Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20792 del 26/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20792 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 26/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Mosca Carla, n. a Tolentino il
11/06/1959, rappresentata e assistita dall’avv. Vittorio D’Angelo, di
fiducia, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Firenze, n.
02/2016, in data 25/09/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria difensiva depositata in cancelleria in data
29/03/2018;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Paola
Filippi che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del
ricorso con le consequenziali statuizioni di legge.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 25/09/2017, la Corte di appello di
Firenze,

dichiarava

inammissibile

la

richiesta,

presentata

1

nell’interesse di Carla Mosca, di revisione della sentenza emessa dalla
Corte di appello di Perugia n. 983/2015 per il reato di appropriazione
indebita della somma di euro 8.000,00, rilevando l’assenza del
presupposto di sopravvenienze o scoperte di prove nuove.
2. Avverso detta ordinanza, nell’interesse di Carla Mosca, viene
proposta richiesta ai sensi dell’art. 633 cod. proc. pen. al fine di
ottenere la revisione della sentenza in parola.

La stessa si fonda sulla circostanza che nel capo di imputazione
la somma complessiva dell’appropriazione indebita calcolata in euro
166.732,68 e arrotondata in euro 160.000,00, non conteneva la
somma di euro 8.427,71 relativa per euro 4.275,96 a bonifico del
01/12/2007 e per euro 4.151,75 a bonifico del 10/12/2007.
3. Il ricorso è generico e manifestamente infondato e, come
tale, da dichiararsi inammissibile.
4. Invero, la somma di euro 8.000,00 – in relazione alla quale
era stata emessa la condanna per appropriazione indebita – secondo
l’assunto della ricorrente, non era compresa nel capo di imputazione
nel quale si contestava l’apprensione della somma arrotondata di
euro 160.000,00. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la
richiesta rilevando l’assenza di sopravvenienze o scoperte di prove
nuove ed evidenziando come, alla base della stessa, sia stata posta
una valutazione critica delle medesime risultanze istruttorie prese in
esame nel corso del giudizio di merito.
5.

Contro l’ordinanza, a sostegno del ricorso, si adduce

l’originalità della vicenda, evidenziandosi che, solo dopo il passaggio
in giudicato della sentenza, si è scoperto che la prova posta alla base
della condanna in realtà non esisteva. La ricorrente richiama inoltre il
principio secondo cui è prova nuova anche quella non esaminata e
che, ai fini del giudizio di ammissibilità, rileva solamente l’astratta
idoneità che le nuove prove hanno per riuscire a sovvertire il
precedente impianto.
6. Come è noto, l’art. 634 cod. proc. pen. prevede una fase
preliminare che attribuisce al giudice di merito il compito di valutare
l’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente,
ancorchè costituiti da “prove” formalmente qualificabili come “nuove”,
a dar luogo, attraverso una necessaria disamina del loro grado di
affidabilità e di conferenza, ad una pronuncia di proscioglimento. La

2

valutazione devoluta al giudice di merito va compiuta in astratto e
non in concreto, e deve spingersi a verificare la sola idoneità dei
nuovi elementi dedotti a dimostrare che il condannato, attraverso il
riesame di tutte le prove, unitamente a quelle di nuova produzione,
debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530, 531 cod. proc.
pen.
E la giurisprudenza di legittimità considera inammissibile, per

sull’acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa
valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero
su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee “ictu ocu/i” a
determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del
26/06/2017, Di Stefano, Rv. 271071).
7. La Corte territoriale si è attenuta ai criteri sopra enunciati. Il
ricorso, di contro, appare generico e privo di precisa critica censoria
ai contenuti del provvedimento impugnato.
8. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma che, valutata la causa di inammissibilità, si stima equo
determinare in euro duemila da devolversi a favore della Cassa delle
ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
alla Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 26/04/2018

Presidente

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO
2– 1

GI

I DIOTALLEV

manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non

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