Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20790 del 21/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20790 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARTURANO FABRIZIO N. IL 18/06/1974
avverso la sentenza n. 4504/2014 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
05/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/04/2015
Marturano Fabrizio ricorre avverso la sentenza 5.8.14, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Taranto
ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di lesioni aggravate,
esclusa la contestata recidiva, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice valutato la sussistenza di elementi per una
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto delle dichiarazioni della p.o. e alle
risultanze della certificazione sanitaria in atti.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 aprile 2015
pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.