Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20806 del 05/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20806 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARONI MARCO nato il 07/12/1955 a VILLA MINOZZO

avverso la sentenza del 22/02/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PINELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio con riferimento alle
applicate pene accessorie da revocarsi; rigetto nel resto.
Udito il difensore

Data Udienza: 05/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza predibattimentale emessa in data 22 febbraio 2017 la Corte d’Appello di
Bologna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Baroni Marco per il delitto di
bancarotta fraudolenta patrimoniale perché il fatto è estinto per prescrizione.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
affidandolo ai seguenti motivi.

all’imputato della fissazione dell’udienza di camera di consiglio.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha dichiarato l’estinzione del reato per
prescrizione “de plano” fuori dal contraddittorio delle parti, così incorrendo nella violazione
delle norme sopra richiamate.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla per omessa notifica
del decreto di citazione a giudizio all’imputato ed al difensore (nel caso di specie, la notifca
non è stata fatto neppure al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna).
Assume altresì il ricorrente che sussiste in capo allo stesso un interesse a proporre
impugnazione avverso la sentenza di prescrizione, intendendo ottenere una pronuncia di
proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e potendo solo il giudice di merito valutare la sussistenza di
tali condizioni con riferimento al contenuto degli atti del processo.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 129
c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento all’insussistenza del fatto reato contestato.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha totalmente omesso di esaminare il primo
motivo d’appello con cui si richiedeva il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non esplicitando le
ragioni che le ragioni per cui ha ritenuto che non ricorressero le condizioni previste dalla
norma sopra menzionata.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 216 L.F. e
agli artt. 28,29 e 157 c.p. per aver omesso il giudice d’appello omesso di revocare le pene
accessorie inflitte con la sentenza di primo grado.
Lamenta il ricorrente che sia l’art. 216 L.F. che l’art. 29 c.p. sono chiari nello stabilire che
le pene accessorie devono essere applicate solo con la sentenza di condanna, dovendo quindi
essere revocate in caso di proscioglimento per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, avendo ad oggetto questioni
collegate, sono infondati e vanno rigettati.
Va preliminarmente osservato che non vi è dubbio che, come recentemente ribadito dal
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2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 127
comma 10 e 5 0 , 178 comma 10 lett. c) e 601 c.p.p.. per omesso avviso al difensore e

Supremo Collegio nella sentenza n. 28954 del 27/04/2017 (Rv. 269810), la sentenza
predibattimentale d’appello di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione,
emessa de plano senza la preventiva interlocuzione delle parti, sia viziata da nullità assoluta
ed insanabile, ai sensi dell’art. 178 comma 10 lett. b) e c) 179 comma 10 c.p.p.
Tuttavia, la predetta sentenza delle S.U., componendo un contrasto insorto tra sezioni
semplici, ha altresì affermato che ove si sia verificata una causa estintiva del reato – come
nel caso di specie, in cui il delitto ascritto all’imputato è stato dichiarato estinto per

a meno che non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo in tal caso la
Corte di Cassazione adottare la formula di merito di cui all’art. 129 comma 2° cod. proc.
pen..
In proposito, si è osservato che posto anche la Suprema Corte può ben pronunciare,
anche d’ufficio, la formula di merito di cui all’art. 129 comma 2° c.p.p., operando l’immediata
declaratoria di determinate cause di non punibilità “in ogni stato e grado del processo” ,
condizione per tale pronuncia è che l’evidenza della prova risulti dalla motivazione della
sentenza impugnata e dagli atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame
(in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione), in modo assolutamente non
contestabile.
La valutazione richiesta alla Corte di Cassazione attiene più al concetto di “constatazione”
che non a quello di “apprezzamento” , non potendo conseguentemente assumere rilievo la
mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede, invece un apprezzamento
ponderato tra opposte risultanze (Sez. U. Tetta menti n. 35490 del 28/05/2009, rv. 244275).
Ciò premesso, nel caso di specie, l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato, oltre
a non risultare dalla sentenza impugnata (che si è limitata a rilevare la causa estintiva del
reato), non emerge neppure dall’articolata motivazione del Tribunale di Reggio Emilia.
In particolare, il giudice di primo grado, nell’evidenziare la condotta distrattiva
dell’imputato – al quale è stato contestato di essersi appropriato della somma di € 562.000
risultante dalla contabilità – ha specificamente confutato l’allegazione difensiva dell’imputato,
secondo cui tale somma di denaro sarebbe stata utilizzata per estinguere i debiti nei confronti
degli istituti bancari, nonchè i documenti (denominati “atto di quietanza e consenso a
riduzione di muto e restrizione ipotecaria “) prodotti a suo supporto, rilevando che dalla
analitica disamina di tale documentazione da parte della curatrice fallimentare era emerso
che ciascun documento della produzione difensiva riportava pagamenti di cui si era già tenuto
esattamente conto nella ricostruzione della contabilità sociale e non potevano quindi essere
in alcun modo imputati al saldo cassa mancante.
Il giudice di primo grado osservava, altresì, che la ricostruzione alternativa dell’imputato
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prescrizione – tale causa estintiva prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza,

non trovava conforto neppure nelle deposizioni testimoniali a discarico, di cui riportava il
contenuto.
Il ricorrente, sia nei motivi d’appello sia nell’odierno ricorso, si è limitato a contestare
genericamente quanto esposto dal giudice di primo grado senza confrontarsi in modo
specifico con i precisi rilievi del giudicante.
Ne consegue che non risulta in modo incontestabile l’evidenza dell’innocenza
dell’imputato, con conseguente prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità

2. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Non vi è dubbio che la causa estintiva del reato intervenuta, come la prescrizione,
travolga non solo la pena principale precedentemente infilitta ma anche le pene accessorie,
che devono intendersi implicitamente revocate.
E’ in tale prospettiva che la sentenza impugnata, verosimilmente, dopo aver aggiunto nel
dispositivo la dicitura” Revoca le pene accessorie inflitte in primo grado”, l’ha
opportunamente interlineata.
E’ evidente, infatti, come tale ulteriore statuizione fosse del tutto ultronea, essendo la
revoca della pena accessoria già insita nella declaratoria di non doversi procedere per
estinzione del reato.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
Rigetta del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2018
Il consigliere estensore

Il Presidente

assoluta ed insanabile della sentenza d’appello.

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