Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 208 del 18/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 208 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Silvestro Francesco, nato a Ramacca il 12/02/1967

avverso l’ ordinanza del 19/05/2016 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
lette le richieste il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M.
Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/05/2016 il Tribunale di Catania rigettava l’istanza di riesame proposta
da Francesco Di Silvestro confermando il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal
Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale il quale aveva ritenuto
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Data Udienza: 18/11/2016

sussistente a carico del Di Sivestro il fumus del delitto di utilizzazione indebita di carte di
credito (D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9) nonché del delitto di riciclaggio (artt. 648
bis cod. pen.), perché trasferiva il denaro proveniente da illecita clonazione di carte di credito
estere avvenuto ad opera di ignoti – quindi denaro proveniente da delitto non colposo compiendo operazioni (tra le quali l’indebito utilizzo delle medesime carte di credito con
versamento della somma di euro 3.000,00 sul proprio conto corrente) in modo da ostacolare

2.Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso
per cassazione deducendo: illegittimità e/o nullità dell’ ordinanza per violazione dell’art. 606,
lett. b), e) cod. proc. pen. in relazione alla omessa o contraddittoria motivazione circa la
sussistenza della condotta contestata e/o violazione di legge per avere affermato che l’ utilizzo
di una carta di credito clonata, con il conseguente ricavo illecito, possa configurare il reato di
riciclagg io.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

1.1.0ccorre premettere che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito ex
art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo per “violazione di legge” il che rende non sottoponibili
a questa Corte Suprema e quindi ipso facto inammissibili le doglianze espressamente indicate
in entrambi i profili di ricorso come “illogicità della motivazione” ex art. 606, lett. e), cod. proc.
pen. Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di
legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell’art. 325, comma
1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma
non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo
specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Cass. Sez.
un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, la Corte di
legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l’indirizzo giurisprudenziale che,
con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola “violazione di
legge”, esclude la sindacabilità dell’illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art.
606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si
ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all’adeguatezza
delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione,
potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o
meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi
assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al
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l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito,
ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure
le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
2.1. Va anche rilevato che in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il
sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire la astratta
sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. (Sez. 2, n. 5656 del

3. Ciò premesso appare congrua e corretta la motivazione del provvedimento impugnato nella
parte in cui il Tribunale ha identificato il fumus della condotta di riciclaggio con la condotta di
indebito utilizzo di carte clonate in relazione alla messa a disposizione, da parte del ricorrente
gestore di un esercizio commerciale, del proprio POS per l’ utilizzo della carta clonata, con
successivo prelievo con carta bancomat dell’ importo contante pari alla provvista delittuosa.
Invero si è presenza di un fatto di riciclaggio ogni qualvolta il singolo, ricevuta una somma di
denaro provento di reato, lo reimpiega mediante versamento su conti correnti bancari intestati
a proprio nome, con l’intento di mascherare l’effettiva provenienza dello stesso e con la
consapevolezza che in tal modo sarebbe stato possibile reimmetterlo sul mercato. In astratto,
quindi, e salvo maggiori approfondimenti nella fase delle indagini circa le effettive
caratteristiche della concreta condotta posta in essere dal Di Silvestro, il reato di cui all’art.
648 bis c.p., deve ritenersi configurabile nella fattispecie in esame.

4. Allo stato degli atti, pertanto, la decisione impugnata non si presta ad alcuna censura, e
l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod. proc. pen.,
per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616
codice di rito, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, che, ritenuti e valutati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro millecinquecento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 Novembre 2016

H consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28/01/2014 – dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 25827901).

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