Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20807 del 15/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20807 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: FUMU GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani
avverso l’ordinanza in data 12.12.2015 del g.i.p.
presso il Tribunale di Trapani
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il
ricorso,
Udita la relazione svolta dal Consigliere dr. G. Fumu
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio
MOTIVI

DELLA

DECISIONE

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trapani impugna l’ordinanza con la quale il giudice per
le indagini preliminari non ha convalidato
disponendo

l’applicazione

della misura

pur

cautelare

Data Udienza: 15/04/2016

richiesta dal P.M. – il fermo di Di Pietra Marco,
gravemente indiziato della commissione di una serie di
reati contro il patrimonio (furti e rapine aggravati),
realizzati tutti nell’arco dei mesi dall’agosto al
novembre dell’anno 2015.
Denuncia

la

violazione

dell’art.

384

c.p.p.

e

l’illogicità della motivazione, le cui argomentazioni
si assumono “evidentemente fallaci” e basate “su

Lamenta

il

ricorrente

come

non

siano

stati

adeguatamente valorizzati alcuni episodi dimostrativi
dell’ intenzione dell’indagato di sottrarsi al processo
ed alla pena e significativi del suo inserimento in un
contesto criminale, quali la fuga alla vista del
Carabinieri senza che risultasse commesso alcun reato,
con successivo coinvolgimento nella sua protezione
degli abitanti del quartiere, e la fuga in occasione di
un controllo dei militari mentre si trovava alla guida
di un motociclo pur essendo privo di patente e di
assicurazione.
Il ricorso (le cui conclusioni, per un ininfluente
errore materiale, si riferiscono all’evidenza anche ad
altro procedimento) è infondato.
Ha più volte affermato la giurisprudenza di legittimità
che il pericolo di fuga legittimante il fermo non è
ravvisabile nel temporaneo allontanamento dal luogo del
delitto, dovendosi invece fondare su elementi
specifici, dotati di capacità di personalizzazione e
desumibili da circostanze concrete che devono esistere
al momento dell’esecuzione della misura (sez. III,
18.12.2003, Failla, rv 228486; sez. I, 10.1.2006,
Salaj, rv 234066; sez. VI, 15.1.1990, Romanato, rv
184075), senza che assuma rilievo la gravità della pena
potenzialmente irroganda (sez. I, 9.1.2001, Terminio,
rv 218421; sez. VI, 2.4.2001, ric. PM in proc. Di
Mauro, rv 218981).
Tale principio deve ribadirsi, con la precisazione che
la “fuga” il cui pericolo la norma tende a

presupposti di fatto errati”.

neutralizzare

consiste

sostanzialmente

nella

predisposizione o preparazione della latitanza – con
caratteri di attualità e concretezza – in vista di una
ritenuta probabile coercizione prima, durante o dopo il
giudizio, e non nella sola propensione dell’indagato a
sottrarsi anche reiteratamente ai controlli di polizia.
Né è consentito giustificare il fermo – atteso che tali
esigenze fondano su presupposti fattuali diversi ed

pericolo della reiterazione del reato e
dell’inquinamento probatorio, nella specie indicati dal
giudice, peraltro apoditticamente, quali finalità cui
la fuga sarebbe rivolta.
Nella specie il giudice ha correttamente applicato
l’art. 384 c.p.p., rendendo nel merito giustificazione
delle conclusioni raggiunte la quale, non palesandosi
manifestamente illogica, non è censurabile in questa
sede. In essa ha infatti evidenziato come dalle
condotte asseritamente sintomatiche della fuga
dell’indagato non emergesse, contrariamente all’assunto
del pubblico ministero, l’intenzione dell’indagato di
allontanarsi dal territorio, ritenuta incompatibile con
la sua situazione sociale e personale (diciottenne
senza lavoro, ancora convivente con i genitori e legato
al solo ambiente criminoso trapanese) e dunque dovesse
escludersi il presupposto per l’esecuzione della misura
pre-cautelare.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
PQM

rigetta il ricorso
Roma, 15 aprile 2016
Il Co sigliere est.
(G acomo
lí644/6

mu)

Il Presidente
(Matilde Cammino)

attengono a forme di cautela proprie – valorizzando il

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