Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20804 del 26/02/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20804 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DYRMISHI DIANA nato il 15/07/1970 a TERPAT BERAT( ALBANIA)
avverso la sentenza del 05/10/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA
MARINELLI
che ha concluso per
il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato.
Udito il difensore
Data Udienza: 26/02/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 5 ottobre 2015 la Corte d’Appello di Firenze ha
confermato la sentenza di primo grado con cui Dyrmishi Diana è stata condannata alla pena di
giustizia per il delitto di falso in scrittura privata.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputata
affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta l’intervenuta depenalizzazione del delitto di cui
all’art. 485 c.p. .
non punibilità per particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il delitto per il quale la ricorrente è stata condannata dalla Corte territoriale è il falso
in scrittura privata previsto dall’art. 485 c.p., disposizione che è stata abrogata dall’art.1 lett.
a) d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 (entrato in vigore lo scorso 6 febbraio essendo stato pubblicato
sulla Gazz. Uff. n. 17 del 22 gennaio 2016).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il
fatto non è più previsto dalla legge come reato.
In ordine alle statuizioni civili, va osservato che recentemente il Supremo Collegio di
questa Corte, con sentenza n. 46688/2016 del 29.9.2016, ha statuito che in caso di sentenza
di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile,
sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del dlgs. 15 gennaio 2016 n. 7, il giudice
dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve
revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Deve quindi revocarsi il capo relativo alle statuizioni civili.
Il secondo motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto contestato non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2018
Il consigliere estensore
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta l’applicabilità al caso di specie della causa di