Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20801 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20801 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEDICONE ALFIO N. IL 09/08/1989
avverso la sentenza n. 7021/2014 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/04/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a Pedicone Alfio, per il reato contestato, la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di 2 anni di reclusione e 400€ di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, con atto affidato ad unico motivo, con il quale si deduce mancanza di

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestam’ ente infondato, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (con
l’indicazione delle fonti di prova, tra le quali il verbale di arresto in flagranza e le
dichiarazioni confessorie); il che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a
soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella
impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici
elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di
gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni
fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre: Sez. 4, n. 7768 del
11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, RV
216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del
13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il consigliere estensore

– ‘te

motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;

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