Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20797 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20797 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMIR NECHKOLA ESTRAIL NECHKOLA N. IL 17/12/1989
avverso la sentenza n. 905/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
20/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/04/2015

Amir Nechkola Estrail Nechkola ricorre avverso la sentenza 20.5.14 della Corte di appello di
Palermo che ha confermato quella in data 4.7.12 del Tribunale di Agrigento, emessa a seguito di
giudizio abbreviato, con la quale è stato condannato, per il reato di cui all’art. 495 c.p., concesse
attenuanti generiche, alla pena — condizionalmente sospesa – di giorni 20 di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

scheda segnaletica redatta in occasione del suo ingresso in Italia, per cui non vi era prova circa la
falsità delle dichiarazioni rese in un documento qualificabile come atto pubblico.
La Corte di appello aveva apoditticamente affermato che il certificato (del Casellario Centrale
Identità) riportava le annotazioni contenute nelle schede fotosegnaletiche, che però erano assenti
dagli atti processuali.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione anche del beneficio di cui all’art.175 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente
infondato.
Con motivazione del tutto congrua ed immune dai lamentati profili di illogicità, i giudici territoriali
hanno basato l’affermazione di responsabilità dell’Amir sulla circostanza che costui, il 5.11.07,
all’atto del suo ingresso illegale in Italia, è stato identificato e fotosegnalato in Lamepdusa con le
generalità dichiarate dal medesimo di Amir Nigola Nigola, nato il 17.12.90 in Palestina.
Successivamente — hanno evidenziato i giudici – , tramite il passaporto egiziano esibito in occasione
del rinnovo del permesso di soggiorno, è risultato che le vere generalità del prevenuto sono quelle
con cui è stato tratto a giudizio nell’odierno procedimento e poiché non sussistono dubbi
sull’identità fisica di colui che ha attestato false generalità in quel di Lampedusa e l’odierno
imputato — desumibile anche dall’attività di comparazione dei rilievi dattiloscopici prodromica alla
formazione dell’elenco AFIS in atti, dove l’Amir è stato identificato tramite il C.U.I. 03DNJTY -,
l’aver declinato false generalità destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico (cioè il cartellino
segnaletico) è condotta che correttamente è stata ritenuta aver integrato il reato di cui all’art.495 c.p.

comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i giudici di appello considerato che non vi era traccia della

Poiché, poi, la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una
valutazione delle circostanze di cui all’art.133 c.p. (Cass., sez.III, 17 novembre 2009, n.7608),
legittimamente detto beneficio nella specie è stato negato sulla base della reiterazione delle false
dichiarazioni, quali risultanti dal certificato del Casellario Centrale Identità.

processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 21 aprile 2015

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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