Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20798 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20798 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BRUNETTA RAFFAELA nata a Cordenons il 10/10/1961

avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 25/10/2016

visti gli atti, il provvedimento impugnatc e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consigiiere Barbara Calaselice;
udito il pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore di fiducia, avv. Roberto Lombardini, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei ricorso.

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha confermato
la condanna del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone, nei
confronti di Raffaela Brunetta, alla pena ritenuta di giustizia, oltre le pene
accessorie di legge, per il reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.,
perché quale amministratore unico della Nuova Ottica De Colo’ s.r.I., esercente

2011, non teneva la contabilità in modo da rendere possibile la ricostruzione del
movimento di affari e del patrimonio dell’ente.

2.

Avverso l’indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione

l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo i vizi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione
dell’art. 423, comma 2, cod. proc. pen. per essere stato modificato il capo di
imputazione, all’udienza preliminare del 5 novembre 2013, con introduzione da
parte dell’accusa, di un fatto nuovo rispetto a quello originariamente contestato,
attribuendo all’imputata anche la condotta relativa al 2010, non contenuta nella
richiesta di rinvio a giudizio che, invece, limitava la contestazione ai primi
quattro mesi del 2011;
2.2. Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà e illogicità della
motivazione, con inosservanza di norme processuali ed erronea applicazione
della legge penale.
2.2.1. Si lamenta contraddittorietà della motivazione e, comunque,
travisamento della prova. La Corte territoriale ha ritenuto che solo dopo sei mesi
dalla rinuncia all’incarico del precedente professionista, era stato nominato il
nuovo commercialista; tanto al solo scopo di contestare la fallibilità della società
nella procedura concorsuale. Si sostiene nel ricorso, invece, che la nuova
consulente era stata officiata, dopo la rinuncia all’incarico del precedente
professionista (perché non pagato) risalente al luglio 2010, come dalla stessa
dichiarato nell’escussione dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare, quindi già
al momento dell’istanza di fallimento. Successivamente, nel 2011, era stato
conferito alla stessa incarico di controllare la contabilità; in tale sede era stato
curato l’inserimento delle fatture del quarto trimestre 2010 e del primo trimestre
2011 e le chiusure Iva. Sul punto la ricorrente assume che la consulente aveva
utilizzato, per quest’ultima attività, anche i corrispettivi delle vendite che erano,
pertanto, esistenti fino alla data del fallimento.

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attività di vendita al minuto di lenti, occhiali e simili, dichiarata fallita il 29 aprile

2.2.2. Inoltre la ricorrente deduce che la lacunosità della documentazione
era imputabile al precedente commercialista che non aveva riconsegnato
tempestivamente ed in modo completo, tutta la documentazione e la contabilità.
Nella relazione ex art. 33 legge fall. risulta indicato che il libro inventari era stato
trasmesso alla curatela dal vecchio commercialista ed era fermo al 31 dicembre
2009, con mancanza del libro inventari 2010 e fino al fallimento, né vi era elenco
dettagliato del magazzino.

contabilità per il IV trimestre 2010 ed il I trimestre 2011 doveva essere ritenuto
responsabile il precedente commercialista. La Brunetta aveva tenuto, mentre si
determinava ad officiare il nuovo commercialista, viste anche le difficoltà
economiche, i corrispettivi; le uscite, invece, erano documentate da fatture. La
predetta, quindi, soltanto perché in difficoltà economica e con seri problemi di
salute, non era riuscita ad assicurare la completa ed ordinata tenuta della
contabilità.
2.2.4. La motivazione della sentenza è, dunque, contraddittoria e apparente
laddove evidenzia che la Brunetta avesse volutamente ritardato la nomina del
nuovo commercialista, mentre la predetta non avrebbe sollecitato il precedente
consulente alla consegna della contabilità. Sotto il profilo dell’elemento
soggettivo, si sottolinea, inoltre, che non è stato tenuto in nessun conto che,
comunque, vi era un registratore di cassa che avrebbe consentito di verificare la
registrazione dei corrispettivi. Del resto la tenuta della contabilità, in modo
incompleto e frammentario, come nella specie, non integra il dolo specifico della
bancarotta fraudolenta documentale; invero nell’assenza di elementi dai quali
trarre la prova della distrazione di beni, la condotta si dovrebbe qualificare ai
sensi dell’art. 217 legge fall., soprattutto in un caso come quello di specie in cui
vi era modo, attraverso le fatture ed il registro dei corrispettivi, di ricavare
elementi per ricostruire la contabilità ai fini Iva, nonché partendo dal bilancio al
31 dicembre 2009, ove erano indicate le rimanenze finali.
2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art.
219 legge fall., tenuto conto dell’ammontare dei crediti insinuati al passivo, pari
ad euro 193.574,12, con una diminuzione delle passività di euro 30.000, proprio
nel periodo in cui si colloca la irregolare tenuta della contabilità, come si ricava
dal bilancio della società al 31 dicembre 2009 e sino alla data del fallimento.

3. In data 30 gennaio 2018 risulta depositato motivo nuovo con il quale la
ricorrente allega documenti prodotti dalla curatela che riguardano, per il 2010,

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2.2.3. Secondo la ricorrente per la contestata irregolare tenuta della

anche il registro dei corrispettivi. Si chiede, sulla scorta della documentazione in
quanto restituita dalla curatela soltanto nel mese di gennaio 2017, la
derubricazione nel delitto di cui all’art. 217 legge fall, anche ai fini della
concessione del beneficio della sospensione condizionale, avendo peraltro la
Brunetta espresso il consenso, con motivi di appello aggiunti, a svolgere lavori
socialmente utili. In ogni caso la ricorrente chiede la rinnovazione istruttoria, in
sede di giudizio di rinvio onde, valutare la documentazione completa risultata in

4. Con memoria del 8 febbraio 2018 si precisa, da ultimo, che la consegna
della documentazione è avvenuta nel mese di gennaio 2018, cioè a distanza di
quattro anni dalla chiusura del fallimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2.

Va premesso che nella specie si tratta di cd. doppia conforme

affermazione di responsabilità. Quindi, in tale ipotesi, le pronunce di merito si
integrano, sicché è ad entrambe che occorre fare riferimento per valutare la
congruità della motivazione, completando con quella adottata dal primo giudice
l’esame del contenuto di quella di appello. Nella specie, poi, la Corte territoriale
non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado (cfr. folii 2 e sgg. della
sentenza di appello), ma ha risposto alle doglianze proposte con il gravame,
punto per punto ed il ricorso, ciononostante, ripropone, in alcune parti, i
medesimi motivi devoluti con l’appello, respinti in secondo grado, con
motivazione esauriente e non manifestamente illogica.
2.1. Ciò posto si osserva che non ricorre la denunciata nullità derivata della
sentenza impugnata, per modifica dell’imputazione. Si osserva che, dall’esame
del relativo verbale dell’udienza, risulta che il pubblico ministero aveva integrato
il capo di imputazione, nel senso che, all’interno della parentesi, in luogo delle
parole “per il 2011”, veniva inserita la frase “per il 2010 e per i primi quattro
mesi del 2011”, con concessione di termine a difesa. Orbene, dall’esame della
contestazione contenuta nell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., si
rileva che nella parte iniziale dell’imputazione si fa riferimento al periodo a
partire dal secondo trimestre 2010 e fino alla data del fallimento, specificando,
con la dizione tra parentesi relativa all’anno 2011, poi modificata all’udienza

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possesso del curatore e restituita nel gennaio 2017.

preliminare nel senso sopra precisato, che per quell’anno non veniva predisposto
né il bilancio, né un inventario dettagliato del magazzino. Si osserva quindi, che
la modifica proposta attiene ad una specificazione del capo di imputazione già
sufficientemente dettagliato nella descrizione della condotta contestata,
risultando imputata anche la frammentarietà della contabilità. La modifica,
peraltro, è avvenuta nell’udienza preliminare, autorizzata implicitamente dal
giudice dell’udienza preliminare che l’aveva consentita al rappresentante della

termine a difesa fino all’udienza del 17 dicembre 2013 (cfr. verbale di udienza
preliminare del 5 novembre 2013), la stessa quindi, è validamente operata,
anche reputando come nuova la contestazione, ai sensi dell’art. 423, comma 2,
cod. proc. pen. In ogni caso si osserva che si tratta di mera specificazione del
dato temporale che, in quanto tale, non integra contestazione nuova nel senso
prospettato dalla ricorrente.
2.2. Circa il denunciato vizio di travisamento della prova per avere la Corte
territoriale reputato che soltanto nel 2011 era stata nominata la nuova
commercialista, al fine di contestare la fallibilità della società e solo dopo sei
mesi dalla rinuncia all’incarico da parte del precedente professionista, questa
Corte osserva che si tratta di questione inammissibile in sede di legittimità. Si
ritiene, infatti, conformemente all’indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2,
Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2,
n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del
12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) che, nel caso di cd. doppia
conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva,
possa essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma
primo, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con
specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la
prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del
provvedimento di secondo grado. Inoltre il vizio di travisamento della prova,
desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo,
specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l’errore accertato sia
idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la
motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi
restando il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della
valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, Sentenza n. 5146 del
16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).

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pubblica accusa, senza che risulti il dissenso dell’imputato dopo il concesso

Detta decisività non emerge nella specie, a fronte di un ragionamento dei
giudici di merito immune da vizi, che ha reputato insormontabile il convergente
dato documentale del mancato aggiornamento del libro giornale e del libro degli
inventari, indicati dal curatore come compilati solo fino al 31 dicembre 2009,
nonché della mancata compilazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Inoltre
risulta la mancata consegna al curatore di un elenco del magazzino e, per il
secondo trimestre del 2010, la mancata registrazione di incassi e pagamenti. A

oltre che di alcuni libri obbligatori, risulta incontestato che soltanto dopo sei mesi
dalla rinuncia del consulente dott. Tollon, la Brunetta aveva nominato il nuovo
commercialista e che tale nomina coincide con il periodo immediatamente
successivo all’istanza di fallimento. Del resto nemmeno il ricorso nega detta
ricostruzione, pur se viene imputata alle precarie condizioni di salute della
Brunetta e alla mancata completa e tempestiva consegna delle scritture contabili
da parte del precedente professionista, il quale aveva rinunciato all’incarico. Il
ricorso, tuttavia, non si confronta con la circostanza, valorizzata dalla Corte
territoriale (cfr. pag. 11 della motivazione) e che viene indicata come desumibile
dalla documentazione relativa al carteggio tra la Brunetta ed il dott. Tollon.
Quest’ultimo, infatti aveva contestato, con disdetta del 5 luglio 2010, non solo il
mancato pagamento del corrispettivo, ma anche le difficoltà di ottenere la
documentazione contabile necessaria dalla sua cliente. Rispetto a tali dati
probatori, ricostruiti nelle sentenze di merito, alcun rilievo decisivo assume
accertare che la nuova commercialista era stata contattata già in epoca prossima
all’istanza di fallimento, tenuto conto che soltanto nel 2011 viene indicato dai
giudici di merito che alla predetta era stato affidata la tenuta della contabilità. Né
appare decisiva la circostanza che, per il quarto trimestre 2010 e il primo
trimestre 2011, erano state curate le chiusure Iva, utilizzando per questa attività
i corrispettivi delle vendite, vista la carenza complessiva e la frammentarietà
della documentazione contabile descritta dal curatore nella relazione ex art. 33
legge fall., di cui danno atto i giudici di merito, al di là dell’esistenza del registro
dei corrispettivi.
2.3. Quanto alla deduzione secondo la quale la lacunosità della
documentazione era imputabile al precedente commercialista, si osserva che si
tratta di censura già devoluta alla Corte territoriale, che viene riproposta
chiedendo una rivisitazione del medesimo materiale probatorio, con una rilettura
in fatto delle risultanze istruttorie inibita in sede di legittimità.

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fronte di tale incompletezza e frammentarietà della documentazione contabile,

Sul punto anzi, si osserva che spetta al giudice di merito il giudizio di
rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la
scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, non sindacabile in sede di
legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez. 5,
n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623). Sicché il ricorso, nella parte
in cui riporta trascrizioni di verbali di prove dichiarazioni, per estratto, devolve
temi del tutto inammissibili in questa sede, non potendo questa Corte esaminare

2.4. Quanto al ragionamento svolto nel ricorso secondo il quale le carenze
relative alla corretta tenuta della contabilità dovevano essere imputate al
precedente commercialista, si osserva che i giudici di merito, con un
ragionamento privo di illogicità manifesta e non contraddittorio, hanno ritenuto
che non può reputarsi che l’amministratore non avesse l’obbligo di occuparsi
della regolare tenuta delle scritture contabili. E’ noto, infatti, il principio secondo
il quale incombe sull’imprenditore l’obbligo di controllare l’operato di coloro ai
quali è affidata la contabilità. E’ principio di diritto consolidato di questa Suprema
Corte quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale,
l’imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità
dell’impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, dipendenti o liberi
professionisti, in quanto, non essendo esonerato dall’obbligo di vigilare e
controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice,
superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti
secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa (Sez. 5, n. 2812 del
17/10/2013, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998,
dep. 1999, Mollo, Rv. 212147). La descritta presunzione peraltro non appare
superata dalle emerse difficoltà economiche della Brunetta, ovvero dai problemi
di salute della predetta, elementi correttamente reputati dai giudici di merito non
idonei a provare l’incolpevole impossibilità di assicurare la regolare tenuta della
contabilità.
2.5. Deve essere infine reputato privo di pregio l’argomento secondo il quale
la condotta andrebbe qualificata ai sensi del’art. 217 legge fall., risultando non
sussistente il dolo specifico.
E’ noto infatti, che, in tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta
documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie
alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture
contabili, che richiede il dolo specifico e quella di tenuta della contabilità in modo
da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del

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le prove dichiarative raccolte.

patrimonio della fallita che richiede il dolo generico e che è la condotta
contestata nella specie (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).
Peraltro è noto che (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867)
in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, mentre nella
bancarotta semplice l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture
obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l’elemento oggettivo del delitto di
bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili

richiede, inoltre, il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume
d’affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico
descritto nell’art. 217, comma 2, legge fall.
2.6. Quanto al terzo motivo lo stesso è inammissibile avendo la Corte
territoriale ampiamente motivato circa la insussistenza dei presupposti per
escludere l’applicazione dell’art. 219 legge fall., con un ragionamento in fatto
incensurabile in questa sede, in quanto immune da vizi logici e che ha già tenuto
in debito conto la diminuzione delle passività di euro 30.000, proprio nel periodo
in cui si colloca la irregolare tenuta della contabilità, ma che ha dato ampio
risalto all’ammontare del passivo e alla qualità dei debiti insinuati al passivo.

3. Quanto al motivo nuovo introdotto in questa sede, si invoca l’acquisizione
di documentazione, inibita a questa Corte; detta documentazione peraltro,
secondo il ragionamento svolto dai giudici di merito, non sarebbe decisiva in
senso favorevole all’imputato.

4. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente
alle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 15/02/2018

genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest’ultima ipotesi, si

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