Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2081 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2081 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pozzoli Lino, nato a Cantù il 12.10.53
Colombo Lelio, nato a Carugo Arosio il 12.11.44
imputati artt. 10 e 10 bis d.lgs 74/00
avverso la sentenza del Tribunale di Como, sez. dist. Cantù, del 20.10.11
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Con il provvedimento impugnato, ai ricorrenti è stata applicata la pena di mesi 4 e gg.
20 di reclusione, ciascuno, in ordine ai reati di cui agli artt. 10 e 10 bis D.L.vo 74/00
Con il ricorso ci si duole del fatto che il giudice non abbia riconosciuto le attenuanti
generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
Il giudice, infatti, come era suo preciso compito, non ha fatto altro che verificare la
giustezza dell’accordo sottopostogli dalle parti ed applicare la relativa pena da essi concordata
(che non prevedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche).
Data Udienza: 16/11/2012
Questa Corte ( sei. VI 10.4.03, Valetta, Rv. 228405; conf. Rv. 232844 e 233369), del resto, in tema di
patteggiamento, ha già affermato che “una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato
dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese
incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di
ricQrrenza delle circost@_nze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo
in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia
presupposto una modifica dell’imputazione originaria”.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Presidente
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1500 C.