Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20804 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20804 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• LUPO Calogero, nato a Mazara del Vallo il giorno 14/12/1967
avverso la ordinanza n. 1427/15 in data 11/1/2016 del Tribunale di Bologna in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario PINELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11/1/2016, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di
Bologna ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso
il locale Tribunale in data 4/12/2015 con la quale era stata applicata nei
confronti di LUPO Calogero la misura cautelare personale della custodia in
carcere in relazione al reato di concorso in rapina pluriaggravata ai danni della
banca CARIGE di Imola. Il fatto risale al 25/9/2015.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza l’indagato personalmente
riservando la presentazione dei motivi al proprio difensore di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 08/04/2016

Il ricorso è inammissibile in quanto alla mera manifestazione di volontà
dell’imputato di ricorrere per cassazione operata con dichiarazione resa al
personale della Direzione della Casa Circondariale di Ravenna in data 14/1/2016
non è seguito un motivato e tempestivo ricorso né da parte dell’imputato, né da
parte del difensore dello stesso.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di

sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1,
lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della ordinanza impugnata
ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della
censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i
rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 (nnillecinquecento) a titolo di
sanzione pecuniaria.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp.att. c.p.p.

Così deciso in Roma il giorno 8 aprile 2016.

censurare la decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che

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