Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20794 del 21/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20794 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
D’AMBROSIO GIOVANNINA N. IL 02/10/1949
avverso la sentenza n. 57/2011 GIUDICE DI PACE di NOCERA
INFERIORE, del 27/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
D’Ambrosio Giovannina fu condannata alla pena di C 300 di multa per i reati di
ingiuria e minaccia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PG

di

Salerno, deducendo violazion di legge in relazione all’art. 81 cod. pen., non

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché la parte
pubblica non denuncia una eccessività, né una esiguità della sanzione, ma
semplicemente la mancata indicazione della norma che disciplina la
continuazione dei reati;
– che la pena applicata dal giudice di pace è senza dubbio legale, superiore al
minimo edittale previsto per il più grave delitto di ingiuria e che la motivazione
afferma la responsabilità per entrambi i reati contestati;
– che secondo il costante orientamento di questa Corte, quando questa venga
compresa nel minimo o in prossimità del minimo, la motivazione non deve
necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell’art. 133
cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al
caso concreto (Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685), oppure
l’uso di espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”,
ovvero si richiami la gravità del reato o la personalità del reo (Sez. 3, n. 33773
del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402)
– che atteso il tenore del ricorso della parte pubblica, ne va dichiarata
l’inammissibilità;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il consigliere estensore

Il

P

‘t

essendo indicato l’aumento per l’art. 81 cod. pen.;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA