Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20805 del 14/04/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20805 Anno 2016
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: D’ARRIGO COSIMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da Boem Guido, nato il 3 maggio 1989, nei confronti di :
Stagnoli Ezio
–
Ghensi Alberto
avverso il decreto n. 13186/2014 del G.i.p. del Tribunale di Brescia del 5 giugno
2014_
Sentita la relazione del consigliere dott. Cosimo D’Arrigo;
letta la nota del Sostituto Procuratore Generale dott. Ciro Angelillis, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto 5 giugno 2014 il G.i.p. del Tribunale di Brescia ha disposto
l’archiviazione del procedimento penale a carico di Ezio Stagnoli e Alberto Ghensi.
Successivamente, con decreto del 4 novembre 2014 il G.i.p. del Tribunale
di Brescia ha dichiarato non luogo a procedere in ordine all’opposizione
all’archiviazione formulata dalla parte offesa Boem Guido, in considerazione del
fatto che detta opposizione è stata inoltrata all’Ufficio G.i.p. solo in data 7 giugno
2014, ossia dopo l’emissione del decreto di archiviazione, depositato in data 5
giugno 2014.
La parte offesa ricorre avverso il decreto di archiviazione, osservando che
il g.i.p. avrebbe dovuto fissare l’udienza in camera di consiglio, secondo il disposto dell’artt. 410, comma 3, cod. proc. pen. (che rinvia sul punto all’art. 409 cod.
proc. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1
Data Udienza: 14/04/2016
Il ricorso è fondato.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la ritardata
trasmissione al g.i.p. dell’opposizione tempestivamente proposta rende nullo, per
violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione emesso de plano (Sez. 6, n. 28432 del 13/06/2013 – dep. 01/07/2013, P.O. in
proc. Iannelli, Rv. 256352).
Nella specie, l’opposizione del Boem è stata depositata presso la Procura
della Repubblica in data 30 maggio 2014, ma la stessa venne trasmessa al g.i.p.
creto impugnato). Conseguentemente, il provvedimento è nullo perché il g.i.p.
avrebbe dovuto disporre la fissazione dell’udienza camerale, piuttosto che provvedere de plano.
P. Q. M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2016.
tardivamente (in data 7 giugno 2014, secondo quanto emerge dallo stesso de-