Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20810 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20810 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONZI DANILA GIOVANNA N. IL 11/06/1954
avverso l’ordinanza n. 1255/2014 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
22/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/senti. le conclusioni del PG Dott. /9
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/04/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento in data 22 dicembre 2015 il Tribunale del riesame di Genova confermava il
decreto di sequestro conservativo disposto il 27 novembre 2015 dal Giudice per le indagini
preliminari del locale tribunale con riguardo ai beni sequestrati nel corso del procedimento

Riteneva il Tribunale che il sequestro conservativo andasse confermato in attesa del deposito
della sentenza di assoluzione, pronunciata nei confronti della BONZI e tenendo conto della
sentenza di condanna nei confronti del coimputato CORTELLA Franco, sentenze che avrebbero
consentito di fare chiarezza sulle vicende relative alla vendita dell’immobile di cui le somme in
sequestro costituivano il ricavato. Rilevava che allo stato non era possibile valutare la
sussistenza di un eventuale legame tra il denaro in sequestro e la condotta illecita posta in
essere dal Cortella. Escludeva la riduzione non ritenendo adeguata la documentazione esibita.
Ricorre per cassazione l’imputata deducendo:

violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato aveva confermato il sequestro
conservativo senza addurre alcuna motivazione sulla ricorrenza della possibilità di
confisca obbligatoria ex articolo 240 codice penale, unica condizione legittimante la
conversione del sequestro preventivo in conservativo in caso di proscioglimento ai sensi
dell’articolo 323 comma quattro codice procedura penale.

assenza di motivazione anche con riguardo alla richiesta di riduzione

assenza di motivazione in ordine alla cauzione offerta

La BONZI presentava motivi aggiunti con cui insisteva nei motivi principali e faceva presente
che la sentenza di assoluzione, di cui allegava copia, era divenuta definitiva.
Il ricorso è fondato
Premesso che in tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di “violazione di
legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p.,
comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; ne
consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della
motivazione, atteso che nel predetto concetto di “violazione di legge”, come indicato nell’art.
111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la
manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di
ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall’art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).

1

pendente nei confronti di BONZI Danila

Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha pertanto un orizzonte
circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza
di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente. E la giurisprudenza
di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare (Cass. sez. 2^, 22.5.1997 n. 3513), con
riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal
modo inteso sanzionare l’elusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale
di controllo “in concreto” del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione
dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e

Alla stregua di quanto indicato le censure della ricorrente sono fondate in punto di assoluta
carenza di motivazione.
Considerato che, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 16608 del 2011 richiamata
dalla ricorrente l’art. 323 c.p.p., comma 4 deve essere interpretato nel senso che il sequestro
disposto a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 1, in caso di condanna dell’imputato, può essere,
su richiesta del p.m. o della parte civile, convertito in sequestro conservativo, ove, invece,
l’imputato, venga prosciolto, il sequestro preventivo, salva l’ipotesi in cui debba essere
ordinata la confisca ex art. 240 c.p., non può mai essere convertito in sequestro conservativo
anche se vi è richiesta del p.m. o della parte civile.
Ciò detto deve rilevarsi che, come indicato anche dal Procuratore Generale nella sua
requisitoria scritta, il Tribunale aveva un obbligo di motivazione proprio con riguardo alla
possibilità di confisca ex articolo 240 codice penale e non poteva adottare un provvedimento di
conferma sulla sola considerazione che non si poteva escludere che dalle due sentenze
richiamate, ma non conosciute, poteva emergere la possibilità dì una confisca.
L’accoglimento del motivo assorbe quello in ordine alla mancanza di motivazione con riguardo
alla richiesta di riduzione.
In ordine alla richiesta di cauzione deve invece osservarsi che la stessa non poteva avere
ingresso in sede di riesame essendo la procedura incidentale volta solo a verificare la
sussistenza dei presupposti del provvedimento cautelare adottato, mentre la valutazione della
congruità della cauzione è rimessa in prima istanza al giudice di merito. Non è pertanto
annullabile per mancanza di motivazione un provvedimento che ha omesso di prendere in
esame un motivo che avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un
effettivo interesse dell’imputato a dolersi della violazione solo quando l’assunto difensivo posto
a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento.( Cass. N. 2415 del 1984
Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 ; Cass Sez. 4 n. 1982/99; Cass
Sez. 4 n. 24973/09).
Si impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.

2

dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.
Così deliberato in Roma il 26.4.2016

Giovanna VERGA

Il Presidente
Mario GENTILE

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Il Consigliere estensore

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