Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2080 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2080 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIN WEI FAN N. IL 06/11/1954
avverso la sentenza n. 1523/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 21/11/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Lin Wei Fan ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per il reato di esercizio arbitrario della professione
medica ex art.348 cp., e lamenta violazione di legge e difetto di
motivazione in riferimento alla mancata traduzione degli atti

del decreto di citazione a giudizio.
Con la memoria illustrativa depositata in data 5/11/2103 la difesa ha
insistito nei motivi già esposti.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della infondatezza di entrambe le censure, richiamando la prova della
conoscenza delle lingua italiana da parte dell’imputato e quindi della
non necessità della traduzione degli atti processuali, nonché della
ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio, avvenuto
nelle mani del difensore ai sensi dell’art.157/8bis, sul rilievo che
non risultava agli atti alcuna elezione di domicilio, neppure esibita
in udienza dal difensore presente, correttamente interpretando e
applicando i principi, più volte espressi dalla giurisprudenza di
questa Corte in materia.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di e 1.000,00.

2

processuali nella lingua del suo paese, nonché al difetto di notifica

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 21/11/2013
Il Co • sigliere est.
;

1

(I

-sidente

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