Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20802 del 26/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20802 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COMO
nel procedimento a carico di:
MASON ALFREDO nato il 24/03/1963 a TRADATE
inoltre:
ROSSATTINI PAOLO

avverso la sentenza del 10/02/2017 del TRIBUNALE di COMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA
MARI NELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto
per prescrizione
Udito il difensore

1.2,

(

-2

L’avv. Giudici chiede l’annullamento della sentenza impugnata e deposita
conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione

Data Udienza: 26/02/2018

L’avv. Monti si riporta ai motivi di ricorso e insiste per la dichiarazione di
prescrizione

2

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Como ha assolto Mason Alfredo per il

reato di minacce ex art. 612 c.p. ai danni di Rossattini Paolo perché il fatto non costituisce
reato e ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputato per quello
concorrente di ingiuria ex art. 594 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
2.

Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como

E’ stata dedotta l’erronea valutazione delle risultanze processuali nonché la carenza e
manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, il Procuratore ricorrente lamenta che le argomentazioni con cui il giudice di
primo grado ha evidenziato che la persona offesa non avrebbe chiesto nell’immediatezza
del fatto l’intervento delle forze dell’Ordine al fine di identificare colui che la aveva
minacciata appaiono in contrasto con la circostanza che fu lo stesso Rossattini a fornire agli
investigatori il numero di targa dell’autovettura utilizzata dall’imputato e poi a riconoscerlo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile.
Non vi è dubbio che il Procuratore ricorrente, nel sostenere che la decisione impugnata si
pone in contrasto con la realtà storica accertata, sul rilievo che sarebbe in atti ” la prova
certa” che la parte offesa fu minacciata ed ingiuriata, fa valere censure di mero fatto in
quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e ad
accreditare una diversa ricostruzione del fatto.
Viene, peraltro, invocata la manifesta contraddittorietà delle argomentazioni del giudice di
Pace senza specificare in cosa consista l’illogicità rilevata, difettando quindi il ricorso del
necessario requisito della specificità.
Nulla per le spese, essendo il ricorrente una parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2018

affidandolo ad un unico articolato motivo.

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