Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20809 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20809 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANONICO GIANLUCA nato il 27/06/1968 a TRIGGIANO

avverso la sentenza del 05/10/2015 del TRIBUNALE di BARI

Data Udienza: 08/03/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Francesca Loy, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito il difensore avv. Francesco Paolo Sisto, che ha concluso per l’accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Gianluca Canonico ricorre avverso la sentenza del 5 ottobre 2015 con la
quale il Tribunale di Bari, in riforma della sentenza assolutoria del Giudice di pace
di Bari del 21 maggio 2014, appellata dalla parte civile, affermava la
responsabilità a fini civili del Canonico per il reato di lesioni commesso il 19
febbraio 2008 in danno di Giovanni Briguglio.

2. Il ricorrente propone tre motivi.
2.1. Con i primi due motivi deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla sussistenza del fatto contestato, lamentando l’omessa valutazione delle
contraddizioni intrinseche alle dichiarazioni della persona offesa e di quelle
rilevabili fra le predette dichiarazioni e le deposizioni degli altri testimoni,
analiticamente indicate nel ricorso.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge sul disconoscimento della
scriminante della legittima difesa, lamentando l’immotivata svalutazione delle
dichiarazioni del teste Schirone, ritenuto attendibile nella stessa sentenza
impugnata, e del certificato medico prodotto dall’imputato, in ordine all’aver lo
stesso reagito all’aggressione del Briguglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi dedotti sulla sussistenza del fatto contestato sono fondati nei
termini di seguito esposti.
Rammentato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per il
quale la riforma in appello di una decisione assolutoria di primo grado, nel senso
dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, impone una motivazione che si
sovrapponga a quella della sentenza riformata, confutandone specificamente e
logicamente gli argomenti rilevanti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,
2

del ricorso;

Rv. 231679; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, D.L., Rv. 269523; Sez. 6, n. 10130
del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv.
261327; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638), anche laddove
la responsabilità dell’imputato venga affermata, come avvenuto nel caso in
esame, ai soli fini civili a seguito di appello della parte civile (Sez. 4, n. 4222 del
20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948), una siffatta confutazione del
contenuto della decisione di primo grado non è in primo luogo ravvisabile nella
sentenza impugnata. Il Tribunale, nel proporre la ricostruzione dei fatti per la

Geruzzi, Mazzotta, Grandolfo e Schirona e nella certificazione medica delle
lesioni, non si confrontava infatti specificamente con le considerazioni della
sentenza di primo grado sull’impossibilità di escludere che dette lesioni fossero
state cagionate da un contatto fisico involontario nel corso della lite.
Anche a voler prescindere da questo, tuttavia, l’affermazione di
responsabilità dell’imputato era comunque fondata su una diversa valutazione
dell’attendibilità delle prove testimoniali, la quale avrebbe imposto, secondo i
principi pure affermati dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo al
caso in cui la pronuncia assolutoria sia riformata ai soli fini civili, la nuova
assunzione delle prove stesse nel giudizio di appello (Sez. U, n. 27620 del
28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489; Sez. 6, n. 52544 del 07/10/2016, Morri, Rv.
268579); il che non avveniva nel caso di specie.
sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo
esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimanendo
assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P. Q. M.

Annuita la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 08/03/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

quale le dichiarazioni della persona offesa trovavano conferma in quelle dei testi

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