Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20808 del 05/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20808 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEMOKONDA3 ENDRI nato il 11/10/1990

avverso la sentenza del 26/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PINELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 05/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 26 giugno 2017 la Corte d’Appello di Firenze , in parziale
riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta la prevalenza delle già concesse attenuanti
generiche sulle aggravanti, ha condannato Memokondaj Endri alla pena di giustizia per i delitti
di lesioni personali gravi e violenza privata ai danni di Koci Hysen.
L’imputato è accusato di aver cagionato lesioni alla persona offesa colpendola con calci e
pugni e di avergli impedito di chiedere aiuto ai carabinieri chiudendogli le chiamate,

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione all’accertamento
della penale responsabilità dell’imputato.
Assume il ricorrente l’inidoneità della deposizione della persona offesa a fondare
l’accertamento della sua penale responsabilità, trovando la stessa solo apparentemente
riscontro nelle testimonianze dei coniugi Leine e Lenzi. Erroneamente la Corte territoriale non
aveva accolto la sua prospettazione alternativa, secondo cui lo stesso ed il padre si erano solo
limitati a difendersi da un’aggressione perpetrata dalla persona offesa, adirata a seguito di
una accesa conversazione intervenuta con il fratello Meokondaj Jimmy in relazione alla vendita
di una autovettura da parte di quest’ultimo alla persona offesa.
Lamenta il ricorrente che i coniugi Lenzi e Leine non avevano assistito ad alcuna
aggressione, non essendo in grado dalla loro posizione di poter verificare quello che era
accaduto, essendosi limitati a vedere la persona offesa con il volto insanguinato, la quale solo
alle ore 21 si recò al Pronto Soccorso di Firenze, nonostante il fatto si fosse verificato alle ore
17,00 a Pistoia.
Infine, si duole il ricorrente che l’impugnata sentenza non contiene alcuna valutazione in
ordine alla credibilità ed attendibilità della persona offesa, essendo emerso dalle dichiarazioni
dei terzi estranei una plausibile ipotesi alternativa in ordine alla ricostruzione dei fatti.
La condanna non era stata quindi pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p..
Erroneamente il giudice d’appello aveva negato il beneficio sul rilievo che non vi era prova
che il risarcimento del danno fosse stato operato anche con il suo apporto oltre a quello del
padre Memokondaj Fatosh, al quale l’attenuante era stata riconosciuta con la sentenza ex art.
444 c.p.p.. Ciò che rilevava non era il materiale contributo economico, ma che il coimputato
avesse partecipato psicologicamente a tale adempimento.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione,
essendo nei capi di imputazione genericamente contestata come data di commissione del fatto
quella del 20.9.2010.
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sottraendogli il telefono cellulare e sbarrandogli il passo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile.
Va, in primo luogo, osservato che il ricorrente, nel sostenere che la deposizione della
persona offesa non avrebbe trovato riscontro in quelle dei coniugi Leine e Lenzi, non ha
inteso confrontarsi con le precise argomentazioni della sentenza impugnata, che ha

all’officina della famiglia Memokondaj, avessero riferito che il Koci era stato inseguito
dall’imputato e dal padre, armato quest’ultimo di una scopa, e dopo aver perso di vista per
qualche minuto i tre uomini, videro il Koci con il volto insanguinato.
Coerentemente, la Corte territoriale ha osservato che la scena osservata dai testimoni fuga del Koci – si poneva in linea con le dichiarazioni della persona offesa ed era contraria
alla tesi difensiva alternativa secondo cui l’imputato ed il padre si erano difesi
dall’aggressione della persona offesa. Peraltro, veniva evidenziato che i testimoni erano stati
minacciati dal padre dell’imputato, atteggiamento inspiegabile per un soggetto vittima di
un’aggressione, e, a seguito della colluttazione, il Koci aveva riportato un trauma cranico
lieve e la frattura delle ossa del naso, mentre l’imputato non presentava alcun segno visibile
di lesioni, pur lamentando dolori alla testa.
Orbene, al cospetto di un percorso argomentativo così articolato ed accurato, il ricorrente
ha ignorato le osservazioni della sentenza impugnata, limitandosi genericamente a far valere
l’ipotesi alternativa, la quale, secondo la ricostruzione fattuale dei giudici di merito – in
relazione alla quale non è stato nemmeno eccepito il travisamento della prova – non trova
alcun riscontro nella realtà effettuale.
Le censure del ricorrente sono, peraltro, inammissibili in quanto di mero fatto, essendo
finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di
merito e ad accreditare una diversa ricostruzione del fatto.
2. Il secondo motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.
5941/2009, Rv. 242215, al quesito se l’effettivo integrale risarcimento del danno effettuato
da un coimputato giovi o meno ai concorrenti ai fini dell’estensione dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 6 c.p., hanno affermato che è pur sempre necessario che l’intervento risarcitorio
sia “comunque riferibile all’imputato”, e ciò allo scopo di preservare la condotta volontaristica
che la norma in esame indica nell’ “aver riparato” e, con essa, il quid di merito della
riparazione.
Ne consegue che nei reati dolosi è richiesta “una concreta, tempestiva, volontà di riparazione
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evidenziato come i predetti testimoni, che si trovavano nell’area del distributore, vicino

del danno cagionato”, in modo che, se uno dei correi ha già provveduto in via integrale, ”
l’altro, per esempio, dovrà nei tempi utili rimborsare il complice più diligente (Sez.I 27
ottobre 2003, n. 4177, Rv. 227102) o comunque dimostrare di aver avanzato una seria e
concreta offerta di integrale risarcimento. Ne deriva che in ogni caso l’estensione
dell’attenuante al colpevole non può discendere dal semplice soddisfacimento
dell’obbligazione risarcitoria ad opera del coobbligato solidale e dalle norme che presidiano
l’estinzione delle obbligazioni da illecito”.

ricorrente abbia rimborsato pro quota il correo più diligente o abbia avanzato una seria e
concreta offerta di risarcimento del danno, rimanendo sul piano meramente assertivo la
circostanza che il padre, nel momento in cui aveva risarcito, lo avesse fatto anche nel suo
interesse.
3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Proprio perché la data di consumazione dei delitti ascritti all’imputato è il 20.9.2010, la
prescrizione, tenuto dell’interruzione a norma dell’art. 160 c.p., maturerà solo il 20.3.2018.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2018
Il consigliere estensore

Il Presidente

Nel caso di specie, dalla ricostruzione della sentenza impugnata, non risulta che il

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