predetto avesse concorso nella formazione delle false ricevute bancarie, essendo
viceversa dimostrato che il Cagali si era presentato presso le banche con
mendaci rassicurazioni sulla situazione della società al fine di ottenere gli
ulteriori finanziamenti.
1.3. E’ infine inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione
con i fatti di cui ad altra sentenza passata in giudicato, non essendo consentita la
presentazione di detta richiesta per la prima volta nel giudizio di legittimità,
secondo i principi più recentemente affermati (Sez. 2, n. 31974 del 02/07/2015,

6

ferroso esistente nel magazzino in epoca successiva all’assunzione da parte

Ciavoni, Rv. 264180; Sez. 5, n. 5236 del 22/11/2013, dep. 2014, Tommasi, Rv.
258880), e potendo d’altra parte la continuazione essere comunque applicata in
sede esecutiva.

2. Il motivo dedotto dal ricorrente Cavalli sull’affermazione di responsabilità
è inammissibile.
Il ricorso si sofferma genericamente su aspetti marginali della struttura
motivazionale della sentenza impugnata, quali l’affidamento al Cavalli delle chiavi

Corte territoriale come elemento meramente aggiuntivo, e l’attribuzione al
coimputato Luna delle rassicurazioni data alla Unicredit sul subentro dell’Ogliosi
nella fallita, di cui la stessa Corte di appello dava atto; e non si confronta invece
con la valutazione di rilevanza decisiva dell’operazione effettuata dal Cavalli
nell’acquistare le quote della fallita dal Lombardo e nel cederle di seguito
all’Ogliosi esibendo falsa documentazione al notaio, in quanto contributo
determinante nella prosecuzione dell’attività decettiva nei confronti degli istituti
di credito e nel conseguimento di ulteriori risorse, in effetti percepite dopo il
giugno dei 2009, allorché il Cavalli subentrava quale socio al Lombardo, e fino
ail’estate ci, quell’anno.

3. I motivi dedotti dal ricorrente Godino sono inammissibili.
3.1.

Sull’affermazione

di

responsabilità

dell’imputato,

il

ricorso,

riproponendo la tesi difensiva della liceità dell’operazione di acquisto a termine di
una partita di rame dalla società spagnola Lahoje, si riduce ad una generica
deduzione di riconducibilità a mere ipotesi delle argomentazioni della sentenza
impugnata sulla natura fittizia dell’operazione e la conseguente distrazione della
somma uscita con la giustificazione contabile del pagamento della relativa
fattura; argomentazioni viceversa articolate nel riferimento ad elementi concreti
quali l’appostazione a bilancio dell’operazione come credito verso il fornitore
anziché come debito, l’intervento in veste di mediatore di uno sconosciuto, tale
Picciotto, i’eccentricità dell’oggetto dell’acquisto rispetto all’oggetto sociale della
Lahoje, operante nel settore degli investimenti immobiliari, l’individuazione della
garanzia nel rilascio della quota integrale di partecipazione al capitale della
Berfore Investment, privo di interesse per un soggetto operatore nel settore dei
metalli come la fallita, e l’insussistenza di alcuna reazione della fallita all’asserito
inadempimento della Lahoje, al di là del blocco dell’accredito di un modesto saldo
residuo peraltro spiegabile, nell’ottica accusatoria, con la sopraggiunta notizia
dell’arresto del Picciotto.

7

del capannone in cui si trovavano le rimanenze e la contabilità, menzionato dalla

E’ poi manifestamente infondata la censura di omessa motivazione
sull’interesse dell’imputato nell’operazione e sulla destinazione finale della
somma, trattandosi di aspetti irrilevanti ai fini dell’integrazione della fattispecie
criminosa, per la quale, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di
legittimità, sono sufficienti dal punto di vista oggettivo l’ingiustificata uscita delle
disponibilità (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710;
Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del
17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385) e dal punto di vista soggettivo la

diversa rispetto alle finalità dell’impresa e pregiudizievole per la garanzia dei
creditori (Sez.5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 21846
del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 3299 del 14/12/2012,
Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214;
Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246357).
3.2. Sulla qualificazione della condotta quale bancarotta fraudolenta e non
quale bancarotta semplice, il ricorrente si limita anche in questo caso a
riproporre genericamente la tesi difensiva del carattere meramente imprudente e
non distrattivo dell’operazione, superata dalle considerazioni della sentenza
impugnata sulla natura fittizia dell’operazione stessa.
3.3. Sui sequestro conservativo dell’immobile in Arenzano, il ricorrente,
neii’ailegare documentazione sulla proprietà del bene in capo alla Kunders
Limited e non al Godino, rappresenta una circostanza che, escludendo l’interesse
del Godino alla destinazione di un bene del quale non potrebbe comunque
ottenere ia restituzione, impone, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza
di legittimità, l’indicazione di altro interesse, concreto e attuale, alla proposizione
dell’impugnazione (Sez. 3, n. 37450 del 11/04/2017, Macchi, Rv. 270542);
interesse nella specie non dedotto, con la conseguente inammissibilità del
motivo.
3.4. Sui giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche riconosciute
con la sentenza impugnata, il ricorso è infine generico nella mancata indicazione
delle ragioni non valutate dalla Corte territoriale ai fini del riconoscimento della
prevalenza delle attenuanti.

5. Il motivo dedotto dal ricorrente Lombardo sull’affermazione di
responsabilità è inammissibile.
li ricorso è generico neil’assertiva affermazione per la quale l’imputato non
partecipava aila gestione della fallita ed alle condotte distrattive e nella censura
di omessa motivazione sull’irrilevante aspetto della consapevolezza dell’illiceità
dei comportamenti degli imputati, a fronte di quanto osservato nella s tenza

8

consapevolezza dell’imputato di dare al patrimonio sociale una destinazione

impugnata in ordine all’aver il Lombardo attivamente operato sui conti correnti
della società.

5. I motivi dedotti dal ricorrente Luna sono inammissibili.
5.1. Sul rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per
omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari,
dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto dispositivo del
giudizio, ii ricorrente ripropone l’eccezione in termini assolutamente generici,

precisare le modalità con le quali queste ultime siano state effettuate; così non
consentendo a questa Corte di verificare i presupposti dell’eccezione, e peraltro
non prospettando in concreto alcun vizio nella motivazione della sentenza
impugnata, ove si osservava che all’udienza dibattimentale di primo grado del 27
febbraio 2013, in cui la posizione del Luna era riunita a quella degli altri imputati,
era verificata la regolarità del contraddittorio, e che nel seguito del dibattimento
l’imputato compariva non sollevando alcuna questione.
5.2. Sull’affermazione di responsabilità dell’imputato, è in primo luogo
manifestamente infondata la censura di omessa motivazione sul dolo specifico di
sottrazione dei beni ai creditori, avendo l’elemento psicologico del reato
contestato le caratteristiche del dolo generico già indicate al precedente punto
3.1 nell’esame della posizione del ricorrente Godino.
Per il resto, le censure del ricorrente sono generiche ove si riducono a
lamentare l’insufficienza, ai fini della configurabilità del concorso nel reato, del
ruolo d; consulente svolto dai Luna e deil’attività di persuasione esercitata dallo
stesso su un funzionario della unicredit per garantire le referenze di tale
Bertuletti, omettendo di confrontarsi con le ben più articolate argomentazioni
della sentenza impugnata; nella quale si osservava che la posizione di consulente
del Luna consentiva allo stesso di coordinare l’attività dei coimputati, che il Luna
era coinvolto nella società dal Cagali nella primavera del 2009, allorché veniva
realizzata gran parte delle operazioni distrattive, che le garanzie fornite sul
Bertuletti, formalmente amministratore unico della fallita dal luglio del 2009 e in
realtà gestore di un bar, si inquadravano nella prosecuzione della condotta di
ricorso abusivo al credito, e che l’imputato incassava assegni emessi su uno dei
conti correnti occulti della società.
3. Sul diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 114
cod. pen., la censura di omessa motivazione è manifestamente infondata, nel
momento in cui la decisione era specificamente giustificata nella sentenza
impugnata .n base alle caratteristiche dei ruolo assunto dall’imputato.

9

lamentando che il Luna non abbia personalmente ricevuto le notificazioni senza

6. I motivi dedotti dal ricorrente Poncia sono inammissibili.
6.1. Sull’affermazione di responsabilità dell’imputato, il ricorso è in primo
luogo generico nella riproposizione della tesi difensiva della ricezione degli
assegni di cui è contestato il riciclaggio da tale Antonio [erede, a titolo di favore
e suila fiducia derivante dalla consulenza fiscale svolta dal Lerede per le società
dei Ponc,a, superata dagli elementi indicati nella sentenza impugnata a sostegno
della ritenuta consapevolezza dell’imputato sulla provenienza illecita dei titoli; in
particolare, l’incasso degli assegni anche attraverso società facenti capo a Violina

girate apposte sulla maggior parte dei titoli e l’apposizione sugli stessi, quali
destinatari, di nominativi di fantasia.
Su tali elementi, il ricorrente non deduce vizi motivazionali rilevabili in
questa sede, limitandosi a proporre valutazioni alternative di merito sulla
significatività probatoria delle risultanze descritte. E’ poi manifestamente
infondata la censura di contraddittorietà delle conclusioni della sentenza
impugnata con la mancanza di rapporti diretti del Poncia con la fallita,
trattandosi di una circostanza per un verso irrilevante rispetto alla ritenuta prova
della ricezione di assegni comunque circolanti con modalità illecite, e per altro
valorizzata dalla Corte territoriale in senso accusatorio, in quanto dimostrativa
della spregiudicatezza dell’imputato nell’incassare assegni emessi da una società
che neppure conosceva.
6.2. Sul diniego delle attenuanti generiche, il ricorso è manifestamente
infondato ove pone in discussione l’individuazione degli elementi posti a sostegno
della decisione impugnata e lamenta la mancata considerazione di altre
circostanze, rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i
quaii ijuice non è tenuto ad esaminare, ai fini del riconoscimento o meno
delle attenuanti generiche, tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli
atti, ovvero la totalità di quelli menzionati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 3896
dei 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,
Rv. 259899; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959);
essendo viceversa sufficiente l’indicazione di uno o più dati ritenuti rilevanti„ che
la sentenza impugnata evidenziava in particolare nei precedenti penali
dell’imputato e nella mancanza di iniziative collaborative o risarcitorie.

7.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delie Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo dete2ninare in euro 2.000.

10

Lysaac, sui conti bancari della quale l’imputato poteva operare, le falsità delle

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 08/03/2018

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