Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 208 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 208 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLIMENI MARCO N. IL 16/10/1984
avverso la sentenza n. 1074/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

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Data Udienza: 30/09/2013

it,—–1

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza del giorno 18.10.2012 la corte d’appello di Catanzaro
confermava la pronuncia del Tribunale di Catanzaro, in data 19.12.2011, che
aveva condannato POLIMENI Marco, sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza , per
violazione dell’art.9 c. 2 legge 1423/1956 per esser stato colto in possesso di

contravvenendo così alle prescrizioni a lui imposte. La corte ribadiva che il
sorvegliato era stato rinvenuto in possesso delle armi a seguito di perquisizione
domiciliare, il che connotava il profilo oggettivo e che dal punto di vista
soggettivo non poteva essere apprezzata la tesi difensiva secondo cui le armi
dovevano servire per il taglio delle fronde degli alberi sporgenti, argomentazione
che consentiva di ritenere la sua piena consapevolezza del possesso, nonostante
il contenuto del provvedimento di prevenzione.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
pel tramite del difensore, per dedurre violazione di legge ed in particolare
dell’art. 9 c. 1 e 2 I. 1423/1956, illogicità della motivazione. E’ stato rilevato che
sarebbe sussistente il profilo soggettivo del reato, laddove la detenzione delle
armi vietate era riferibile ad attività pregressa e non era dimostrativa di alcuna
volontà di infrangere la misura di prevenzione, non essendo intervenuta la prova
di una diretta relazione tra il Polimeni e le armi rinvenute in un contesto di
disordine assoluto. Ciò che sarebbe stato provato, ma che non fu considerato, è
che il Polimeni si stesse preparando per disfarsi di vari utensili presenti nel
garage della abitazione dei suoi genitori.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Non sono apprezzabili
né forzature nell’interpretazione del disposto normativo, né carenze nel discorso
giustificativo, considerato che è stato dato conto della realtà accertata quanto
alla presenza dei bastoni-pugnali destinati all’offesa alla persona nella abitazione
dell’imputato, nonché dell’ insufficienza della giustificazione offerta dall’imputato
che lasciava impregiudicata la sua piena consapevolezza della disponibilità degli
stessi , ancorchè asseritamente destinati a funzioni diverse dall’offesa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione

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arma ed in particolare di due bastoni-pugnali, destinati all’offesa delle persone,

pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della

Così deciso in Roma, 30 settembre 2013.

ammende.

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