Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20791 del 26/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20791 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 26/04/2018

SENTENZA

sul

ricorso

proposto

nell’interesse

di

Italfondiario

s.p.a.,

rappresentato e assistito dall’avv. Stefano Preziosi ; di fiducia, avverso
l’ordinanza del Tribunale di Crotone, n. 30/2015, in data 20/04/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Franca
Zacco che ha concluso per l’annullamento del provvedimento
impugnato ed il rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 20/04/2017, il Tribunale di Crotone
rigettava la domanda di ammissione del credito avanzata ai sensi
dell’art. 1, comma 199, della I. n. 228/2012 per l’importo di euro
198.656,05 da Italfondiario s.p.a., nel procedimento n. 30/2015 a
carico di Mangeruca Costantino, ritenendo che, nella fattispecie, pur

1

essendo soddisfatti i primi due requisiti per l’ammissione del credito
ai sensi dell’art. 52, comma 2 lett. b) d.lgs. n. 159/2011, con
riferimento alla sua sussistenza ed al suo ammontare, non sussisteva
alcun elemento da cui si potesse evincere (od escludere) che il credito
stesso non fosse strumentale all’attività illecita o a quella che ne
costituisce il frutto o il reimpiego, non avendo l’istante prodotto
alcuna documentazione comprovante l’osservanza delle regole di

buona prassi bancaria.
2. Avverso detta ordinanza, nell’interesse di Italfondiario s.p.a.,
viene proposto ricorso per cassazione, lamentando:
-violazione dell’art. 52, comma 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011 in ordine
al requisito della strumentalità del credito alle attività illecite del
proposto: violazione di legge e vizio di motivazione (primo motivo);
-mancanza di motivazione e violazione dell’art. 125, comma 3 cod.
proc. pen., con riferimento al requisito della strumentalità del credito;
violazione di legge e vizio di motivazione (secondo motivo);
– violazione dell’art. 52, comma 3 d.lgs. n. 159/2011 nonché illogicità
e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato
riconoscimento dello stato di buona fede in capo all’originario
creditore (Cariplo s.p.a.); violazione di legge e vizio di motivazione
(terzo motivo);
– violazione degli artt. 649 e 666 cod. proc. pen.: violazione di legge
(quarto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
2. Nella trattazione congiunta dei motivi, viene in rilievo la
disciplina di cui all’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 06/09/2011, n.
159, oggetto di una recente modifica legislativa. Nel delineare una
delle condizioni in presenza delle quali la confisca non pregiudica i
diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, la
disposizione in esame prevedeva «che il credito non sia strumentale
all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego,
a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il
nesso di strumentalità». L’art. 20, I. 17/10/2017, n. 161 ha
modificato la disposizione in esame, configurando la condizione nel

2

senso «che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella
che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore
dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento».
3.

Secondo il consolidato orientamento formatosi nella

giurisprudenza di questa Corte in relazione all’art. 52, comma 1, lett.
b), I. cit., nella formulazione anteriore alla novella del 2017, in forza
di detta norma la confisca non pregiudica «i diritti reali di garanzia

ove ricorrano le condizioni: a) che l’escussione del restante
patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento
del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione
su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all’attività
illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno
che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di
strumentalità» (Sez. 1, n. 42084 del 19/09/2014, Sicilcassa s.p.a.;
conf. Sez. 1, n. 15 del 19/09/2014, dep. 2015, Unicredit s.p.a): il
dato letterale della norma, in linea con la sua

ratio,

«significa

chiaramente che i diritti dei terzi creditori non sono pregiudicati, salvo
che risulti l’eventuale strumentalità del credito alla attività illecita
ovvero la sua funzione di mezzo di riciclaggio» e «solo quando tale
strumentalità risulti, spetterà al creditore dimostrare la ignoranza in
buona fede di tale nesso di strumentalità» (Sez. 6, n. 36690 del
30/06/2015, Banca Monte Dei Paschi Di Siena s.p.a., Rv. 265606;
Sez. 5, n. 1412 del 14/12/2017, dep. 2018, Dobank).
Come già anticipato, dunque, le due condizioni si pongono in
termini di “alternatività”, nel senso che la buona fede del terzo
creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca
di prevenzione anteriormente al sequestro, costituisce condizione
necessaria per l’opponibilità del diritto reale di garanzia al
provvedimento ablatorio solo nell’ipotesi in cui l’erogazione del credito
sia stata oggettivamente funzionale all’attività illecita del prevenuto
(Sez. 5, n. 46711 del 03/10/2016, Banca Del Lavoro Del Piccolo
Risparmio Spa Gruppo Popolare Pugliese, Rv. 268418; Sez. 6, n.
32524 del 16/06/2015, Banca Ragusa, Rv. 264373).
4. Fermo quanto precede, il Tribunale di Crotone è incorso in un
duplice errore: da un lato, ha ritenuto a carico del creditore l’onere di
dimostrare la “non strumentalità” del credito all’attività illecita;

/v

costituiti – come nel caso in esame – in epoca anteriore al sequestro,

dall’altro, ha confuso la prova della non strumentalità del credito con
la prova della buona fede. In realtà, la verifica in fatto della buona
fede del soggetto che ebbe a contrarre in epoca antecedente al
sequestro dei beni era già stata operata definitivamente con sentenza
della Corte di appello di Catanzaro n. 120/2012 nel procedimento di
prevenzione nel quale era intervenuto il terzo creditore, sicché,
essendo stati presi in considerazione gli stessi elementi fattuali ed

incolpevole relativamente alla posizione del soggetto nei cui confronti
si era acquisito il diritto di garanzia, l’accertato riconoscimento della
buona fede nel procedimento di prevenzione ne precludeva un nuovo
scrutinio (cfr., Sez. 2, n. 28840 del 03/06/2015, Italfondiario s.p.a.;
Sez. 1, n. 47598 del 09/10/2014, Italfondiario s.p.a.): da qui la
doverosità di un provvedimento di annullamento senza rinvio del
decreto impugnato

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso il 26/04/2018

•reseit dente

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRI

GIO

DI TA

weL.

essendo stato valutato, in entrambi i procedimenti, l’affidamento

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