Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20796 del 20/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20796 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZICCARDI CONCETTA, nata il 29/09/1969, avverso la sentenza del 06/11/2013
della Corte di Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio delle
sentenze di primo e secondo grado;

RITENUTO IN FATTO

1. ZICCARDI Concetta, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso
per cassazione contro la sentenza pronunciata in data 06/11/2013 dalla Corte di
Appello di Genova, deducendo, come unico motivo, la nullità della sentenza di
primo grado (e, quindi, di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza
impugnata) per violazione dell’art. 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica
del decreto di citazione a giudizio di primo grado che, quindi, si era svolto a sua
completa insaputa

2. Il ricorso è fondato.

Data Udienza: 20/04/2016

A seguito in un controllo degli atti processuali, questa Corte, dopo avere
riscontrato, nel fascicolo d’ufficio, la completa assenza del decreto di citazione a
giudizio, con ordinanza del 21/10/2015, demandò alla Corte di Appello di Genova
di procedere «ad approfonditi accertamenti anche acquisendo agli atti in
possesso degli ufficiali giudiziari, in merito alle notifiche del decreto di citazione a
giudizio […]».
In data 16/11/2015, l’UNEP di Imperia, ha risposto che, un controllo dei
registri cronologici degli UNEP di Sanremo e Ventimiglia, «non hanno dato

notificato a Ziccardi Concetta [….]».
Pertanto, alla stregua dei suddetti accertamenti, la doglianza deve ritenersi
fondata, sicché, vertendosi in un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile,
entrambe le sentenze vanno annullate senza rinvio e gli atti trasmessi al
Tribunale di Sanremo per l’ulteriore corso (rinnovazione del decreto di citazione a
giudizio)

P.Q.M.
ANNULLA
Senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e dispone trasmettersi gli atti
al tribunale di Sanremo per l’ulteriore corso
Così deciso il 20/04/2016

risultati utili. In particolare non si rinverrebbe tracia di un decreto di citazione

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